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PDL 2125

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2125



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSSIGA

Riforma dei servizi di informazione e di sicurezza

Presentata l'11 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Dopo numerosi tentativi nessuno dei quali mai giunto a buon fine per motivazioni di ordine piuttosto vario e complesso, nel corso delle legislature precedenti, sembra che nel corso della XV legislatura si riuscirà ad addivenire ad una compiuta riforma dei servizi di informazione e sicurezza, ormai non più procrastinabile, tenuto conto dei profondi mutamenti che hanno caratterizzato non solo lo scenario geopolitico del dopo-Guerra fredda ma anche la natura della minaccia cui sono sottoposti l'occidente ed il nostro Paese.
      Nella seconda metà del 2006, la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ha iniziato la discussione di alcune proposte di legge di riforma, ed è quindi presso questo ramo del Parlamento che si è avviato il processo legislativo che porterà, auspicabilmente in tempi brevi, alla riforma. Si è ritenuto utile, al fine di una più completa disamina della materia già in questa sede, presentare anche alla Camera dei deputati alcune proposte di legge già presentate al Senato della Repubblica nel corso di questa legislatura, con l'approvazione del firmatario e nello spirito di una collaborazione tra i due rami del Parlamento che molto spesso non riesce ad essere produttiva.
      Il testo qui presentato riproduce il progetto di legge atto Senato n. 339, ad eccezione della relazione illustrativa, per la quale si rimanda alla lettura del citato stampato per un più ampio inquadramento dell'iniziativa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri).

      1. L'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l'alta direzione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni costituzionali dello Stato e del suo ordinamento democratico, secondo i princìpi e le regole dello Stato costituzionale, democratico, rappresentativo, parlamentare e di diritto, nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici e i servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni utili e necessarie per l'attuazione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine ogni disposizione necessaria per la loro organizzazione e funzionamento generale, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e la tutela del segreto (CIIS), di cui all'articolo 2, e in conformità agli indirizzi formulati annualmente dal Parlamento. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato e, nell'interesse di esso, di ogni altro segreto previsto e disciplinato dalle leggi, sovrintendendo all'attività dei servizi e uffici di informazione e di sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto in attuazione delle leggi e dei regolamenti, emanando le direttive per il funzionamento degli organi a ciò competenti,

 

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sovrintendendo ad essi e controllandone l'attività.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle notizie e dei materiali coperti dal segreto ed autorizza altri a disporne».

Art. 2.
(Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e la tutela del segreto-CIIS).

      1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

      «Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel primo comma, il Comitato coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'analisi e nell'individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Il Comitato svolge altresì gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 3.
(Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza e la tutela del segreto-CESIS).

      1. All'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

          a) la verifica ed il controllo dell'attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

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          b) l'elaborazione e l'aggiornamento dei quadri generali di situazione e di previsione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, relativi all'informazione ed ai profili di rischio, sulla base dei contributi forniti preventivamente dal Servizio per le informazioni e la sicurezza;

          c) l'azione di coordinamento nell'ambito della cooperazione internazionale, anche sulla base delle direttive definite dal Comitato di cui all'articolo 2;

          d) la definizione dei criteri per l'archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nonché la vigilanza e le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale»;

          b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «La segreteria generale del Comitato, istituita alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, con la qualifica di segretario generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2»;

          c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

      «L'organizzazione interna e l'articolazione delle funzioni della segreteria generale del Comitato di supporto alla attività del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di autorità nazionale per la sicurezza, e del Comitato medesimo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2».

Art. 4.
(Istituzione del Servizio per le informazioni e la sicurezza-SIS. Compiti e funzioni).

      1. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) ed il Servizio

 

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per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sono unificati in un'unica agenzia governativa denominata Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS).
      2. Al fine dell'individuazione, del controllo e della neutralizzazione di ogni pericolo o minaccia per lo Stato e le sue istituzioni, e per il benessere civile, sociale ed economico della comunità nazionale, il SIS espleta tutti i compiti ed esercita tutte le funzioni di:

          a) raccolta, analisi, coordinamento e disseminazione delle informazioni necessarie ed utili per la tutela della sicurezza esterna ed interna dello Stato, per l'elaborazione delle politiche del Governo della Repubblica e per la tutela all'interno e all'estero delle persone e degli interessi nazionali o dei soggetti di cui lo Stato si è assunta la protezione;

          b) controspionaggio ed in generale controinformazione, controterrorismo, antiproliferazione di materiale nucleare e di armi chimiche e batteriologiche;

          c) concorso informativo nel contrasto e nella repressione della criminalità organizzata, in particolare di carattere internazionale, e dei crimini contro l'umanità;

          d) tutela in generale contro le minacce alle istituzioni democratiche, repubblicane e parlamentari, contro le libertà umane e i diritti fondamentali dei cittadini e contro ogni tentativo di mutare la Costituzione della Repubblica con metodi non legali.

