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PDL 1950

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1950



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANGELA NAPOLI, LISI, GIULIO CONTI, MANCUSO, ULIVI

Disposizioni in materia di recesso dal rapporto di lavoro pubblico nei confronti dei dirigenti medici e veterinari

Presentata il 14 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge modifica il sistema del recesso dal rapporto di lavoro pubblico nei confronti dei dirigenti medici e veterinari, introducendo l'obbligo, e non la semplice facoltà, per il comitato di garanti previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di pronunciarsi sulla decisione di recesso. La normativa vigente è infatti impostata su di un termine perentorio entro il quale il comitato di garanti deve esprimersi per decretare il recesso dal rapporto di lavoro pubblico nei confronti del dirigente. Decorso tale termine la decisione è assunta anche senza il parere del comitato di garanti.
      Con la presente proposta di legge, che introduce il parere obbligatorio e vincolante del comitato di garanti, per il recesso dal rapporto di lavoro pubblico nei confronti del dirigente, si assicurano una maggiore imparzialità e un rafforzamento del comitato di garanti che deve dare obbligatoriamente il proprio parere entro un termine ben definito, ma senza la regola del silenzio-assenso. Sembra una regola valida anche per il dirigente che deve subire un procedimento ed a cui vanno assicurate tutte le garanzie necessarie affinché questo si possa concludere non solo con il contraddittorio, già previsto dalla normativa vigente, nel quale il dirigente viene audito, ma anche in una logica di buona e corretta amministrazione.
      Al dirigente soggetto a procedimento vanno quindi assicurate tutte le garanzie necessarie e, tra queste, il parere obbligatorio del comitato di garanti per poter essere giudicato in modo equo e giusto senza condizionamenti di parte.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In caso di recesso dal rapporto di lavoro pubblico nei confronti dei dirigenti medici e veterinari, il parere conforme del comitato di garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è obbligatorio e non si applica il disposto del medesimo articolo 22, che prevede che il provvedimento sia comunque adottato qualora il citato parere non sia reso nei termini ivi stabiliti.


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