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PDL 735

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 735



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZANOTTI, BAFILE, BIANCHI, BUCCHINO, BURTONE, DI GIROLAMO, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, LUCÀ, LUMIA, MOSELLA, RAMPI, SANNA, SQUEGLIA, TRUPIA

Nuove norme in favore dei minorati uditivi

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Per poter parlare della soluzione dei problemi connessi con la minorazione uditiva infantile, congenita o acquisita prima che il bambino abbia imparato a parlare, appaiono opportune alcune precisazioni preliminari di carattere generale.
      Un evento, morboso o accidentale, che non è stato possibile evitare con l'opportuna prevenzione e i cui effetti non è stato possibile rimuovere con gli adeguati interventi terapeutici e riabilitativi, determina una minorazione permanente (fisica, psichica o sensoriale che sia) che a sua volta può dare luogo ad una disabilità. Solo quando questa disabilità è confrontata con le necessità personali o sociali, essa può tradursi in quello svantaggio che il linguaggio dei nostri giorni definisce handicap. È, pertanto, evidente come non tutte le minorazioni comportino necessariamente un handicap. In presenza, ad esempio, di una sordità precoce lieve o media, la diagnosi precoce, l'altrettanto precoce protesizzazione, accompagnata da un periodo di terapia logopedica per la correzione di eventuali dislalie, consentiranno al bambino audioleso di acquisire perfettamente la capacità di ascolto e il linguaggio verbale, facendogli dimenticare o quasi di avere una minorazione sensoriale permanente. Proprio come l'applicazione di lenti correttive adeguate fa dimenticare, nella maggioranza dei casi, al bambino di essere miope. È necessario, tuttavia, ricordare che residui uditivi anche importanti, se non stimolati precocemente, tendono a ridursi fino a scomparire. È così che tanti bambini ipoacusici, ancora non moltissimi anni fa, avviati alla scuola speciale o, peggio, ricoverati in istituto, diventavano sordi. Diverso è il caso quando ci si trova di fronte ad una sordità precoce grave o profonda. La diversità, tuttavia, attiene al grado di recupero dello svantaggio, al livello di autonomia raggiungibile, insomma alle possibilità di successo nel superamento dell'handicap, non certo al modo o ai mezzi per affrontare la difficoltà. Inoltre, i continui progressi
 

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scientifici nella tecnologia protesica consentono miglioramenti costanti nel recupero dei bambini anche più gravemente sordi. Secondo le statistiche europee, ogni 1.000 nati, da 1 a 1,5 presentano una lesione auditiva (lieve, media, grave o profonda) congenita o acquisita in età precoce. Di questi audiolesi, dal 30 al 32 per cento presentano turbe associate. Sembra ragionevole attendersi che questi abbiano maggiori difficoltà di comunicazione dei sordi puri. Oltre il 70 per cento di questi audiolesi nascono da genitori udenti. Sembra ragionevole attendersi che questi ultimi desiderino che i loro figli imparino a parlare il prima e il meglio possibile.
      In Italia nascono o diventano in età precoce sordi profondi 150 bambini all'anno, sparsi su tutto il territorio nazionale. La sordità precoce grave o profonda ha un'enorme influenza non solo sullo sviluppo del linguaggio del bambino, ma in generale sulle sue capacità e sulle sue prestazioni cognitive e di apprendimento e sulla sua stessa personalità. Ciò giustifica tutti gli sforzi atti ad assicurare, prima la prevenzione, poi la precocità della diagnosi, dell'adeguata protesizzazione e dell'intervento logopedico abilitativo.
      L'esperienza universalmente consolidata, infatti, dimostra che:

          a) l'inizio dell'intervento logopedico abilitativo nella fascia di età da 0 a 3 anni permette di conseguire un certo livello di risultati (quali che essi siano, in relazione alla gravità della condizione iniziale);

          b) l'inizio di tale intervento tra i 3 e i 6 anni di età consentirà di raggiungere un livello che, a parità di condizioni, potrebbe essere non trascurabilmente inferiore al primo;

          c) sarebbe irrimediabilmente preclusa la possibilità di ottenere i risultati di tali interventi precoci se l'intervento stesso dovesse iniziare dopo i 6 anni di età; vale a dire che l'intervento logopedico sarebbe irreparabilmente tardivo.

      Da tutto quanto esposto conseguono due considerazioni:

          a) il numero relativamente esiguo e la diffusione sull'intero territorio nazionale dei bambini affetti da sordità profonda che ogni anno possono presentarsi ai servizi riabilitativi, da un lato rende più che agevole dedicare, da parte del Servizio sanitario nazionale, l'impegno finanziario necessario al massimo recupero delle loro potenzialità, dall'altro lato rende obbligatoria un'offerta capillare sull'intero territorio nazionale di servizi riabilitativi adeguati anche per il trattamento di questi bambini (non essendo più neanche ipotizzabile un ritorno alla loro segregazione in scuole speciali o, peggio, alla loro istituzionalizzazione);

          b) la correttezza della diagnosi, la precocità e l'adeguatezza della protesizzazione, la precocità e l'efficienza dell'intervento logopedico, a partire dai primissimi mesi di vita, sono determinanti per il grado di successo dell'integrazione sociale.