      3. Oggetto dell'attività del SIS sono, oltre la commissione ed il pericolo di reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e dei reati di terrorismo o che attengano comunque alla sua sicurezza, altresì le situazioni che possono creare comunque situazioni di minaccia o di pericolo alla effettiva indipendenza nazionale, anche sotto il profilo economico e della pubblica comunicazione, alla pace civile e alla stabilità della situazione politica,

 

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civile, economica e sociale della comunità nazionale.
      4. Quale agenzia del Governo, il SIS è posto alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega e nell'ambito di essa, del Ministro o del sottosegretario di Stato delegato, addetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.
(Dirigenti del SIS e loro compiti e funzioni).

      1. Al SIS è preposto un direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.
      2. Il direttore generale di cui al comma 1 è coadiuvato da due o più vice-direttori generali, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua indicazione.
      3. Il direttore generale o i vice-direttori generali che ne siano stati incaricati mantengono normali ed ordinarie relazioni con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché, su loro istruzione, con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze. Mantengono altresì normali ed ordinari rapporti con il segretario generale del Ministero degli affari esteri, con il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con il Comandante generale della Guardia di finanza e con il direttore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 6.
(Funzioni del SIS).

      1. Nell'espletamento dei compiti attribuiti al SIS, gli agenti operativi esercitano, anche con mezzi elettronici, funzioni di osservazione, di controllo e di acquisizione

 

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di informazioni, notizie e materiali d'interesse.
      2. Gli agenti operativi hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza. Agli agenti operativi che svolgono compiti di protezione di persone e di installazioni è conferita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, con decreto del Ministro della giustizia, su richiesta del direttore generale.
      3. I provvedimenti di convocazione, accompagnamento coatto, fermo provvisorio, ispezione, perquisizione e confronto, intercettazione e interruzione di comunicazioni postali, telegrafiche ed elettroniche, da eseguire nel territorio dello Stato, che non costituiscono espletamento di compiti informativi nei confronti di obiettivi non nazionali, sono autorizzati dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello della Capitale della Repubblica o da suoi sostituti a tale fine delegati, su richiesta del direttore generale o di altro funzionario delegato, dietro approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o sottosegretario di Stato delegato. Di questi provvedimenti è data informazione periodica non nominativa al Comitato parlamentare di controllo (COPACO), di cui all'articolo 31.

Art. 7.
(Attribuzioni del SIS).

      1. Il SIS non è servizio di polizia giudiziaria.
      2. Gli agenti del SIS non sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
      3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente, gli agenti del SIS non hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.
      4. Gli agenti di cui all'articolo 6, comma 2, hanno l'obbligo di riferire su

 

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atti che possano costituire reato, tramite i loro superiori, o, qualora sia necessario, anche direttamente al direttore generale del SIS, che ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza.
      5. Il segretario generale del CESIS ed il direttore generale del SIS hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Segretariato generale del CESIS e del direttore generale del SIS, su determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
      6. Gli agenti del SIS possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso e possono, con il consenso dell'interessato, ottenerne la consegna o trarne copia.
      7. Al fine di cui al comma 6, gli agenti del SIS, secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, possono invitare a comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e, in caso di mancata comparizione, possono disporne l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
      8. Gli atti compiuti da agenti del SIS o da loro collaboratori in relazione ad obiettivi esterni, ancorché in territorio nazionale, nell'espletamento di propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità governative competenti, non sono comunque punibili qualora possano costituire reato, se non su richiesta del Ministro della giustizia. La richiesta è anche condizione per lo svolgimento delle indagini preliminari.
      9. Con le stesse modalità di cui all'articolo 6, comma 1, gli agenti del SIS possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal codice di procedura penale.
 

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      10. Quando le operazioni di cui al presente articolo sono compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato.
      11. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili né come prove né come fonte di prova nei procedimenti giudiziari.
      12. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato riferiscono trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all'articolo 31, e annualmente al Parlamento, delle intercettazioni, in forma non specifica ma per categorie e motivazioni, nonché delle operazioni compiute ai sensi del presente articolo.

Art. 8.
(Attività speciali del SIS).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare il direttore generale del SIS a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l'esercizio da parte di agenti del SIS, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno sia all'estero. Dell'esercizio di dette attività deve essere data compiuta informazione alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26, che ha il diritto di chiedere e ottenere informazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi.
      2. Per disposizione del direttore generale del SIS gli agenti possono operare in modo occulto o coperto, e anche sotto identità diversa da quella reale, e possono essere muniti della necessaria documentazione. A tal fine essi possono altresì disporre la produzione, l'approvvigionamento e l'uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi, dati anagrafici e qualunque altro dato diversi da quelli effettivi.

 

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Art. 9.
(Forze operative speciali del SIS).

