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PDL 2011

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2011



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSTA

Istituzione del difensore civico del candidato nei concorsi pubblici

Presentata il 30 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La disciplina di riferimento per l'espletamento delle procedure selettive, contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, non fornisce ai candidati adeguate garanzie.
      Nel corso degli anni, diverse problematiche legate alle modalità e allo svolgimento dei concorsi pubblici in generale hanno provocato fra i candidati critiche, rilievi e ricorsi ai tribunali amministrativi regionali.
      La presente proposta di legge intende pertanto introdurre una nuova figura all'interno dell'ordinamento concorsuale, quella del difensore civico del candidato, la cui finalità è proprio quella di porsi come terzo fra la commissione esaminatrice e il candidato stesso, con una presenza che garantisca equità di trattamento e di giudizio nei confronti di coloro che partecipano al concorso.
      L'articolo 1 istituisce la figura del difensore civico del candidato, che si pone come figura terza fra la commissione esaminatrice e gli stessi candidati.
      L'articolo 2 stabilisce le funzioni e le finalità del difensore civico del candidato, che sono quelle di garantire equità di trattamento e di giudizio da parte della commissione esaminatrice nei confronti di coloro che partecipano al concorso.
      L'articolo 3 stabilisce che il difensore civico sia organo monocratico per i concorsi fino a dieci posti e sia composto da un collegio di tre membri per i concorsi superiori a dieci posti.
      L'articolo 4 stabilisce che il presidente del tribunale competente per territorio
 

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provvede alla nomina del difensore civico del candidato in base al luogo di emissione del bando di concorso. Nel caso di concorsi nazionali è competente il presidente del tribunale di Roma.
      L'articolo 5 prevede che possono essere nominati difensori civici del candidato i dirigenti e i funzionari direttivi dello Stato in pensione a condizione che dichiarino la propria disponibilità ad operare gratuitamente e sulla base di un semplice rimborso spese.
      L'articolo 6 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione.
      L'articolo 7 prevede, in fine, un finanziamento di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nello svolgimento di tutti i concorsi pubblici è obbligatoria la presenza del difensore civico del candidato, che si pone come terzo fra la commissione esaminatrice e i candidati stessi.

Art. 2.

      1. La funzione del difensore civico del candidato è quella di garantire l'equità di trattamento e di giudizio da parte della commissione esaminatrice nei confronti di tutti coloro che partecipano al concorso.

Art. 3.

      1. Il difensore civico del candidato è costituito da una persona, se i posti messi a concorso sono inferiori o pari a dieci, e da tre persone, che operano collegialmente secondo le modalità da individuare con il regolamento di cui all'articolo 6, se i posti messi a concorso sono superiori a dieci.

Art. 4.

      1. Alla nomina del difensore civico del candidato provvede il presidente del tribunale competente per territorio, in base al luogo di emissione del bando di concorso. Nel caso di concorsi nazionali è competente il presidente del tribunale di Roma.

Art. 5.

      1. Possono essere nominati alla carica di difensore civico del candidato i dirigenti e i funzionari direttivi dello Stato a riposo

 

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che si dichiarano disponibili a svolgere tale funzione gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 6.

      1. L'attività del difensore civico del candidato è disciplinata da apposito regolamento, adottato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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