      Cionondimeno nell'ambito delle diverse strategie riabilitative può assumere importanza per un completo sviluppo cognitivo anche l'apprendimento della lingua italiana dei segni, associata alla riabilitazione orale. Occorre perciò garantire alle famiglie la possibilità di ricevere tutte le informazioni e le consulenze necessarie alla scelta tra diversi percorsi riabilitativi ed educativi. A tale fine le regioni dovranno prevedere nell'ambito dei servizi riabilitativi anche l'apprendimento della lingua italiana dei segni e la possibilità di usufruire, su richiesta, del servizio di traduzione in ambito scolastico ed universitario e nei principali servizi pubblici. Come saranno da potenziare tutti quegli interventi, già previsti dalla legge n. 104 del 1992, tesi a facilitare la comunicazione attraverso didascalie, sistemi telefonici DTS e quant'altro possa agevolare la comunicazione delle persone sorde per migliorarne i livelli di integrazione sociale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano apposite norme per garantire interventi diagnostici precoci, abilitativi, riabilitativi e di integrazione scolastica per tutti i bambini nati o divenuti sordi, in modo che essi imparino a parlare con gli stessi tempi dei loro coetanei normoudenti, acquistino autonomia nella comunicazione e raggiungano una piena integrazione sociale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
      2. Le regioni, nell'emanazione delle norme di cui al comma 1, provvedono in particolare:

          a) ove non lo abbiano ancora fatto, a predisporre i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per prevenire le malattie genetiche, causa di handicap, ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          b) ad assicurare che tutti i nuovi nati siano sottoposti ad immediati accertamenti audiologici;

          c) a fornire ai genitori di bambini sordi un'informazione immediata sugli impedimenti causati dalla sordità all'apprendimento spontaneo del linguaggio orale e sulla necessità e sulle modalità dell'abilitazione e dell'educazione linguistica orale precoce indicando i centri specializzati accreditati nel territorio dell'azienda sanitaria locale più vicina ai soggetti interessati;

          d) a garantire il funzionamento di strutture accreditate per l'erogazione dei trattamenti logopedici adatte per l'abilitazione e l'educazione linguistica orale fin dai primi mesi di vita dei bambini, secondo stardard quantitativi e qualitativi

 

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stabiliti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

          e) a stabilire che sia erogata l'assistenza protesica in stretto collegamento con gli interventi logopedici in coerenza con il progetto riabilitativo e le necessità del singolo utente;

          f) a fornire la possibilità per il bambino sordo, su richiesta della famiglia, di apprendere anche la lingua italiana dei segni;

          g) a garantire, ove richiesto, il servizio di traduzione in lingua italiana dei segni ovvero ogni altra soluzione tecnica atta a favorire la comunicazione dei sordi in ambito scolastico, universitario e nei principali servizi pubblici.

Art. 2.

      1. Al fine di facilitare l'integrazione sociale dei sordi precoci, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, in particolare garantendo il diritto alla comunicazione, le regioni istituiscono, presso l'assessorato competente, il registro dei mediatori della comunicazione, comprendente gli interpreti della lingua dei segni, gli interpreti della lingua orale-labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per l'iscrizione al registro sono posti a carico degli interessati.
      2. Le regioni possono altresì istituire corsi di formazione professionale per mediatori della comunicazione effettuata con le modalità comunicative di cui al comma 1.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

 

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modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali di cui al comma 1. Nello stesso decreto sono indicati i requisiti minimi necessari per l'iscrizione.
      4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove le opportune intese tra le associazioni professionali dei mediatori della comunicazione, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi e le associazioni dei sordi precoci e delle loro famiglie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro di cui al comma 1.

Art. 3.

      1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a istituire, presso i loro centralini telefonici, un servizio automatico con addebito all'abbonato richiamato (numero verde) raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, fax, SMS. Sono altresì tenuti ad offrire analoghe prestazioni i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità.
      2. Gli interventi di cui al primo periodo del comma 1 sono effettuati, nei limiti delle ordinarie disponibilità iscritte nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
      3. Ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, che non rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è concesso, per le finalità di cui al medesimo comma 1, un credito d'imposta fino a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a 200 mila euro.
      4. Il credito d'imposta di cui al comma 3, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, può

 

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essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.
      5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito d'imposta.
      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti d'imposta di cui al comma 3, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.
      7. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il beneficio di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 4.

      1. Ai soggetti minorati dell'udito di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni o divenuti tali per cause diverse da quelle previste dal medesimo comma, è concesso di portare in detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese sostenute per i servizi di interpretariato.

Art. 5.

      1. Le stazioni televisive pubbliche e private nelle programmazioni devono garantire l'uso di sottotitoli o della lingua italiana dei segni.

 

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      2. I contratti di servizio definiscono le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

Art. 6.

      1. L'indennità di comunicazione prevista per i sordi ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, è equiparata all'indennità di accompagnamento corrisposta agli invalidi civili.

Art. 7.

      1. Nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono installati sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, navali, portuali e marittime e sono predisposti verifiche e aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno triennale.

Art. 8.

      1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a ripartire tali risorse per le finalità previste dalla presente legge.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 25 milioni a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

 

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finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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