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PDL 252

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 252



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico
per la cura degli animali da affezione

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente proposta di legge è l'istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico, di seguito denominato «Servizio», che prevede una serie di prestazioni medico-chirurgiche di base per gli animali definiti «da affezione» e principalmente rivolto a quei proprietari meno abbienti che, pur nel disagio, hanno comunque deciso di condividere la propria esistenza con un animale, prendendosene cura (articolo 1).
      Con l'articolo 2 vengono individuati i beneficiari delle prestazioni erogate dal Servizio, quali ad esempio: i cani e i gatti i cui proprietari, per motivi di reddito, risultano già esenti dal pagamento delle spese del Servizio sanitario nazionale; i cani e i gatti ospitati in strutture gestite da organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro e da organizzazioni non lucrative di utilità sociale; i cosiddetti «cani di quartiere»; i cani e i gatti impiegati nella pet-terapy; i gatti delle colonie feline.
      Inoltre, anche al fine di favorire l'adozione di animali randagi, viene stabilita la gratuità del primo intervento veterinario, in caso di raccolta di animali vaganti.
      Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che all'erogazione della prestazione veterinaria mutualistica provvedono le aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio che, in base alle loro strutture, ai mezzi e al personale, sono in grado di erogare il Servizio. Nel caso in cui il Ministero della salute verifichi l'inadeguatezza della ASL ad erogare il Servizio, la regione provvederà alla stipula di convenzioni con medici veterinari pubblici e privati.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso ciascun assessorato regionale competente per la sanità, di una commissione regionale per le prestazioni veterinarie, con il compito di redigere e di aggiornare gli elenchi dei medici veterinari convenzionati, determinare le prestazioni riconosciute in convenzione ed eventuali ulteriori esenzioni. Viene inoltre stabilito, all'articolo
 

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4, che i medici veterinari liberi professionisti, che intendono accedere alla convenzione con il Servizio, presentano richiesta al proprio Ordine professionale provinciale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Gli ordini professionali provvederanno quindi all'invio delle richieste alla commissione regionale per le prestazioni veterinarie.
      L'articolo 5 stabilisce che hanno facoltà di richiedere l'accesso alla convenzione le associazioni animaliste riconosciute dalla regione, purché dimostrino di poter disporre di almeno due medici veterinari e di strutture regolarmente autorizzate.
      Con l'articolo 6 si provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della legge, stimato, a decorrere dall'anno 2006, in 5 milioni di euro annui, per l'istituzione del Servizio.
      L'articolo 7, infine, reca la data di entrata in vigore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Finalità della presente legge è l'adozione di misure per la salvaguardia e la cura degli animali da affezione, mediante l'istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico.

Art. 2.
(Istituzione del Servizio sanitario
veterinario mutualistico).

      1. È istituito il Servizio sanitario veterinario mutualistico per la cura degli animali da affezione, interamente gratuito, di seguito denominato «Servizio». Hanno diritto alle prestazioni a carattere convenzionato del Servizio i proprietari di cani e di gatti esenti dalla partecipazione alle spese del Servizio sanitario nazionale per motivi di reddito. Ai fini della fruizione delle prestazioni del Servizio i cani devono risultare iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281.
      2. Oltre ai soggetti indicati al comma 1, possono accedere alle prestazioni a carattere convenzionato del Servizio:

          a) i cani e i gatti vaganti, da chiunque condotti, esclusivamente per il primo intervento;

          b) i cani e i gatti ricoverati in strutture gestite da organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro e da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, regolarmente riconosciute;

          c) i cani liberi strettamente integrati nel territorio urbano, riconosciuti e protetti dai comuni di appartenenza nonché accuditi e assistiti da organizzazioni di volontariato animalista o da associazioni

 

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di quartiere, denominati «cani di quartiere»;

          d) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei soggetti non vedenti;

          e) le colonie feline riconosciute dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL);

          f) i cani e i gatti impiegati in terapie e in attività assistite da animali a fini curativi e riabilitativi.

      3. I servizi veterinari già operanti presso le ASL provvedono, con i propri mezzi e le proprie strutture, ad erogare le prestazioni riconosciute in convenzione dal Servizio. Ove ciò non risulti possibile, e l'impossibilità sia accertata dal Ministero della salute mediante opportune verifiche, le regioni provvedono alla stipula di convenzioni con medici veterinari pubblici e privati, ai sensi della presente legge.

Art. 3.
(Commissione regionale per le prestazioni veterinarie).

      1. Presso ciascun assessorato regionale competente per la sanità è istituita una commissione regionale per le prestazioni veterinarie a carico del Servizio, di seguito denominata «commissione», presieduta dall'assessore regionale competente per la sanità o da un suo delegato.
      2. Fanno altresì parte della commissione:

          a) due rappresentanti delle ASL;

          b) due rappresentanti dell'Ordine professionale dei medici veterinari;

          c) due rappresentanti dei sindacati dei medici veterinari maggiormente rappresentativi in ambito regionale;

          d) due rappresentanti delle associazioni animaliste riconosciute dalla regione.

      3. I membri della commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale.

 

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      4. La commissione ha il compito di:

          a) redigere e aggiornare gli elenchi dei medici veterinari convenzionati di cui all'articolo 4, comma 2, nonché delle strutture delle associazioni di cui all'articolo 5;

          b) determinare le prestazioni riconosciute in convenzione;

          c) dirimere le eventuali questioni relative all'attuazione delle lettere a) e b).

      5. La commissione si riunisce quando ne fanno richiesta almeno due dei suoi componenti.

Art. 4.
(Accesso alla convenzione).

      1. I medici veterinari liberi professionisti che intendono accedere alla convenzione con il Servizio devono presentare richiesta al proprio Ordine professionale provinciale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli Ordini professionali provinciali provvedono all'invio delle richieste alla commissione.
      2. La commissione definisce l'elenco dei medici veterinari e delle strutture aventi diritto alla convenzione in base ai seguenti criteri:

          a) uniforme distribuzione territoriale dei medici veterinari e degli ambulatori;

          b) titoli del richiedente;

          c) anzianità di servizio del richiedente.

      3. La commissione provvede al rinnovo degli elenchi di cui al comma 2 ogni tre anni in base ai risultati dell'attività svolta e alle nuove richieste, e può disporre cancellazioni e nuovi accessi in casi di comprovata necessità.
      4. Sono iscritti di diritto negli elenchi di cui al comma 2 i medici veterinari delle ASL che esercitano la loro attività libero-professionale all'interno della struttura sanitaria in regime di libera professione intramuraria,

 

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nonché presso gli ambulatori delle facoltà di medicina veterinaria.

Art. 5.
(Associazioni animaliste).

      1. Possono richiedere l'accesso alla convenzione di cui all'articolo 4 le associazioni animaliste riconosciute dalla regione purché dimostrino di disporre di almeno due medici veterinari e di strutture regolarmente autorizzate. La richiesta è presentata direttamente alla commissione, che ne esamina la validità sulla base dei criteri indicati al medesimo articolo 4.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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