Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1935

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1935



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOLENA

Istituzione nel comune di San Giovanni Rotondo di una sezione
distaccata del tribunale di Foggia

Presentata il 10 novembre 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge sottoposta alla vostra attenzione trae origine dalla riforma in materia di giudice unico di primo grado, attuata con decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e si giustifica in considerazione di alcuni importanti elementi di valutazione, quali la popolazione insediata nell'ex mandamento di San Giovanni Rotondo, le caratteristiche montane del suo territorio, la fase di straordinario sviluppo economico in atto nella zona. A tale ultimo proposito giova ricordare che San Giovanni Rotondo è divenuta una delle più importanti mete del turismo religioso in Italia e in Europa e che siffatta realtà sta provocando un forte incremento della popolazione, delle attività edilizie e di quelle economiche, sociali e culturali. Tali specificità, d'altronde, sono state riconosciute, già nella XIII legislatura, dalla stessa Commissione Giustizia della Camera dei deputati nel parere reso sullo schema del citato decreto legislativo. La Commissione, infatti, aveva ritenuto meritevoli di considerazione le esigenze relative alla istituzione, tra le altre, di una sezione distaccata del tribunale di Foggia nel comune di San Giovanni Rotondo. Tale esigenza, pienamente ragionevole e oggettivamente giustificata, è stata tuttavia disattesa dal legislatore delegato unitamente ad altre indicazioni della Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Si rende quindi indispensabile provvedere in merito, giacché la necessità di istituire una sezione distaccata di tribunale nel comune di San Giovanni Rotondo si impone con ogni evidenza.
      Giova altresì sottolineare che la presente proposta di legge trova giustificazione
 

Pag. 2

anche in relazione alla mole del contenzioso riferibile alla istituenda sezione distaccata, contenzioso destinato ad aumentare considerevolmente nel prossimo futuro.
      È per tali ragioni che si auspica una rapida approvazione della proposta di legge che sottopongo alla vostra attenzione e che, tra l'altro, non reca oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli uffici ed il personale da destinare all'istituenda sezione distaccata sono già presenti ed operativi sul territorio ancorché assegnati, dopo la soppressione della pretura di San Giovanni Rotondo, al tribunale di Foggia.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita nel comune di San Giovanni Rotondo una sezione distaccata del tribunale di Foggia.
      2. La sezione distaccata di cui al comma 1 comprende il territorio già facente parte della soppressa pretura di San Giovanni Rotondo.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Foggia, gli organici della sezione distaccata di San Giovanni Rotondo.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi al tribunale di Foggia, sono devoluti alla competenza della sezione stessa.
      2. Restano di competenza del tribunale di Foggia gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore della

 

Pag. 4

presente legge è stata fissata l'udienza di discussione o è stata notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su