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PDL 2025

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2025



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARTINELLO

Modifiche agli articoli 97 e 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni dei segretari comunali e provinciali

Presentata il 5 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La giurisprudenza di merito ha rilevato che il segretario comunale non è né un dirigente dell'ente locale, né un impiegato dello Stato, ma un pubblico professionista che svolge un'attività prevista per legge.
      La riforma del 1997 aveva definito il segretario come dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, cui era iscritto in sostituzione dei ruoli del Ministero dell'interno.
      Il passaggio dal Ministero all'Agenzia, però, non è bastato a risolvere i problemi di un sistema particolare, in cui la dipendenza da un ente coesiste con un rapporto di servizio con un altro ente.
      Per superare questi disagi occorre liberare la gestione della categoria e il sistema delle nomine dalle complessità burocratiche che mortificano la professionalità dei segretari e l'autonomia degli enti locali nella gestione del rapporto.
      Occorre innanzitutto chiarire che il segretario non è un dipendente di un altro ente del quale è «longa manus», né deve rispondere della propria professionalità a chi non ne può valutare la capacità nella vita concreta degli enti locali presso i quali presta servizio: egli è pubblico ufficiale, consulente o meglio professionista associato nella gestione dell'ente locale all'ufficio del sindaco o del presidente della provincia, ed è il componente più autorevole del gruppo dei collaboratori del capo dell'amministrazione.
      La sua figura non può essere omologata a quella di un funzionario direttivo o dirigente della pubblica amministrazione, perché partecipa alle deliberazioni degli organi collegiali e ne redige i verbali, che sono i provvedimenti scritti che gli organi approvano: è coerente con tutto ciò che la sua nomina scaturisca da una scelta del sindaco e che la durata del suo incarico coincida con il mandato del sindaco, ai
 

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sensi dell'articolo 99, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      Questo rapporto prescinde dai canoni della neutralità del pubblico dipendente: egli è impegnato al fianco degli organi politico-elettivi dei quali condivide gli obiettivi e le strategie principali, raccordando la politica con la produzione e con gli adempimenti amministrativi.
      Il segretario, inoltre, deve dare ampie garanzie di professionalità, assoggettandosi ad un aggiornamento continuo ed a un miglioramento della preparazione che permettano di assicurare la capacità di raggiungere i risultati prefissi. Egli deve assoggettarsi a verifiche annuali di preparazione attraverso la frequenza a corsi e il superamento di esami attraverso i quali si garantisce obiettivamente il suo valore professionale.
      Per la professionalità, la preparazione, la capacità e l'aggiornamento, i segretari possono esercitare le funzioni di direttore generale nei casi in cui il sindaco o il presidente della provincia non provvedano alla nomina di questi ultimi al di fuori della dotazione organica.
      La presente proposta di legge intende, appunto, intervenire su tale attribuzione di funzioni. Si eviterebbero in tal modo distorsioni del sistema; ne beneficerebbe l'attività amministrativa, in quanto i segretari comunali e provinciali hanno la capacità e la conoscenza per svolgere attività complesse e l'attitudine a risolvere problemi amministrativi e sono in grado di porre in essere i provvedimenti amministrativi richiesti per l'esecuzione del programma di azione amministrativa; infine, l'ente si troverebbe a sostenere spese di gran lunga inferiori a quelle sostenute oggi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente:

          «e) esercita le funzioni di direttore generale in tutti i casi in cui il sindaco o il presidente della provincia non provvedono alla nomina del direttore generale medesimo al di fuori della dotazione organica».

Art. 2.

      1. Il comma 4 dell'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato al di fuori della dotazione organica, le relative funzioni sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario».


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