      1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l'espletamento dei suoi compiti e per l'esercizio delle sue funzioni, che presentino esigenze di supporti o di utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SIS, alle sue dipendenze funzionali e per l'impiego diretto da parte di esso, un «Gruppo unità speciali», costituito da personale tratto dalle Forze armate e dalle Forze di polizia.
      2. L'ordinamento del Gruppo di cui al comma 1 è approvato con le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      3. L'organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal direttore generale del SIS, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa e con i Capi delle Forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.
      4. Le regole d'impiego del Gruppo di cui al comma 1 sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 10.
(Doveri del segretario generale del CESIS e del direttore del SIS).

      1. Il segretario generale del CESIS e il direttore del SIS dirigono l'ufficio ed il servizio cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza.
      2. I dirigenti di cui al comma 1 riferiscono o danno ai loro dipendenti incarico di riferire sulla loro attività e informano o danno incarico di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché qualunque altro soggetto cui

 

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siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o sottosegretario di Stato delegato.
      3. I dirigenti di cui al comma 1 provvedono ad adottare tutte le misure necessarie affinché:

          a) nessuna informazione sia raccolta o nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dal servizio, se non in quanto necessarie esclusivamente per l'espletamento dei compiti ad essi affidati;

          b) nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dal servizio sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati;

          c) i dipendenti in servizio non svolgano alcuna attività nell'interesse di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.

      4. I dirigenti di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto annuale sull'attività dell'ufficio o del servizio cui sono preposti.

Art. 11.
(Personale del SIS).

      1. Il personale del SIS con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle Forze di polizia, delle quali cessano di far parte con l'assunzione, salvo quanto stabilito al comma 2.
      2. I regolamenti di cui all'articolo 14 determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti

 

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delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle Forze di polizia, collocati fuori ruolo a tempo determinato.
      3. Il personale del SIS con rapporto di impiego può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, su proposta o sentito il direttore generale del SIS.

Art. 12.
(Stato giuridico ed economico del personale).

      1. L'assunzione, la disciplina, la cessazione e la dismissione dall'impiego o dal comando, ed in generale il trattamento giuridico ed economico degli agenti operativi e del personale amministrativo e tecnico di supporto del SIS, sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento e sullo stato del personale, di cui al comma 3.
      2. Il SIS e la Direzione generale per la sicurezza e le informazioni militari, di cui all'articolo 19, possono altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di collaboratori esterni.
      3. Lo stato giuridico ed economico e l'ordinamento del personale del SIS e del Segretariato generale del CESIS e il suo trattamento giuridico ed economico sono determinati dai rispettivi regolamenti emanati secondo le modalità di cui all'articolo 14.

Art. 13.
(Spese ed amministrazione).

      1. Le spese per l'organizzazione, il funzionamento ed il personale del SIS nonché le spese per scopi riservati sono allocate in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esse possono essere allocate altresì nei capitoli di spesa degli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

 

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Art. 14.
(Regolamenti).

      1. Il regolamento generale, il regolamento sull'ordinamento e sullo stato del personale ed il regolamento di amministrazione sono emanati, anche in deroga alle leggi vigenti, con distinti decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15.
(Rapporti di collaborazione).

      1. I comandi, uffici, servizi, unità e reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale del CESIS e al SIS per l'espletamento dei compiti loro affidati. Ai soggetti di cui al primo periodo non può peraltro essere richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni ad essi assegnati dalla legge.

Art. 16.
(Obbligo di informazione nei confronti del SIS).

      1. Dopo l'articolo 12-quater della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dall'articolo 29 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 12-quinquies. - 1. Qualunque giudice o pubblico ministero, o ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, ha l'obbligo di trasmettere sollecitamente al Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS), tramite il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e

 

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sicurezza, ogni notizia, informazione o documento relativo a reati contro le personalità internazionale od interna dello Stato o relativo a reati di terrorismo.

      Art. 12-sexies. - 1. Nessun giudice, pubblico ministero, cancelliere, segretario giudiziario, o ufficiale o agente di pubblica sicurezza salvo che questi siano agenti dei servizi per le informazioni e per la sicurezza, può fornire ad un servizio per le informazioni e per la sicurezza di uno Stato estero informazioni, notizie e documenti acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni o richiederle, salvo che con l'autorizzazione dell'autorità politica competente e tramite il Comitato di cui all'articolo 3».

      2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale del CESIS e al SIS le informazioni e, in copia, i documenti loro richiesti dai direttori generali competenti o dagli agenti da loro delegati, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte dette richieste ritengano di non dovere o potere corrispondere a esse, devono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente attenersi.

Art. 17.
(Collaborazioni di carattere logistico con le pubbliche amministrazioni).

      1. Il Segretariato generale del CESIS e il SIS possono, per l'espletamento dei propri compiti e l'esercizio delle loro funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.

 

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Art. 18.
(Norme finanziarie).

