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PDL 722

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 722



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARRAS, BRUSCO, CAMPA, CESARO, CICCIOLI, COLUCCI, FABBRI, FALLICA, FERRIGNO, FRANZOSO, FRATTA PASINI, HOLZMANN, LENNA, LO MONTE, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, MORMINO, ROMAGNOLI, TUCCI, ZACCHERA

Legge quadro sulla qualità architettonica

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla necessità di continuare a perseguire una sempre attenta politica di tutela e di riqualificazione urbana del nostro territorio. In conseguenza delle continue trasformazioni, a livello architettonico, che avvengono sul territorio nazionale, ritengo, infatti, che sia necessario ribadire il valore culturale dell'architettura, riconoscendone il ruolo primario che riveste nel nostro Paese. A tale proposito l'articolo 9 della Costituzione recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
      Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».
      Pertanto ritengo doveroso prevedere nuove norme in riferimento alla qualità architettonica, riformando la disciplina sul recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici e promuovendo, nel contempo, il miglioramento della qualità architettonica e il rilancio dei valori paesaggistici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, la Repubblica, con la presente legge, promuove e tutela la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica.

Art. 2.

      1. Le regioni esercitano la propria potestà legislativa concorrente nell'ambito dei princìpi desumibili dalla presente legge.

Art. 3.

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi:

          a) l'incentivazione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, con riferimento anche agli interventi di riqualificazione;

          b) il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero;

          c) la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione, anche mediante la previsione nei bandi di una riserva a loro favore di parte dei rimborsi spese destinati ai concorrenti ritenuti meritevoli che non risultino vincitori;

          d) l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico;

 

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          e) l'individuazione delle opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico;

          f) la promozione dell'alta formazione e della ricerca;

          g) la conservazione, la gestione e la valorizzazione degli archivi di architettura contemporanei;

          h) la piena attuazione e valorizzazione del principio di accessibilità quale criterio progettuale.

Art. 4.

      1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo di 3,5 milioni di euro per il finanziamento delle spese relative alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3.

Art. 5.

      1. Possono fruire del finanziamento di cui all'articolo 4 sia i soggetti pubblici sia i soggetti privati.

Art. 6.

      1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito un comitato tecnico paritetico con il compito di definire criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti a valere sul fondo di cui all'articolo 4.

Art. 7.

      1. Per l'attuazione degli articoli 4 e 5 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 3,5 milioni di euro annui.

 

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      2. Per l'attuazione dell'articolo 6 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 15.000 euro annui.

Art. 8.

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'ufficio o su proposta della regione, della provincia o del comune interessati, provvede, sulla base dei criteri e degli standard di qualità definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a dichiarare il particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea, anche agli effetti previsti dall'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 9.

      1. La dichiarazione di particolare valore artistico è comunicata all'autore, al proprietario, al possessore o al detentore dell'opera nonché al comune nel cui territorio l'opera è ubicata.
      2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le modificazioni dell'opera dichiarata di particolare valore artistico ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 della presente legge sono comunicate alle amministrazioni interessate affinché verifichino se, nonostante le modificazioni progettate o realizzate, permanga il particolare valore artistico. Qualora la verifica si concluda con esito negativo e le modificazioni vengano comunque realizzate, la dichiarazione è revocata.

Art. 10.

      1. Il contributo in conto interessi previsto dall'articolo 37 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è concesso anche

 

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per i lavori di restauro delle opere architettoniche che sono state dichiarate di particolare valore artistico ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge e sono state realizzate da almeno dieci anni, nei limiti delle risorse disponibili.
      2. La revoca di cui all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, comporta la restituzione del contributo di cui al comma 1 del presente articolo.


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