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PDL 1979

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1979



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni per l'innalzamento dei limiti al possesso di azioni
delle banche popolari quotate nei mercati regolamentati

Presentata il 23 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La disciplina delle banche popolari è caratterizzata da:

          limitazione della partecipazione detenibile da un singolo socio: essa è infatti stabilita nella misura percentuale dello 0,50 per cento del capitale sociale dall'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, limite che peraltro non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;

          voto capitario: un voto per socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute;

          limitazione delle deleghe di voto: è possibile rilasciare delega solo ai soci e per non più di dieci deleghe, ai sensi dell'articolo 2539 del codice civile;

          disciplina del gradimento: non basta essere azionisti per essere soci. Lo status di socio può essere negato mediante l'esercizio della disciplina del gradimento.

      Tali peculiarità evidenziano i seguenti profili di criticità del sistema:

          minore appetibilità dei titoli delle banche popolari rispetto a quelli degli altri operatori del comparto per mancanza di contendibilità, con conseguente difficoltà di esercizio di offerte pubbliche di acquisto;

          prevalenza delle categorie di soci meglio organizzate: la disciplina delle deleghe di voto (solo ai soci e per non più di dieci deleghe, secondo quanto previsto dall'articolo 2539 del codice civile) favorisce le categorie meglio organizzate (amministratori e dipendenti) a svantaggio delle altre

 

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(investitori ed azionisti ordinari); tale posizione privilegiata disincentiva il ricorso al capitale di rischio;

          conseguente bassa efficienza complessiva della struttura dovuta alla sostanziale impossibilità di incidere in modo determinante sulla governance;

          la disciplina del gradimento consente de facto l'esclusione arbitraria di soggetti investitori.

      Il modello suggerito dalla presente proposta di legge prevede la modifica di una sola delle attuali caratteristiche essenziali, con riferimento ai limiti al possesso azionario. Si può immaginare un innalzamento della soglia ad una percentuale inferiore o uguale al 5 per cento, consentendo tuttavia agli statuti di fissare un limite più basso, comunque non inferiore al 2 per cento.
      In caso di superamento dei limiti di possesso, si propone di introdurre una norma che consenta il permanere dei diritti patrimoniali, sterilizzando il diritto di voto per la parte che supera il massimo della partecipazione, senza alcun obbligo di alienazione della quota in eccesso.
      Le modifiche di una riforma maggiormente compiuta e definita richiedono una tempistica ed un consenso, politicamente condiviso, oggi non riscontrabile. Per questo la presente proposta di legge si limita all'innalzamento dei limiti di possesso di azioni detenibili da un socio. Tale modifica normativa risultava peraltro già condivisa da tutti i gruppi parlamentari nei lunghi lavori preparatori del testo unificato approvato dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati nella XIV legislatura (atto Camera n. 2273-2599- 2619-2875-3065-A).

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nelle banche popolari quotate nei mercati regolamentati nessun soggetto può detenere, direttamente o indirettamente, più del 5 per cento del capitale sociale, salvo un limite più basso stabilito dallo statuto sociale, comunque non inferiore al 2 per cento, anche nell'ipotesi di cui al comma 2.
      2. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio non possono detenere azioni in misura eccedente il 10 per cento, salvo i limiti inferiori previsti nella disciplina propria di ciascuno di essi o di quelli stabiliti dallo statuto.
      3. In ogni caso, il diritto di voto per la parte eccedente i limiti di cui al comma 1 resta sospeso e non esercitabile in alcuna sede, fatti salvi i diritti patrimoniali dei soci.


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