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PDL 1580

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1580



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIOFFI, FABRIS, PICANO, LI CAUSI, MORRONE, SATTA, ADENTI, D'ELPIDIO

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Presentata il 3 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'importanza di istituire la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza nasce dalla esigenza di assicurare una tutela, più ampia di quella attuale, all'infanzia e all'adolescenza. Tale figura esiste già in diversi Paesi europei anche se con funzioni, poteri e caratteristiche diversi.
      È a partire dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, fino al documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia tenutasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, e dalle risoluzioni e raccomandazioni degli organismi europei, fino alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ed entrata in vigore in Italia il 4 luglio 2003, che si evince un'attenzione notevole al tema dell'infanzia.
      La presente proposta di legge istituisce, dunque, la figura del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che deve essere scelto fra personalità di alto profilo morale con esperienza nel settore dei diritti dei minori e della famiglia. Il Garante nazionale, vista la sua funzione, deve poter svolgere la sua attività in piena autonomia e libero da qualsiasi rapporto gerarchico o funzionale. È prevista inoltre l'istituzione da parte di ciascuna regione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, con competenza limitata al rispettivo territorio (articolo 1).
      Al Garante nazionale devono essere attribuite diverse funzioni, fra le quali la collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, la promozione di iniziative per una maggiore diffusione
 

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di una cultura dell'infanzia, la possibilità di vigilare sull'applicazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti dei soggetti in età evolutiva; ancora, deve prendere in esame la possibilità di intraprendere iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza, lo sfruttamento o la violenza sui minori. Deve curare la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigilare sulla programmazione televisiva e sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini, curare la realizzazione di un'anagrafe nazionale dei minori «fuori famiglia», nonché delle associazioni a vario titolo impegnate nella difesa dei minori (articolo 2).
      La nomina del Garante nazionale dovrà essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; la durata dell'incarico è di tre anni, con la possibilità di essere riconfermati nell'incarico una sola volta. Le incompatibilità sono stabilite con ogni carica di governo, elettiva o ricoperta all'interno di partiti politici, con qualsiasi attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa (articolo 3).
      Il Garante nazionale dispone di un proprio Ufficio avente sede in Roma; in tale Ufficio lavorano dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. I funzionari che lavorano per l'Ufficio del Garante nazionale sono, durante l'esercizio delle loro funzioni, pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio (articolo 4).
      Le spese relative al funzionamento dell'Ufficio del Garante nazionale sono poste a carico del bilancio dello Stato; quelle relative agli Uffici dei Garanti regionali sono poste a carico del bilancio di ciascuna regione.
      È altresì previsto un Coordinamento nazionale dei Garanti al fine di armonizzare al meglio l'attività del Garante nazionale con quella dei Garanti regionali. Tale Coordinamento deve riunirsi almeno tre volte l'anno su iniziativa del Garante nazionale (articolo 5).
      I compiti di tale organismo sono quelli di verificare il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale, eseguire il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e del relativo grado di collegamento ed, infine, promuovere corsi di formazione per persone che siano disponibili ad assumere la funzione di tutori o di curatori speciali dei minori (articolo 6).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dei Garanti nazionali e regionali per l'infanzia e l'adolescenza).

      1. È istituito il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante nazionale», al fine di assicurare il riconoscimento e la piena attuazione dei diritti universali dei minori, come sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77.
      2. Il Garante nazionale svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
      3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, ciascuna regione istituisce il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante regionale», con competenza limitata al rispettivo territorio.

Art. 2.
(Funzioni del Garante nazionale).

