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PDL 1948

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1948



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Modifiche all'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, in materia di cause per il risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali

Presentata il 14 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 102, ha causato non pochi problemi di interpretazione in dottrina e in giurisprudenza, con diverse questioni di diritto processuale e sostanziale risolte in modo variegato e spesso contraddittorio dai tribunali e dai giudici di pace di tutta l'Italia, che rischiano di vanificare l'intento del legislatore di semplificare e abbreviare l'iter giudiziario per il risarcimento del danno da lesione o morte dovuto ai sinistri stradali.
      Le modifiche previste dalla presente proposta di legge conservano e rafforzano lo spirito della legge, eliminando le incertezze emerse in sede di prima applicazione, e forniscono una «interpretazione autentica» e conforme al diritto delle intenzioni espresse dal legislatore nel testo della legge e nei suoi atti preparatori.
      Con l'articolo 1 vengono chiariti i contorni dell'applicabilità della normativa ai danni conseguenti alla «circolazione stradale», e non ai «sinistri stradali», riprendendo una terminologia conforme a quella tradizionalmente utilizzata (legge n. 990 del 1969, poi abrogata, e vigente codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005) che non dà adito a dubbi.
      L'articolo 2, con l'introduzione del comma 1-bis dell'articolo 3 della legge n. 102 del 2006, chiarisce i limiti e la portata esclusivamente processuale della normativa, rispettando l'attuale suddivisione del carico di lavoro tra i tribunali e i giudici di pace, con la competenza individuata ai sensi del codice di procedura civile e senza che siano intaccate le prerogative attuali. Viene altresì specificato
 

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che le norme applicabili sono quelle strettamente processuali, tese a velocizzare il giudizio, e non quelle proprie ed esclusive delle cause di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, quali quelle del tentativo di conciliazione.
      L'introduzione del comma 1-ter del medesimo articolo 3 intende risolvere per via legislativa un quesito di difficile interpretazione giurisdizionale, che potrebbe portare addirittura ad imporre una inutile duplicazione di giudizi in ipotesi di cumulo di domande per danni a cose e a persone, quando invece è da preferire il simultaneus processus, con la prevalenza del rito speciale, più veloce rispetto a quello ordinario.
      L'espressa previsione legislativa toglie ogni margine di dubbio e limita interpretazioni altrimenti possibili ma contrarie allo spirito della legge.
      Il comma 1-quater, introdotto al citato articolo 3, sgombra il campo dalle diverse e contraddittorie interpretazioni seguite all'entrata in vigore della legge circa la natura processuale o meno della norma, cui seguirebbe la sua applicazione anche ai giudizi in corso, secondo il brocardo tempus regit actum.
      Le problematiche sorte, anche complesse e a rischio di incostituzionalità, circa il regime da adottare con cambio di rito per tutte le cause pendenti, hanno portato a decisioni contrastanti da parte dei tribunali, con ovvi problemi per tutte le parti in causa e anche per l'organo giudicante.
      Il comma 1-quater rappresenta, pertanto, una sorta di norma transitoria, poiché cristallizza la situazione alla data di entrata in vigore della legge n. 102 del 2006, che funge da spartiacque tra il vecchio e il nuovo rito, e individua anche la competenza per le eventuali impugnazioni, delineando definitivamente il quadro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «conseguenti ad incidenti stradali» sono sostituite dalle seguenti: «conseguenti ad incidenti derivanti dalla circolazione stradale»;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, resta ferma la competenza per valore attribuita al tribunale o al giudice di pace ai sensi del codice di procedura civile, ai cui procedimenti si applicano le norme processuali indicate al comma 1.
      1-ter. In ipotesi di pluralità di domande contro la stessa parte o comunque connesse, delle quali almeno una sia soggetta alle norme processuali indicate al comma 1, si procede al cumulo delle domande e il giudizio è svolto secondo le predette norme processuali.
      1-quater. Le cause già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinate dal rito ordinario, anche ai fini dell'impugnazione».


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