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PDL 2026

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2026



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TURCI

Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente l'estensione agli esercenti la professione di tributarista della competenza in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie

Presentata il 5 dicembre 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - Gli esercenti la professione con il codice attività 7412c, noti per lo più come «tributaristi», svolgono da anni nel nostro Paese attività di consulenza tributaria.
      Materia che, in più sentenze, la Corte di cassazione ha ricordato non essere vincolata da riserva alcuna a favore di altre categorie professionali.
      Spesso i cosiddetti tributaristi sono iscritti in organizzazioni pubblicistiche ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n.   315, che ne prevede l'iscrizione in appositi ruoli istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 1980.
      I tributaristi hanno l'obbligo della tenuta del repertorio della clientela e l'iscrizione al ruolo citato è titolo valido per l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici del giudice.
      La loro attività è identificata da uno specifico codice di attività; le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 23, 30, 78/1 e 78/2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ne sanciscono ulteriormente la funzione professionale (asseverazione, assistenza e rappresentanza nel patteggiamento, stesura e liquidazione di denunzie di successione, visto di conformità, e così via).
 

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      La presente proposta di legge si propone di armonizzare le normative che regolano questo settore con il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (collegato alla finanziaria 2006), che ha riconosciuto ai consulenti del lavoro di poter assistere e rappresentare i contribuenti nelle diverse fasi del contenzioso tributario.
      Si prevede così che i soggetti che svolgono la loro professione con il codice attività 7412c, che concerne i servizi forniti da revisori contabili, periti e consulenti tributari, e che sono iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili o sono in possesso di laurea specialistica in materie giuridiche possano assistere e rappresentare i contribuenti innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 12, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo le parole: «nonché i consulenti del lavoro» sono inserite le seguenti: «, i revisori dei conti e i soggetti esercenti attività con il codice 7412c in possesso di laurea specialistica in materie giuridiche».


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