      1. Il Garante nazionale svolge le seguenti funzioni:

          a) in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, promuove iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia, finalizzata a riconoscere i minori quali soggetti titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;

 

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          b) vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, sulla effettiva attuazione su tutto il territorio nazionale degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti dei soggetti in età evolutiva, raccogliendo segnalazioni provenienti, in particolare, da minori, famiglie, associazioni, enti e istituzioni scolastiche laddove tali diritti siano violati, e adoperandosi verso le amministrazioni competenti per rimuoverne le cause;

          c) promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con le istituzioni competenti in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

          d) promuove, anche in collaborazione con gli enti competenti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dei casi di abuso della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, di sfruttamento o violenza sui minori, tese anche a sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subiti, promuovendo idonee campagne pubblicitarie e di informazione negli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie contro il turismo sessuale in danno dei minori;

          e) promuove, in collaborazione con gli enti competenti e con le associazioni del privato sociale, con le istituzioni religiose e con le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, in particolare con riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile;

          f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i minori, sia sotto il profilo della percezione infantile sia in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le eventuali violazioni alle disposizioni

 

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per la tutela dei minori, previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;

          g) cura la realizzazione di un'anagrafe nazionale dei minori che si trovano fuori dalla famiglia di origine, nonché delle associazioni a vario titolo impegnate nella difesa dei diritti dei minori;

          h) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla famiglia di origine, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni;

          i) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario, abitativo, urbanistico;

          l) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni operanti nel settore, iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, del trattamento e della riabilitazione, e concorre ad assicurare ad ogni minore il diritto al trattamento ottimale;

          m) promuove iniziative a favore dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie, vigila sulle attività delle strutture sanitarie per la tutela dei diritti del minore;

          n) istituisce un elenco di soggetti idonei ad assumere le funzioni di tutori o curatori speciali dei minori, assicurando ad essi la consulenza ed il sostegno necessari;

          o) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato, favorendo l'introduzione della figura del mediatore culturale per l'infanzia;

 

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          p) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

          q) stabilisce intese e accordi con ordini professionali e organismi che si occupano dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;

          r) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

Art. 3.
(Nomina, requisiti e incompatibilità del Garante nazionale).

      1. Il Garante nazionale è scelto tra persone di specchiata moralità e documentata esperienza nel campo dei diritti umani, in particolare dei diritti dei minori e della famiglia.
      2. Il Garante nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro. L'incarico di cui al comma 1 ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. Non possono assumere l'incarico di cui al comma 1:

          a) i membri del Parlamento, i Ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, i titolari di altre cariche elettive;

          b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie e ospedaliere;

          c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi da enti pubblici;

          d) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti, di movimenti politici e di organizzazioni sindacali.

 

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      3. L'incarico è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa.
      4. L'incarico può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale.

Art. 4.
(Uffici dei Garanti).

      1. Per l'espletamento dei suoi compiti il Garante nazionale dispone di un apposito ufficio con sede in Roma. Tale ufficio è denominato «Ufficio del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza».
      2. All'Ufficio del Garante nazionale sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Garante entro tre mesi dalla data della proposta stessa.
      3. I funzionari dell'Ufficio del Garante nazionale nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.
      4. Le spese per il funzionamento del Garante nazionale e del suo Ufficio sono poste a carico del bilancio dello Stato.
      5. Ciascuna regione, fatte salve le competenze degli enti locali e prevedendo gli opportuni strumenti di raccordo, determina in relazione all'ufficio del Garante regionale: l'articolazione territoriale delle sedi, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze della popolazione in età minore e lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite; l'organizzazione degli uffici dei quali è assicurata la funzionalità attraverso la nomina di uno o più soggetti delegati; i requisiti professionali del personale addetto agli uffici, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative all'età evolutiva e alla famiglia; le modalità di funzionamento degli uffici e le relative risorse.

 

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      6. Le spese per il funzionamento degli uffici del Garante regionale sono poste a carico del bilancio della regione.

Art. 5.
(Coordinamento nazionale dei Garanti).

      1. È istituito il Coordinamento nazionale dei Garanti con sede presso il Garante nazionale. Del Coordinamento fanno parte il Garante nazionale ed i Garanti regionali.
      2. Il Coordinamento dei Garanti si riunisce almeno tre volte l'anno su iniziativa del Garante nazionale.

Art. 6.
(Compiti del Coordinamento nazionale dei Garanti).

      1. Il Coordinamento nazionale dei Garanti, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:

          a) coordina le attività dei Garanti regionali sia tra loro che con il Garante nazionale;

          b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale;

          c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e del relativo grado di collegamento;

          d) promuove corsi di formazione, per persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori o di curatori speciali dei minori, al fine della istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n).


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