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PDL 1973

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1973



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'IPPOLITO VITALE

Disposizioni in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità

Presentata il 22 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Troppo spesso accade che alcune categorie di utenti dei servizi offerti dallo Stato, per vedere riconosciuti i propri diritti, siano sottoposte a lunghe ed estenuanti attese. Questa prassi, che normalmente comporta dei disagi ai cittadini fruitori, assume dei risvolti molto più negativi qualora i ritardi ineriscano al godimento dei diritti relativi ad alcuni settori peculiari, tra i quali vi è quello della previdenza.
      Numerosi nuclei familiari, a seguito della scomparsa dei propri congiunti, infatti, si trovano improvvisamente privi di qualunque forma di sostentamento, nonostante vantino il diritto a percepire un trattamento di reversibilità. Si rende quindi necessaria una norma che, attraverso la previsione dell'erogazione agli aventi diritto di un trattamento transitorio, temporalmente inquadrato tra l'effettuazione della richiesta e l'avvenuto riconoscimento del diritto, assicuri, comunque, una fonte di reddito alle famiglie, svolgendo con questo un'importante opera di prevenzione rispetto alle ipotizzate situazioni di disagio.
      La presente proposta di legge, che detta una disciplina organica e risolutiva rispetto agli obiettivi che si propone, risultando prevalentemente orientata soprattutto alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, merita per questo una rapida e convinta approvazione, al fine di un suo pronto inserimento nell'ordinamento giuridico italiano.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici di reversibilità che abbiano inoltrato regolare richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia pensionistica, per l'avvenuto decesso del titolare della pensione diretta di invalidità, di anzianità o di vecchiaia ricevono un trattamento pensionistico provvisorio entro un mese dalla richiesta stessa, valutato per approssimazione sulla base dell'ultimo trattamento in godimento da parte dell'avente diritto.

Art. 2.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge.


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