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PDL 1425

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1425



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEDRIZZI

Istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Patria

Presentata il 19 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 18 marzo 1968, n. 263, emanata in occasione del cinquantenario della fine del I conflitto mondiale, ha istituito un nuovo ordine onorifico, l'Ordine di Vittorio Veneto. Tale onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1914-1918 decorati della croce al merito di guerra o che si sono trovati nelle condizioni per avere titolo a tale decorazione e che godono dei diritti civili.
      Il conferimento dell'onorificenza, mediante decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro della difesa, comporta la concessione delle insegne dell'Ordine di Vittorio Veneto nonché di un assegno annuo vitalizio (inizialmente fissato in lire 60.000 e, successivamente, elevato a lire 150.000). La medesima legge n. 263 del 1968 ha stabilito, inoltre, la concessione di una medaglia ricordo in oro a tutti coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze armate italiane durante la guerra del 1914-1918. La proposta di legge che si propone intende istituire una nuova onorificenza, denominata dei «Cavalieri della Patria». Si ritiene, infatti, opportuno conferire un tangibile riconoscimento ai combattenti di tutti i fronti della seconda guerra mondiale, anche a distanza di oltre sessanta anni, per colmare un vuoto legislativo del nostro ordinamento e una dimenticanza delle generazioni che non hanno conosciuto il dramma del II conflitto mondiale, che hanno trascurato persino i riconoscimenti simbolici agli ex combattenti.
      Giova ricordare che, nella XIII legislatura, la Camera dei deputati aveva approvato il testo della proposta di legge (atto Camera n. 2681) recante «Istituzione dell'Ordine del Tricolore» e lo aveva trasmesso al Senato della Repubblica (atto Senato n. 4779) dove, a causa della scadenza della legislatura, l'esame era stato interrotto. Analoghe proposte di legge sono state presentate, senza esito, alla Camera e al Senato, nella XIV legislatura.
 

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      La proposta di legge citata, pur prevedendo la istituzione di un ordine diverso da quello che qui si propone, escludeva dalla concessione i combattenti della Repubblica sociale italiana (RSI), mentre lo estendeva alle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati e invalidi della guerra 1940-1945, titolari di pensioni di guerra e agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.
      Con la sentenza n. 298 del 18 luglio 2000, la Corte costituzionale, relativamente al processo Priebke, a proposito delle «formazioni armate», quali indubbiamente quelle che presero parte alla Resistenza, ha distinto tra corpi o reparti regolari delle Forze armate dello Stato e «formazioni armate», e ciò allo scopo di applicare anche alle formazioni partigiane o gappiste il beneficio dell'indulto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 1946, n. 4.
      Detto principio era stato altresì affermato dalla sentenza n. 747 del 26 aprile 1954 del Tribunale supremo militare, allorquando si affermò che gli appartenenti alle forze partigiane non avevano la qualità di belligeranti, perché non portavano segni distintivi riconoscibili a distanza e apertamente le armi, né erano assoggettati alla legge penale militare. Si tratta di princìpi giuridici indiscussi, anche se dopo la Liberazione i partigiani vennero, di fatto, e quindi giustamente di diritto, equiparati alle Forze armate. Per tale motivo ci apparve del tutto arbitraria e illegittima la esclusione dalla concessione dell'Ordine del Tricolore per quei militari che combatterono nelle Forze armate della RSI e per coloro che, quindi, furono internati nei campi di concentramento anglo-americani dopo la fine della guerra. A questa conclusione si deve pervenire sulla scorta della citata sentenza n. 298 del 18 luglio 2000 della Corte costituzionale, se non si vuole continuare in una discriminazione che, oltre ad essere storicamente ingiustificata, non rientra in quello spirito di pacificazione nazionale auspicato da tutti e promosso, prima di ogni altro cittadino, dall'allora Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge reca la istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Patria.
      L'articolo 2 prevede che capo dell'Ordine sia il Presidente della Repubblica e che l'Ordine sia retto da un consiglio composto da generali in servizio o in quiescenza, dei quali uno con grado di generale di corpo d'armata, e da un ammiraglio in rappresentanza delle tre Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dai presidenti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      L'articolo 3 prevede che l'onorificenza sia conferita: ai combattenti della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione che siano stati decorati della Croce al merito di guerra; ai feriti, ai mutilati e agli invalidi di guerra fruenti di una categoria pensionistica tabellare di guerra e ai congiunti dei caduti.
      È altresì prevista la concessione ai militari che nel periodo 1943-1945 combatterono nelle formazioni armate regolari della RSI, quali delineate dalla sentenza del Tribunale supremo militare n. 747 del 1954, ai militari della RSI internati nei campi di concentramento anglo-americani o comunque alleati, prima e dopo la fine della guerra, e ai profughi dalmati e istriani che dovettero abbandonare la loro terra a seguito dell'occupazione slava.
      L'articolo 4 reca la descrizione dell'insegna dell'Ordine e rinvia a un decreto del Ministro della difesa l'indicazione dei dettagli.
      L'articolo 5 prevede che le onorificenze siano conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa domanda presentata dagli interessati al Ministero della difesa.
      Gli articoli 6 e 7 prevedono, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'Ordine dei Cavalieri della Patria, di seguito denominato «Ordine».

Art. 2.

      1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
      2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da generali in servizio o in quiescenza, dei quali uno con grado di generale di corpo d'armata, e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dai presidenti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
      3. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Art. 3.

      1. L'onorificenza è concessa ai combattenti della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione che sono stati decorati della Croce al merito di guerra, ai feriti, ai mutilati e invalidi di guerra fruenti di una categoria pensionistica tabellare di guerra e ai congiunti dei caduti.
      2. L'onorificenza è altresì conferita ai militari che, nel periodo 1943-1945, combatterono nelle formazioni armate regolari della Repubblica sociale italiana (RSI), come individuate dalla sentenza del Tribunale supremo militare n. 747 del 26 aprile 1954, ai militari della RSI internati nei campi di concentramento anglo-americani e comunque alleati, prima e dopo la fine della guerra, e ai profughi istriani e dalmati che dovettero abbandonare la loro terra a seguito della occupazione slava.

 

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Art. 4.

      1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo, recante al centro il tricolore, sostenuta da un nastro di seta.
      2. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro sono definiti con apposito decreto del Ministro della difesa.

Art. 5.

      1. L'onorificenza dell'Ordine è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      2. Per ottenere la concessione dell'onorificenza gli interessati devono presentare apposita domanda al Ministero della difesa, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.330.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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