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PDL 723

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 723


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARRAS, BERNARDO, CICCIOLI, COLUCCI, GIULIO CONTI, FALLICA, FERRIGNO, FRANZOSO, GIUDICE, HOLZMANN, LENNA, LO MONTE, MAZZOCCHI, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, MORMINO, ROMAGNOLI, TUCCI

Disposizioni in materia di responsabilità professionale
del personale sanitario

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, che ha origine dalle segnalazioni pervenute in materia dall'Assoconsum, riguarda il tema relativo alla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, divenuto di stringente attualità a seguito del considerevole aumento delle cause in materia di responsabilità professionale medica.
      Impegno, attenzione, pazienza, perizia, diligenza e competenza del medico, o comunque del personale sanitario, sono tra le qualità fondamentali che consentono, ogni giorno, di tutelare e di proteggere la particolare condizione in cui viene a trovarsi il paziente. Ma di primaria importanza è anche l'osservanza di tutte le norme giuridiche, deontologiche e tecniche da parte dei sanitari. Però talvolta, purtroppo, può anche capitare che tali norme non siano sufficienti, che l'imprevisto accada oppure che le prestazioni sanitarie non procurino gli effetti desiderati. Le conseguenze? Tante, di varia natura e a volte ineluttabili.
      Con la presente proposta di legge si vuole sottolineare che la responsabilità del personale sanitario, medico e non medico, è strettamente collegata, sotto il profilo civilistico, alla responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata presso la quale è stato attuato l'intervento. Si propone inoltre il ricorso all'arbitrato per sveltire la risoluzione di controversie a seguito del mancato accordo tra il danneggiato e la compagnia di assicurazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario medico e non medico, occorsi in una struttura sanitaria pubblica o privata, è sempre a carico della struttura stessa.
      2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1 devono stipulare l'assicurazione obbligatoria per danni a persone.

Art. 2.

      1. La responsabilità di cui all'articolo 1 è estesa a tutte le prestazioni erogate dalle strutture di cui al medesimo articolo 1, incluse le attività ambulatoriali e diagnostiche.
      2. La struttura sanitaria può avviare azione disciplinare contro i dipendenti responsabili del danno qualora il fatto sia stato commesso con dolo o colpa grave e la relativa sentenza sia passata in giudicato. Solo in caso di dolo può essere avviata azione di rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili.

Art. 3.

      1. Il danneggiato a seguito di prestazioni sanitarie ricevute in strutture per le quali, ai sensi della presente legge, vi è l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
      2. La domanda di risarcimento presentata ai sensi del comma 1, inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere corredata da idonea documentazione medica.

 

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Art. 4.

      1. In mancanza di accordo tra le parti, la controversia relativa alla domanda di risarcimento presentata ai sensi dell'articolo 3 può essere deferita, su proposta del danneggiato e previa accettazione della controparte, a un apposito collegio arbitrale.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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