      1. Le spese relative al CIIS e al CESIS, ivi comprese quelle relative al Segretariato generale, e le spese relative al SIS sono iscritte in apposita unità previsionale di base, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentiti il segretario generale del CESIS e il direttore generale del SIS, la quota delle somme stanziate nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare ai fondi ordinari e la quota da destinare ai fondi riservati.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì, con le procedure di cui al comma 2, le categorie di spesa cui far fronte esclusivamente con i fondi ordinari.
      4. Con distinto regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, con particolare riguardo anche per le forme, i modi e i tempi di documentazione delle spese riservate.
      5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle determinazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui all'articolo 31, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e proposte. Al Comitato parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al comma 4.
      6. Il segretario generale del CESIS e il direttore del SIS riferiscono alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26, nella composizione di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla amministrazione dei fondi ordinari e dei fondi riservati,

 

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trimestralmente e con relazione finale annuale. La suddetta Commissione può avanzare richieste e formulare rilievi e proposte al Segretario generale del CESIS e al direttore generale del SIS nonché direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 19.
(Istituzione, compiti e ordinamento della Direzione per le informazioni e la sicurezza militare-DISMI).

      1. Nell'ambito del Ministero della difesa è istituita la Direzione per le informazioni e la sicurezza militare (DISMI).
      2. La DISMI è posta sotto la diretta autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, secondo le sue determinazioni e per quanto di loro rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal segretario generale della difesa - direttore generale degli armamenti. Essa è collegata con il CESIS, con il SIS, con gli stati maggiori di Forza armata, con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza.
      3. A capo della DISMI è posto un direttore per le informazioni e la sicurezza militare, nominato, tra i generali di divisione o di corpo d'armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CESIS.
      4. Il direttore della DISMI assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa e il segretario generale della difesa - direttore nazionale degli armamenti per quanto attiene all'informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare.
      5. La DISMI raccoglie, coordina, analizza, interpreta e valuta le informazioni tecnico-operative, economiche, industriali e scientifiche di specifico interesse per la difesa militare; produce e tiene aggiornate le situazioni generali e particolari, relative alle informazioni militari. Essa collabora

 

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con il SIS per gli studi, le analisi e le ricerche riguardanti gli affari strategici di interesse per la difesa nazionale.
      6. La DISMI provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare, interpretare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna dell'amministrazione della difesa ed in particolare delle singole Forze armate, escluse le Forze di polizia ancorché facciano parte di esse; espleta in detto ambito compiti di controinformazione, di controsovversione, di controsabotaggio e di antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, in collaborazione e sotto la sovrintendenza del SIS.
      7. La DISMI gestisce la rete degli addetti della difesa nonché degli addetti militari, navali ed aeronautici presso le rappresentanze diplomatiche della Repubblica.
      8. La DISMI valuta il fabbisogno informativo e di sicurezza dell'amministrazione della difesa e in particolare delle Forze armate e propone al Ministro della difesa la relativa pianificazione operativa.
      9. L'ordinamento e l'organizzazione della DISMI sono stabiliti dal Ministro della difesa. Possono esservi costituite sezioni specializzate per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e il settore degli armamenti.

Art. 20.
(Attribuzioni, doveri e facoltà della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza militare).

      1. Si applicano alla DISMI e al direttore ad essa preposto le disposizioni relative ai doveri, alle facoltà, alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per il Segretariato generale del CESIS e il SIS nonché per i direttori generali ad essi preposti.

Art. 21.
(Agenzia governativa delle telecomunicazioni - AGOTELCO).

      1. L'Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO) svolge i seguenti

 

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compiti ed esercita le seguenti funzioni:

          a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche acustiche o altre, ovvero mediante qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall'uso di tali apparecchiature o da materiale codificato;

          b) assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell'altro materiale, al Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, alle Forze armate e alle Forze di polizia, ed in generale al Governo e a qualsiasi altro ente, con le modalità determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.

      2. Le competenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere esercitate solo:

          a) nell'interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale;

          b) nell'interesse del benessere del Paese di fronte ad azioni o minacce di persone fuori del territorio nazionale;

          c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana.

      3. Per Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO) si intende il

 

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centro comunicazioni governativo e qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato cui il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per acquisire supporto operativo nell'espletamento delle specifiche attività di competenza.
      4. Il direttore generale del SIS è responsabile dell'efficienza dell'AGOTELCO. Egli è tenuto ad assicurarsi che:

          a) esistano disposizioni secondo cui l'AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell'esercizio delle proprie funzioni e non divulghi se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario;

          b) l'AGOTELCO non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.

Art. 22.
(Ufficio centrale per la sicurezza).

      1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

      «Art. 3-bis. - 1. Le attività concernenti il segreto di Stato e la tutela dei documenti, atti o cose classificati sono svolte da apposita struttura, dotata di autonomia funzionale, organica, logistica e finanziaria, denominata Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), collocata presso la segreteria generale del Comitato di cui all'articolo 3. Il direttore di tale struttura risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Quest'ultimo può delegare al direttore dell'UCSi, in tutto o in parte, l'esercizio dei compiti e delle funzioni di autorità nazionale per la sicurezza. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

 

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Art. 23.
(Garanzie funzionali).

