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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1871 |
Le isole minori.
Pochissime grandi isole (arcipelago giapponese, Gran Bretagna) hanno un autonomo valore di forte impronta nazionale. Altre isole, come la Sicilia e la Sardegna, ad esempio, pur grandi come estensione e valori culturali, hanno mantenuto una prevalente posizione di dipendenza dai poteri politici continentali. Per la grande moltitudine delle isole minori il ruolo di dipendenza appare accentuato e spesso esasperato fino alla totale emarginazione.
Per le isole minori italiane i gravi problemi del presente sono senza dubbio una conseguenza storicamente logica del passato, ma non logicamente inevitabile.
Le isole erano le stazioni di posta del mare, punti indispensabili per la sosta ed il riposo, per gli scambi di merci, idee, cultura, per il rifornimento. Ponza non riceveva acqua dal continente, ma ne forniva alle navi romane in transito; aveva vegetazione, piovosità e acquedotti ora presenti soltanto nella memoria storica. Le isole erano anche le sentinelle del mare contro i corsari e le flotte nemiche. Erano luoghi adatti alla colonizzazione e alla produzione di beni. Restando all'esempio di Ponza, i Borboni ne incoraggiarono la colonizzazione con mirabili opere, per farne non solo una comunità autonoma attraverso l'agricoltura specializzata e la pesca, ma anche un centro produttivo per il continente.
Allo stato attuale, per certi aspetti relativi alle possibilità del nostro tempo, la vitalità produttiva e culturale delle isole
a) tutti quei tratti di terra emersa che non superano le caratteristiche e le dimensioni dello scoglio inabitabile;
b) tutte le isole disabitate che conviene restino tali;
c) tutte le isole prossime al continente e comunque già collegate alle reti idriche ed elettriche nazionali.
Le isole minori oggetto della proposta di legge (si veda l'allegato A annesso alla medesima) sono quelle di notevole importanza dimensionale e demografica (ad esempio Ponza, Lipari, Favignana, Lampedusa, Pantelleria, per non parlare di Capri, di Ischia, del Giglio, dell'Elba, eccetera, che hanno una configurazione diversa) sul Tirreno, e le Tremiti sull'Adriatico, piccole e quasi disabitate.
Esse hanno tutte in comune la completa dipendenza dal continente per quanto riguarda, tra l'altro, l'approvvigionamento idrico ed energetico. Ritorniamo così al concetto di dipendenza già precedentemente introdotto come considerazione generale. Lo ritroviamo in quel caso estremo che investe le necessità primarie: acqua ed energia. Siamo cioè in presenza del grado massimo e conseguentemente della più bassa qualità di dipendenza, tanto che tutte le altre dipendenze (politica, amministrativa, economica, culturale) ne risultano condizionate in senso irrimediabilmente negativo.
La mancanza di acqua e di energia, quando viene provocata da calamità naturali o indotte (terremoti, inondazioni, eventi bellici), costituisce una emergenza temporanea.
Le isole di cui parliamo sono casi di emergenza permanente.
Allo Stato, inefficiente o solerte che sia, si pongono comunemente due alternative.
Una (quella praticata al presente) si riassume in un complesso di provvedimenti fondamentalmente assistenziali, che tendono ad aggravare gli squilibri già descritti. L'acqua viene portata periodicamente per mezzo di navi cisterna, con spese enormi, dissipazioni di energie, disagevolità economiche, e con costi crescenti per i cittadini. Il problema energetico provoca il sorgere discontinuo, mal programmato, sotto o sopradimensionato secondo alterne fortune, di costose centrali termoelettriche. Oppure, magari quando interessi di svariate qualità e validità vengono a coagularsi intorno a qualche luogo fortunato, nascono progetti di allaccio al continente con condotte e cavi sottomarini e costi da capogiro.
L'altra alternativa è un cambiamento totale di indirizzi e direttive. Ciò richiede fantasia e l'abbandono di molte consuetudini mentali ed operative.
Si tratta di mettere in campo tecnologie appropriate che assicurino il recupero di tecniche edilizie fortemente legate alle risorse locali, la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico, solare, geotermico, eccetera), lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani in forme innovative.
1. Le isole minori costituiscono un territorio omogeneo per caratteristiche culturali, sociali ed economiche, denotato, a causa della insularità, da svantaggi strutturali che ne ostacolano lo sviluppo economico e sociale.
2. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle isole minori costituiscono obiettivo primario nazionale. Al raggiungimento di tale obiettivo, nel quadro dei princìpi definiti a livello europeo, concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e gli enti locali.
3. Gli enti locali, incluse le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile delle isole minori tesi a valorizzare le migliori risorse presenti e a dare forza alle vocazioni economico-sociali assolutamente specifiche che essi rappresentano.
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze e funzioni, garantiscono nelle isole minori, mediante apposite iniziative normative, programmatiche e progettuali, interventi per:
a) la preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presìdi sanitari, al diritto allo studio e alla formazione professionale;
b) la pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, tramite il Dipartimento della protezione
c) la promozione della ricerca e della innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno delle aree sottoutilizzate e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici sia presso le imprese e gli altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolane e con riguardo ai seguenti settori:
1) servizi di telecomunicazione su larga banda per la telemedicina, il telelavoro e la teleformazione;
2) servizi di trasporto e di navigazione, assistiti da reti satellitari e via cavo;
3) produzioni energetiche alternative;
4) smaltimento dei rifiuti;
5) rifornimento idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;
d) la tutela e la valorizzazione ambientale e dei beni culturali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente sulle aree protette ed in materia di beni e attività culturali;
e) la promozione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:
1) la facoltà per i comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e di contenimento dei relativi flussi, nonché di istituire appositi ticket di ingresso;
2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, in particolare nelle stagioni diverse da quella estiva;
f) la promozione in Italia ed in ambito internazionale del marchio di qualità dei prodotti delle isole minori.
