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PDL 1907

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1907



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRECO

Istituzione dell'Ordine del Tricolore

Presentata l'8 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 18 marzo 1968, n. 263, approvata in occasione del cinquantennale della fine della prima guerra mondiale, ha stabilito l'istituzione di un nuovo ordine onorifico, l'Ordine di Vittorio Veneto. Tale onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per avere titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili. Il conferimento dell'onorificenza, mediante decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro della difesa, comporta la concessione delle insegne dell'Ordine di Vittorio Veneto nonché di un assegno annuo vitalizio. La medesima legge n. 263 del 1968 ha stabilito, inoltre, la concessione di una medaglia ricordo in oro a tutti coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze armate italiane durante la guerra 1914-18 o durante le guerre precedenti.
      La presente proposta di legge intende attribuire ai partecipanti alla seconda guerra mondiale un riconoscimento analogo a quello attribuito ai combattenti della guerra 1914-18 dalla legge 18 marzo 1968, n. 263. Analoga iniziativa fu approvata nella XIII legislatura dall'altro ramo del Parlamento (si veda atto Senato n. 4779), ma, purtroppo, la scadenza naturale della stessa impedì la conclusione dell'iter legislativo. Si spera possa avere maggiore fortuna nella legislatura appena avviata.
      L'articolo 1 istituisce un nuovo ordine onorifico, l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.
      L'articolo 2 prevede che detta onorificenza sia conferita:

          a) a coloro che hanno prestato servizio militare per almeno tre mesi, anche

 

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a più riprese, in zona di operazioni, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 ed invalidi o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate, nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà;

          b) ai combattenti della guerra 1940-1945; ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 fruenti di pensioni di guerra; agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

      L'articolo 3 determina le caratteristiche dell'insegna del nuovo Ordine e rinvia a un decreto del Ministro della difesa l'indicazione dei dettagli. In particolare, a causa dei rilevati problemi di copertura finanziaria, si è previsto che la medaglia sia realizzata in bronzo e non in oro.
      L'articolo 4 prevede che il Capo dell'Ordine del Tricolore sia il Presidente della Repubblica e che l'Ordine sia retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e da un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna Forza armata, dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane, dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci e dal presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia. Il presidente ed i membri del consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      L'articolo 5 prevede che le onorificenze siano conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa domanda presentata dagli interessati al Ministro della difesa.
      L'articolo 6 prevede che le domande e i documenti necessari per ottenere l'onorificenza siano esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.
      L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria.
      L'articolo 8 reca la data di entrata in vigore.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'Ordine del Tricolore, di seguito denominato «Ordine», comprendente l'unica classe di cavaliere.
      2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha le caratteristiche di cui all'articolo 3.

Art. 2.

      1. L'onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, ed invalidi o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ed ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra e agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

Art. 3.

      1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il tricolore.
      2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composto da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.
      3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono definiti con decreto del Ministro della difesa.

 

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Art. 4.

      1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
      2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre Forze armate, dal presidente nazionale dell'Associazione combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dell'Associazione combattenti e reduci e dal presidente nazionale dell'Associazione partigiani d'Italia. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
      3. Il presidente ed i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Art. 5.

      1. L'onorificenza dell'Ordine è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Art. 6.

      1. Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere i benefìci previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

 

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Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5.500 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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