      1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 10-bis. - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione e di sicurezza che ponga in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili per il raggiungimento delle finalità del Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS) e della Direzione per le informazioni e la sicurezza militare (DISMI), nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies.
      2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche.
      3. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica ai reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali del Servizio e poste in essere nel rispetto delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, tali da cagionare uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti.

 

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      4. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 opera altresì a favore delle persone non addette agli organismi informativi, quando esse siano ufficialmente richieste di svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge.

      Art. 10-ter. - 1. La speciale causa di giustificazione prevista dall'articolo 10-bis si applica solo quando il personale dei Servizi di informazione e di sicurezza, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compia attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 10-quater, a seguito di una valutazione di proporzionalità alla stregua dei criteri indicati nel comma 2, e comunque adeguatamente documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi.
      2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell'articolo 10-bis, è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti:

          a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge;

          b) il risultato non è diversamente perseguibile;

          c) la condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine.

      Art. 10-quater. - 1. Il direttore del SIS trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite della segreteria generale del CESIS, la richiesta di autorizzare le operazioni e le condotte necessarie alla predisposizione ed esecuzione delle operazioni medesime.
      2. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in merito alla richiesta di cui al comma 1.
      3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al

 

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comma 1, il direttore del Servizio interessato autorizza le attività di cui all'articolo 10-ter e ne informa immediatamente, per iscritto e comunque non oltre le ventiquattro ore, tramite la segreteria generale del CESIS, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, verificata la sussistenza dei presupposti, ratifica il provvedimento.
      4. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente, anche su segnalazione del direttore del Servizio interessato, adottano le necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria.
      5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 10-bis è conservata in apposito schedario segreto unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate, secondo le norme organizzative dei Servizi di informazione e di sicurezza.

      Art. 10-quinquies. - 1. Il personale addetto ai Servizi di informazione e di sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti, al fine di procurare ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati i Servizi, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta ai Servizi di informazione e di sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.

      Art. 10-sexies. - 1. Quando comunque risulti che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 10-bis ed autorizzati ai sensi degli articoli 10-ter e 10-quater sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone, all'autorità giudiziaria che procede, l'esistenza dell'autorizzazione.

 

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      2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica sospende immediatamente le indagini e richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all'opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza.
      3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede, il quale sospende immediatamente il giudizio.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l'esistenza dell'autorizzazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di controllo (COPACO), nella relazione al Parlamento. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.
      5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza dell'autorizzazione, il procuratore della Repubblica, se ritiene che ricorra la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis, interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L'autorità giudiziaria dispone, inoltre, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Nei casi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata, l'autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri. È fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati.
      6. Salvi i casi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, l'autorità giudiziaria procedente solleva conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 3-bis, del codice di procedura
 

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penale, quando ritiene, in base alle risultanze delle indagini preliminari, che l'autorizzazione della condotta sia stata rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri fuori dei casi consentiti dallo stesso articolo 10-bis, comma 1, e in assenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter.
      7. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti e alle prove del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza stabilite dalla Corte costituzionale stessa.
      8. Quando l'esistenza dell'autorizzazione è opposta dal personale dei Servizi di informazione e di sicurezza o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento del fermo, dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l'interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. L'autorità giudiziaria procedente, immediatamente informata, dispone la verifica di cui ai commi 2 e 3.

      Art. 10-septies. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro, può autorizzare i direttori del SIS e della DISMI affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi di informazione e di sicurezza usino documenti di identificazione recanti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 10-bis, può essere autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il Servizio che procede all'operazione è tenuto un registro riservato per il rilascio del documento attestante i tempi e le procedure seguite e del certificato di copertura. Al termine

 

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dell'operazione, il documento riservato è custodito presso il competente Servizio. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

      Art. 10-octies. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente e sentito il CESIS, può autorizzare il direttore del SIS, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche nell'ambito del territorio nazionale o all'estero, sia nella forma di imprese individuali sia di società di qualunque natura.
      2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare di controllo (COPACO).

      Art. 10-novies. - 1. Quando nel corso di un procedimento penale devono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente al SIS, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, assicurando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale».

Art. 24.
(Servizio informazioni del Corpo della guardia di finanza).

      1. L'espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti istituzionalmente

 

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ad esso assegnati, è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 25.
(Tutela della sicurezza interna dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza).

      1. All'espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, controsabotaggio e antiterrorismo, e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il SIS, appositi servizi o reparti interni, istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.

Art. 26.
(Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza).