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato istituzionale delle isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato.
2. Il Comitato è organo paritetico ed è composto:
a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche delle isole minori, in numero non superiore a sette;
b) da un rappresentante per ciascuna delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;
c) da sette sindaci nominati dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), in rappresentanza delle aree regionali interessate.
3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso decida di convocare per la trattazione di particolari temi.
4. Il Comitato, attraverso un apposito regolamento, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la sua durata e il suo funzionamento che non deve, comunque, comportare oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
1. Il Comitato ha il compito di valutare gli obiettivi di sviluppo elaborati in sede locale, di predisporre i criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 5, di valutare il programma di interventi di sviluppo previsto dall'articolo 5, comma 3, nonché
a) strategie rivolte a uno sviluppo sostenibile;
b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;
c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;
d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.
3. Il Comitato provvede alla tenuta dell'elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dai dati relativi al profilo geografico, fisico e politico-amministrativo di ciascuna delle isole di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di sviluppo delle isole minori.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli interventi previsti dal programma di sviluppo di cui al comma 3.
3. Il programma degli interventi di cui al comma 2 è caratterizzato da omogeneità di contenuti e rispondenza alle specifiche esigenze locali, in un quadro coordinato con le esigenze comuni di tutte le isole minori, assicurato dall'inserimento
1. Al fine della tutela e valorizzazione della specificità storica e culturale nonché del potenziamento delle attività economiche e produttive, lo Stato, le regioni interessate e l'ANCIM sottoscrivono un accordo di programma quadro per lo sviluppo locale delle isole minori, sulla base del Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) 2000/2006, di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2000, e successive modificazioni, e n. 136 del 21 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2001.
2. Il programma quadro oggetto dell'accordo di cui al comma 1 è inserito nel DUPIM, elaborato dall'ANCIM, di intesa
1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni, e al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio del predetto ente locale ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte è istituito un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.
2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni private eventualmente costituite nel territorio del comune
1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali e dello sviluppo di progetti di innovazione tecnologica relativi alle isole minori, è previsto il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca pubblici e privati, con i quali sono stipulate apposite intese.
2. I rappresentanti degli enti di cui al comma 1 partecipano, quando richiesti, alle sedute del Comitato e collaborano alla sua attività predisponendo progetti specifici per le isole minori.
3. Le banche e gli istituti di credito collaborano all'individuazione degli obiettivi e alla valutazione del rapporto costi-benefìci degli interventi da inserire nel programma di cui all'articolo 5, comma 3, e, in attuazione del ruolo innovativo ad essi attribuito nel campo dello sviluppo economico, si fanno promotori della stipulazione di appositi accordi finalizzati alla costituzione di specifiche «banche del territorio» nelle isole minori.
1. È istituito un Comitato parlamentare composto da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge, con il compito di promuovere l'organizzazione periodica,
Allegato A
(articolo 4, comma 3)
AG | Lampedusa | 3.991 | 20.2 | 197 |
AG | Linosa | 392 | 5.3 | 73 |
CA | San Pietro | 6.849 | 50 | 136 |
FG | Caprara | - | 1 | 1 |
FG | San Domino | 210 | 2.5 | 84 |
FG | San Nicola | 136 | 1 | 136 |
GR | Giannutri | 3 | 2.32 | 1 |
GR | Giglio | 1.711 | 21 | 81 |
LI | Capraia | 323 | 19 | 17 |
LI | Gorgona | 135 | 2.23 | 60 |
LI | Isola d'Elba | 27.543 | 244 | 112 |
LI | Pianosa | - | 10 | - |
LT | Ponza | 3.782 | 10 | 378 |
LT | Santo Stefano | - | 0.5 | - |
LT | Ventotene | 508 | 1.5 | 338 |
ME | Alicudi | 129 | 5.1 | 25 |
ME | Filicudi | 160 | 9.5 | 16 |
ME | Lipari | 8.652 | 37.6 | 230 |
ME | Panarea | 268 | 3.4 | 78 |
ME | Salina | 2.193 | 26.8 | 81 |
ME | Stromboli | 393 | 12.6
| 31 |
ME | Vulcano | 434 | 21 | 20 |
NA | Capri | 11.962 | 10.26 | 1.165 |
NA | Ischia | 39.126 | 46.3 | 845 |
NA | Procida | 10.015 | 3.7 | 2.706 |
PA | Ustica | 1.086 | 8 | 135 |
SP | Palmaria | 55 | 2 | 27 |
SS | Asinara | 300 | 51.9 | 5 |
SS | Caprera | 73 | 15.7 | 4 |
SS | La Maddalena | 10.724 | 19.6 | 547 |
SS | Molara (Olbia) n.c. | - | - | - |
SS | Razzale (La Maddalena) n.c. | - | - | - |
SS | Santa Maria n.c. | - | - | - |
SS | Santo Stefano | - | 2 | - |
SS | Spargi n.c. | - | 1.7 | - |
SS | Tavolara n.c. | - | 6 | - |
TP | Favignana | 3.666 | 19 | 192 |
TP | Levanzo | 229 | 7 | 32 |
TP | Marettimo | 822 | 9 | 91 |
TP | Pantelleria | 8.327 | 83 | 100 |
Totale | 144.197 | 791.71 | 182
(dens. media) |
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