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PDL 1897

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1897



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE CORATO, AIRAGHI, AMORUSO, ANGELI, BARBIERI, BERNARDO, BONO, BRUSCO, BUONTEMPO, CAMPA, CATANOSO, CICCIOLI, COLUCCI, CONSOLO, GIORGIO CONTE, DI CAGNO ABBRESCIA, FILIPPONIO TATARELLA, GIUSEPPE FINI, GREGORIO FONTANA, FRANZOSO, GERMONTANI, GOISIS, GRECO, HOLZMANN, LAMORTE, LENNA, LUCCHESE, MANCUSO, MAZZOCCHI, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, MURGIA, OSVALDO NAPOLI, NESPOLI, PELINO, ANTONIO PEPE, RAISI, RAMPELLI, SALERNO, TESTONI, ULIVI, ZACCHERA

Modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Presentata l'8 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'ipotesi criminosa prevista dall'articolo 639 del codice penale, che costituisce una forma lieve di quella prevista dall'articolo 635 del medesimo codice, tende alla tutela della proprietà e, più precisamente, ad evitare una menomazione del patrimonio del soggetto passivo attraverso il deturpamento o l'imbrattamento di una cosa che gli appartiene.
      L'articolo 639 del codice penale contempla la medesima ipotesi di reato nel caso in cui il fatto è commesso su cose d'interesse storico o artistico, ovvero su immobili compresi nel perimetro del centro storico.
      Il fenomeno degli atti vandalici con cui vengono imbrattate e deturpate opere artistiche ed architettoniche delle nostre città, ovvero edifici o immobili urbani, assume proporzioni sempre maggiori.
      La presente proposta di legge, recante la novella dell'articolo 639 del codice penale, intende stabilire sanzioni a carico di coloro i quali compiono atti vandalici di deturpamento e imbrattamento di muri pubblici e privati, delle attrezzature per il tempo libero, delle panchine, dei plessi
 

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monumentali, dei contenitori d'igiene pubblica, dei porta rifiuti e in genere dei beni mobili ed immobili altrui ovvero dei beni mobili e immobili di interesse storico e artistico.
      Le sanzioni contemplate consistono nella pena della reclusione fino a tre mesi, nella sanzione pecuniaria da 200 a 500 euro e nell'adempimento, a carico di chi deturpa o imbratta con scritte e graffiti, dell'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi.
      Infine, per l'ipotesi di danni provocati a cose d'interesse storico o artistico, il secondo comma del testo novellato propone una maggiorazione della pena pecuniaria, prevedendo una multa fino a 2.000 euro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 639. - (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte e segnaletica varia i muri pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica, i porta rifiuti ed in genere le cose mobili o immobili altrui è punito con la reclusione fino a tre mesi, con la multa da 200 a 500 euro e con la condanna al ripristino e alla ripulitura dei luoghi, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi. Si procede d'ufficio.
      Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovvero su immobili compresi nel perimetro dei centri storici o su immobili di recente ristrutturazione, si applica la reclusione fino a un anno o la multa fino a 2.000 euro. Si procede d'ufficio».


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