      1. È istituita la Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza, di seguito denominata «Commissione presidenziale», con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l'attività del Segretariato generale del CESIS per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni ad esso conferite.
      2. La Commissione presidenziale è costituita dal Presidente e da quattro membri scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, che abbiano cessato o cessino dall'esercizio

 

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della professione. Per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario, amministrativo e contabile, essa è integrata da altri due membri, scelti tra dirigenti generali a riposo della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del tesoro e della Banca d'Italia.
      3. Il Presidente e i membri della Commissione presidenziale sono nominati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto.
      4. Il Presidente e i membri della Commissione presidenziale durano in carica tre anni.
      5. La Commissione presidenziale, qualora ritenga che il reclamo non sia manifestamente pretestuoso o infondato, dispone una inchiesta. Il segretario generale del CESIS ed il SIS devono collaborare con la Commissione presidenziale e fornirle qualunque informazione richieda.
      6. La Commissione presidenziale riferisce al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri sui risultati della sua inchiesta, anche proponendo l'adozione di misure generali e specifiche.
      7. Al Presidente della Commissione presidenziale e ai suoi membri è attribuito un trattamento economico pari rispettivamente a quello del vice presidente e dei membri non togati del Consiglio superiore della magistratura.
      8. Le norme per l'attività della Commissione presidenziale sono adottate, sentita la Commissione stessa, con regolamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 27.
(Norme sul personale degli organismi per le informazioni e la sicurezza ed assunzioni dirette).

      1. In via transitoria ed in attesa di una nuova disciplina del personale degli organismi per le informazioni e la sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede

 

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ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a fissare rispettivamente la consistenza dell'organico del CESIS e del SIS, distinguendo e regolando separatamente il ruolo di operatori delle informazioni e della sicurezza ed il ruolo amministrativo.
      2. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

      «Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere conforme del Comitato di cui all'articolo 2, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell'ambito di esse, nonché le modalità più idonee alla formazione e all'aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego».

      3. All'articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dopo le parole: «ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6» sono inserite le seguenti: «né possono essere incaricate di svolgere attività a favore dei predetti Servizi,».
      4. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi per le informazioni e la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Art. 28.
(Richiesta di informazioni a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

      1. All'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

      «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta dei Servizi, può disporre che le pubbliche amministrazioni e gli enti

 

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erogatori di servizi pubblici forniscano, anche in deroga al segreto d'ufficio, le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Servizio. Entro sei mesi dalla conclusione delle relative operazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri dà notizia al Comitato parlamentare di controllo (COPACO) delle disposizioni emanate per l'acquisizione di informazioni in deroga al segreto d'ufficio, indicandone sommariamente le finalità».

Art. 29.
(Tutela del segreto di Stato).

      1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dai seguenti:

      «Art. 12. - 1. La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli articoli 12-bis e 12-ter.
      2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, la preparazione e la difesa militare, gli interessi pubblici di rilievo strategico per l'economia del Paese.
      3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno necessità assoluta di accedervi.
      4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

      Art. 12-bis. - 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati,

 

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metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto ai beni di cui all'articolo 12, comma 2.
      2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
      3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri nella sua qualità di autorità nazionale per la sicurezza, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto ai sensi del comma 1, anche se acquisiti dall'estero.
      4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti al comma 3 o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atti, documenti o cose contenenti informazioni che attengono ai sistemi di sicurezza militare, o relative alle fonti e all'identità degli operatori dei Servizi di informazione e di sicurezza, ovvero informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l'incolumità o la vita di appartenenti ai predetti Servizi o di persone che hanno legalmente operato per essi o che siano pervenute con vincolo di segretezza da altri Stati, ovvero informazioni che riguardano la dislocazione delle strutture operative nonché delle infrastrutture e dei poli logistici, le operazioni in corso, la struttura organizzativa e le modalità operative e, comunque, ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni.
      5. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei Servizi di informazione e di sicurezza, dopo quaranta anni sono versati, previa declassifica, all'archivio di Stato.
      6. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di autorità nazionale per la sicurezza, può derogare alla disposizione di
 

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cui al comma 5, per un periodo comunque non superiore a dieci anni e limitatamente ai casi di cui al comma 4.

      Art. 12-ter. - 1. L'opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto della natura delle informazioni da proteggere, anche con particolare riferimento alla loro eventuale provenienza da organismi di informazione e sicurezza esteri o da strutture di sicurezza di organizzazioni internazionali, ovvero della loro attinenza ad accordi internazionali e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.

      Art. 12-quater. - 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa nella disponibilità dei Servizi di informazione e di sicurezza, l'autorità giudiziaria indica specificamente, nell'ordine di esibizione, il documento o la cosa oggetto della richiesta.
      2. L'attività di acquisizione non può in nessun caso essere eseguita direttamente presso le dipendenze o le strutture periferiche dei Servizi di informazione e di sicurezza e presso le rispettive sedi centrali.
      3. L'autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta impossibilità, procede personalmente e sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
      4. L'autorità giudiziaria, quando ritiene che i documenti, le cose o gli atti esibiti siano diversi da quelli richiesti ovvero siano incompleti, procede a perquisizione e, eventualmente, a sequestro, ai sensi degli articoli da 247 a 262 del codice di procedura penale, informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri.
      5. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originati da un organismo di informazione e sicurezza estero, ovvero dalle

 

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strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna è sospesa e il documento, atto o cosa sono inviati al Presidente del Consiglio dei ministri perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'ente originatore per le relative determinazioni.
      6. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
      7. Nelle ipotesi previste nel comma 6, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tale caso trovano applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato. L'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa, quando il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato.
      8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini, l'autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del Consiglio dei ministri all'accesso diretto al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

Art. 30.
(Notizie sui Servizi coperte dal segreto).

