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PDL 1983

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1983



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLETTI

Modifica all'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, in materia di esenzione dei pensionati ed anziani a basso reddito dal pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni

Presentata il 24 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca una modifica alla normativa istitutiva del canone di abbonamento alle radiodiffusioni (regio decreto-legge n. 246 del 1938, convertito dalla legge n. 880 del 1938) al fine di esentare dal pagamento dello stesso i pensionati ed anziani a basso reddito, cioè con un reddito personale annuo ai fini dell'IRPEF non superiore a 20.000 euro o a 15.000 euro.
      Per i pensionati e per gli anziani ancora costretti a lavorare che quotidianamente (con la loro minima pensione o con entrate assai modeste) devono provvedere a sostenere le spese indispensabili per vivere (vale a dire quelle legate ai generi di prima necessità e alle medicine, sempre che non debbano anche pagare un canone di affitto per l'abitazione), alla fine di ogni anno si presenta la necessità di affrontare l'ulteriore spesa per il canone di abbonamento alle radiodiffusioni.
      Ormai la televisione è ritenuta da tutti non più un bene di lusso, ma un bene necessario per le persone anziane, sia dal punto di vista dell'informazione che dell'intrattenimento.
      Premesso questo, ritengo si debba, per ovvie ragioni di giustizia sociale, esentare tali soggetti da questa spesa ricorrente, tra l'altro di notevole entità per chi ha già grandi difficoltà nel coprire le quotidiane spese per sopravvivere.
      La presente proposta di legge intende, inoltre, venire incontro alle esigenze anche delle coppie di pensionati e di anziani, sposati o comunque conviventi di sesso diverso o dello stesso sesso, che versano in una difficile situazione economica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento di cui al primo comma:

          a) le famiglie costituite da un solo componente pensionato con reddito personale annuo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 20.000 euro;

          b) le famiglie costituite da un solo componente di età superiore a sessantacinque anni con reddito personale annuo ai fini dell'IRPEF non superiore a 15.000 euro;

          c) le famiglie costituite da soggetti conviventi entrambi pensionati o di età superiore a sessantacinque anni, la somma dei cui redditi personali annui ai fini dell'IRPEF non supera 35.000 euro».


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