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PDL 2012

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2012



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSTA

Modifica all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di nomina dei dirigenti di struttura ospedaliera complessa

Presentata il 30 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La sanità pubblica italiana è fondata su un sistema gerarchico complesso, impostato, nelle intenzioni, sulla base del merito e della professionalità degli operatori.
      I dirigenti di struttura complessa (primari) sono chiamati, in particolare, a svolgere un compito di alta specializzazione, fondamentale sia per l'organizzazione interna del reparto, sia per il servizio prestato agli utenti, sia per la razionalizzazione della spesa.
      Proprio per il ruolo determinante ricoperto da questa figura dirigenziale è auspicabile arrivare al più presto a una riforma della procedura di nomina dei dirigenti di struttura complessa, nomina che, in base alla legislazione vigente (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), è affidata, in ultima analisi, alla discrezionalità del direttore generale.
      Attualmente, un'apposita commissione interna, composta dal direttore sanitario e da due primari della disciplina, valuta, infatti, l'idoneità dei concorrenti al titolo, accettando, nella maggior parte dei casi, le candidature.
      Il direttore generale conferisce poi l'incarico sulla base degli elementi emersi (titoli, pubblicazioni, esperienze, incarichi ricoperti), della fiducia nonché della stima personale, scegliendo, tra gli idonei, il vincitore.
      Il rischio di intrusioni estranee (di natura politica, ma non solo) non viene scongiurato dall'attuale sistema: l'intromissione di alcune figure - spesso politiche - è arrivata fino al suggerimento del favorito, quando non all'imposizione, più o meno velata o mascherata. Il fenomeno del condizionamento della scelta, talvolta figlio della lottizzazione del potere che si riteneva sconfitta, va purtroppo nella direzione opposta al merito; con la conseguenza che emerge, e talvolta si afferma, un sistema che invece di promuovere l'efficenza del servizio è sottoposto a piccoli o grandi interessi di privati o di parti.
 

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      Per tutelare professionisti e cittadini da eventuali degenerazioni, che sembrano affermarsi con una certa frequenza, si propone di modificare il comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura).
      In base alle modifiche proposte, il direttore generale sarà chiamato ad individuare il dirigente di struttura complessa nell'ambito di un gruppo ristretto di candidati, corrispondenti ai tre migliori concorrenti indicati dalla commissione (che oggi invece sostanzialmente si limita ad affermare l'idoneità quasi sempre universale) sulla base dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti, nonché dell'esito di un apposito colloquio.
      La scelta del direttore generale dovrà comunque essere adeguatamente motivata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

      «2. L'attribuzione dell'incarico di dirigente di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. A tale fine, il direttore generale nomina una commissione composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale e uno dal Collegio di direzione. La commissione procede alla selezione dei tre migliori concorrenti sulla base del rispettivo giudizio complessivo, risultante dalla valutazione dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati, nonché dell'esito di un apposito colloquio. Il direttore generale ha facoltà di scelta tra i candidati individuati nella terna predisposta dalla commissione. La scelta deve essere adeguatamente motivata. L'incarico ha la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve».


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