      1. Salvo che non abbiano già avuto diffusione o che non abbiano acquisito

 

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carattere certo di notorietà, sono coperte da segreto di Stato tutte le informazioni relative all'ordinamento, all'organizzazione, alle infrastrutture, al personale e alle attività del SIS e del Segretariato generale del CESIS, nonché della Commissione presidenziale di cui all'articolo 26.
      2. Sono coperte dal segreto di Stato le notizie riguardanti l'identità, i compiti e le funzioni del personale del SIS e quelle riguardanti il suo ordinamento, la sua organizzazione e la sua attività, che non siano rese note dalle autorità competenti.
      3. Fatta eccezione per il direttore generale ed i vice direttori del SIS e della DISMI o altri agenti operativi da loro autorizzati, nessuno può rendere note o comunicare ad alcuno le notizie di cui al comma 1.
      4. Il SIS non può corrispondere o ricevere ordini od incarichi da giudici e pubblici ministeri di ogni ordine e grado, sia dell'ordinamento giudiziario sia delle magistrature militari o amministrative, se non per mandato o con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o sottosegretario di Stato delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed esclusivamente ai soli fini informativi e con l'obbligo del segreto di Stato da parte del destinatario delle informazioni, che le può utilizzare nell'ambito di esso, come notizie di propria conoscenza da sviluppare in indagini di polizia giudiziaria.

Art. 31.
(Comitato parlamentare di controllo - COPACO).

      1. È istituito il Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) costituito da cinque deputati e cinque senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel rispetto del criterio di proporzionalità, al fine di esercitare il controllo sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

 

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      2. Il COPACO può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la segreteria generale del CESIS, e al CIIS informazioni sulle strutture dei Servizi di informazione e di sicurezza e sulle attività svolte, comprese quelle di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-octies della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotti dall'articolo 23 della presente legge, accertando l'esistenza delle prescritte autorizzazioni. Può altresì formulare proposte e rilievi.
      3. Il CIIS fornisce al COPACO le informazioni richieste.
      4. Il contenuto delle informazioni di cui al comma 3 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione territoriale delle articolazioni operative e dei poli logistici, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica, nonché, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni.
      5. I componenti del COPACO sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del comma 2, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
      6. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, promuovono l'adozione di misure idonee ad assicurare la riservatezza nella tenuta delle informazioni classificate trasmesse al COPACO.

Art. 32.
(Attribuzione al COPACO di nuovi compiti e funzioni).

      1. Al COPACO è attribuito il compito di collaborare con il Governo e con le amministrazioni dello Stato e di controllarne l'attività relativamente allo studio dei fenomeni e dei fatti di terrorismo interno e internazionale, all'analisi e alla valutazione delle notizie ed informazioni ad essi

 

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relative, all'attività di contrasto, preventiva e repressiva del terrorismo da parte del Governo e delle Forze di polizia e dei Servizi di informazione e di sicurezza che da esso dipendono o degli uffici del pubblico ministero, nonché alla loro collaborazione con gli altri Stati in questo campo e nei campi ad esso collegati.
      2. Per l'espletamento dei suoi compiti il COPACO è costituito in Commissione parlamentare d'inchiesta, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      3. Il COPACO può delegare al suo Presidente ovvero ad uno o tre dei suoi membri il compimento di determinati atti nell'esercizio dei suoi poteri di inchiesta parlamentare.

Art. 33.
(Modifiche all'organizzazione interna del COPACO).

      1. L'attività e il funzionamento del COPACO sono disciplinati da un regolamento interno approvato subito dopo la costituzione dal medesimo Comitato. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
      2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, il COPACO può riunirsi in seduta segreta.
      3. Il COPACO può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché di tutte le altre collaborazioni che ritenga necessarie. Su richiesta del suo Presidente, il COPACO può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, nonché, ai fini degli opportuni collegamenti, di un dirigente generale o superiore o di un funzionario della Polizia di Stato, di un generale di brigata o di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, di un generale di brigata o di un ufficiale superiore del Corpo della guardia di finanza, nonché di un agente del SIS avente analoga qualifica, autorizzati con il

 

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loro consenso secondo le norme vigenti dal Consiglio superiore della magistratura e secondo le rispettive dipendenze dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni, il COPACO fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento del COPACO sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 34.
(Audizioni e testimonianze).

      1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti al COPACO si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
      2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti del COPACO può essere opposto il segreto di ufficio.
      3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      4. Gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, nonché gli agenti del SIS e della DISMI, non sono tenuti a rivelare al COPACO i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 35.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. Il COPACO può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché

 

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copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      2. Il COPACO garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
      3. Il COPACO può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
      4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere gli atti richiesti al COPACO e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al COPACO.
      6. Il COPACO stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 36.
(Segreto).

      1. I componenti del COPACO, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le altre persone che vi collaborano o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui vengano a conoscenza.

 

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      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 37.
(Costituzione dell'ufficio di presidenza).

      1. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano il COPACO per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

Art. 38.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

      1. Gli organismi per le informazioni e la sicurezza CESIS, SIS e DISMI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali. A tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell'opera di società di consulenza.
      2. L'eventuale accesso ad archivi informatici e l'acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato

 

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d'intesa con le amministrazioni ed i soggetti interessati.
      3. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, ai quali sia stata richiesta collaborazione, ove ritengano di non potere o volere corrispondere a tale richiesta, informano immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza ovvero tramite l'autorità concedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni si attengono successivamente.

Art. 39.
(Manomissione degli archivi informatici degli organismi per le informazioni e la sicurezza).

      1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-ter, 617-quater e 617-quinquies del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commessi in danno degli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza CESIS, SIS e DISMI e delle apparecchiature da questi utilizzate sia all'interno sia all'esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni o atti coperti da segreto di Stato.
      2. La pena è aumentata quando l'autore del reato sia, per ragioni di ufficio, investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.

Art. 40.
(Accesso illegittimo e manomissione degli atti).

      1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi per le informazioni e la sicurezza CESIS, SIS e DISMI è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
      2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca

 

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un atto, o formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza, è punito con la reclusione da due a otto anni.
      3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l'autore del reato sia addetto agli organismi per le informazioni e la sicurezza o sia incaricato legittimamente di svolgere attività per questi. La pena è aumentata dalla metà a due terzi quando l'autore del reato sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.

Art. 41.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo fatto».

      2. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «4-bis. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 202, comma 3-bis».

      3. Dopo il comma 3 dell'articolo 327-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Nello svolgimento delle investigazioni di cui al comma 1, all'avvocato difensore e ai soggetti da lui incaricati è sempre opponibile la speciale causa di

 

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giustificazione per il personale dei Servizi di informazione e di sicurezza, ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 1, della legge 24 ottobre 1977, n. 801».

Art. 42.
(Informazione della conferma dell'opposizione del segreto di Stato).

      1. All'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «dell'articolo 352» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 202 e 256».

Art. 43.
(Informazione dell'opposizione del segreto di Stato).

      1. All'articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «ai sensi degli articoli 11 e 15 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli articoli 11 e 16».
      2. Il segreto di Stato non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti.
      3. I componenti del COPACO sono vincolati al segreto di Stato per le informazioni e notizie da esso tutelate nonché riguardo alle proposte e ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.
      4. Gli atti del COPACO, ancorché non riguardino materie di per sé tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il COPACO stesso non disponga motivatamente altrimenti, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere sempre compreso il voto del Presidente del Comitato stesso.

Art. 44.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

 

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Art. 45.
(Modifiche al codice penale in materia di rapporti non consentiti sui servizi di informazione e sicurezza esteri).

      1. Dopo l'articolo 257 del codice penale sono inseriti i seguenti:

      «Art. 257-bis. - (Corresponsione di denaro da servizio di Stato estero). - Chiunque riceve denaro od altra utilità da un servizio di informazione e di sicurezza di uno Stato estero è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, ancorché il fatto con costituisca il reato previsto dagli articoli 257 e 258.

      Art. 257-ter. - (Reati relativi ad organizzazioni terroristiche). - Le stesse pene previste dagli articoli 257, 257-bis e 258 si applicano se i fatti siano commessi a favore o in relazione a organizzazioni terroristiche».

Art. 46.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla emanazione del regolamento generale per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 31.

Art. 47.
(Autorizzazione del Ministro della giustizia per il perseguimento di alcuni reati).

      1. Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «Art. 343-bis. - (Autorizzazione a procedere per reati contro la personalità dello

 

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Stato). - 1. Senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia non si può procedere per reati contro la personalità internazionale od interna dello Stato.

      «Art. 343-ter. - (Procedura per la concessione e la revoca dell'autorizzazione a procedere). - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 343-bis è concessa dal Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri competenti e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. L'autorizzazione può essere revocata con la stessa procedura in ogni momento anteriore all'emanazione della sentenza definitiva. La revoca dell'autorizzazione comporta l'estinzione del procedimento».

Art. 48.
(Destinazione dei fondi).

      1. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del CESIS e del SIS provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.

Art. 49.
(Attuazione della presente legge).

      1. All'attuazione della presente legge provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o tramite il Ministro o il sottosegretario di Stato delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri.


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