Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 952

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 952



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLUCCI, CIRO ALFANO, ANGELI, ARACU, ARMANI, AZZOLINI, BARBIERI, BERNARDO, BERTOLINI, BOCCIARDO, BRUNO, BRUSCO, CARBONELLA, CHIAROMONTE, CRAXI, DI VIRGILIO, FABBRI, FABRIS, FALLICA, FASOLINO, GAMBA, GIRO, LENNA, LUCCHESE, LUPI, MAZZARACCHIO, MAZZOCCHI, MINARDO, NUCARA, PIZZOLANTE, PONZO, RAISI, RIVOLTA, ROMAGNOLI, STRADELLA, TASSONE, ZANETTA

Disciplina dell'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri del Parlamento

Presentata il 31 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Come è noto l'attività di lobbying non è disciplinata dall'ordinamento italiano. Ciò a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti, e in particolare in quello statunitense dove è vigente un'apposita legislazione in materia. Anche presso il Parlamento europeo è stata prevista l'attività di lobbying, oggetto di espresso riconoscimento nel Regolamento che, all'articolo 9, stabilisce che i Questori sono competenti per il rilascio di lascia-passare nominativi alle persone che desiderano avere frequentemente accesso ai locali del Parlamento allo scopo di fornire informazioni ai deputati nel quadro del loro mandato parlamentare nell'interesse proprio o di terzi. In compenso tali persone sono tenute a rispettare il codice di condotta pubblicato sotto forma di allegato al Regolamento e ad iscriversi in un registro tenuto dai Questori.
 

Pag. 2


      Se è vero che nell'ordinamento italiano manca una specifica regolamentazione dell'attività di lobbying, non può certo dirsi che sia mancato in passato interesse per la materia, come risulta dai progetti di legge che sono stati presentati. In particolare, nella XIII legislatura il problema era stato esaminato nell'ambito dell'attività della Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, in una delle cui proposte di legge licenziate per l'Assemblea (atto Camera n. 244 e abb.) un intero capo era diretto a disciplinare l'attività di relazione per fini non istituzionali o di interesse generale svolta nei confronti dei membri delle Assemblee legislative e dei responsabili degli organismi amministrativi. Tale capo - recante una disciplina piuttosto dettagliata - è stato poi stralciato dall'Assemblea della Camera dei deputati ed è confluito in un autonomo progetto di legge il cui esame parlamentare non è stato più affrontato. Altre iniziative legislative sono state inoltre presentate in questa legislatura.
      Nonostante la mancanza di un'espressa normativa in materia, si è via via negli anni accresciuta la consapevolezza che si tratta di una questione - quella appunto del rapporto tra le istituzioni ed i loro processi decisionali ed il sistema dei soggetti portatori degli interessi delle diverse categorie e delle diverse componenti sociali-centrale, poiché il suo corretto dispiegamento contribuisce a realizzare nelle istituzioni rappresentative un confronto aperto e informato e a individuare le soluzioni più adeguate a rispondere alle esigenze della società. È dunque evidente come una società complessa, come quella contemporanea, non possa ignorare che la valutazione delle singole scelte politiche non può e non deve prescindere da un'attenta analisi dei legittimi interessi «parziali» coinvolti, di cui sono portatori di volta in volta specifiche categorie professionali, soggetti imprenditoriali e sociali e, in termini più generali, i cosiddetti «gruppi di pressione». Nell'assunzione responsabile di talune decisioni, che per il loro carattere tecnico o per la loro complessità rischiano di sfuggire alla piena comprensione del singolo parlamentare, l'apporto informativo di soggetti - destinatari in via diretta o indiretta delle decisioni medesime e che in modo trasparente si fanno tramite di interessi non aventi carattere generale, ma sicuramente leciti e meritevoli di tutela - costituisce infatti una risorsa e una forma di partecipazione democratica che non vanno represse né tantomeno nascoste ma che appare opportuno riconoscere e regolamentare.
      Da tutte queste considerazioni nasce la presente proposta di legge.
      Nel richiamare i contenuti di un'importante iniziativa, il Convegno su «Lobby e trasparenza: una proposta concreta di regolamentazione», svoltosi alla Camera dei deputati il 6 maggio 2004 e nel quale l'importanza di tale attività e l'esigenza di un suo riconoscimento legislativo sono state segnalate da importanti interlocutori istituzionali, si sottolinea come lo spirito di questa iniziativa legislativa sia quello, nell'interesse del buon andamento delle istituzioni e nella consapevolezza del contributo di conoscenza che tali soggetti possono fornire, di assicurare, attraverso una disciplina formale, un rapporto chiaro, trasparente e responsabile del rapporto tra soggetti istituzionali e organizzazioni esponenziali di interessi settoriali.
      L'ipotesi qui predisposta si orienta verso una disciplina legislativa «minimale», cioè volta non a regolare l'attività di lobbying in tutta la sua estensione oggettiva e soggettiva, ma a dettare una disciplina di principio dell'attività di lobbying indirizzata ai membri del Parlamento, con esclusione delle attività di relazione istituzionale rivolte ad altri titolari di funzioni pubbliche; affida infatti alle Camere, nel rispetto della loro autonomia costituzionale, il compito di provvedere alla definizione della disciplina concreta e specifica della materia.
      L'ampliamento del contenuto normativo di una legge sull'attività di lobbying che comprenda in particolare la regolamentazione di tale attività quando essa sia rivolta ad altri titolari di funzioni pubbliche, compresi i membri del Governo e
 

Pag. 3

delle assemblee elettive delle regioni e delle altre autonomie territoriali, potrà essere opportunamente e debitamente valutato nel corso dell'istruttoria legislativa. In questo caso i contenuti della disciplina di questa parte della materia dovranno essere necessariamente più ampi e dettagliati, non potendosi configurare la posizione di autonomia di tali soggetti nell'ordinamento nei medesimi termini in cui si configura quella delle Camere.
      Quanto al contenuto della proposta di legge, va segnalato che essa recepisce alcune linee fondamentali comuni a tutte le iniziative legislative fin qui predisposte (definizione legislativa dell'attività, obbligo di iscrizione, previsione dei princìpi generali regolatori della materia), rimettendo il resto della regolamentazione all'autonomia normativa delle Camere. In particolare: l'articolo 1 stabilisce la finalità della legge; l'articolo 2 reca la definizione dell'attività di relazione istituzionale, intendendosi per essa ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, incontri, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa rivolta nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative e intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi. Sono escluse da tale qualificazione le attività svolte per fini di interesse pubblico, di carattere generale, sociale o umanitario; le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro; le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo di stampa, radio e televisione; le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo, alle Commissioni e ai Comitati parlamentari. Si prevede inoltre che le attività di relazione svolte nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative si informino ai princìpi di pubblicità e di trasparenza. L'articolo 3 dispone l'obbligo, a carico di chi intende svolgere l'attività di cui all'articolo 2, di richiedere l'iscrizione in appositi registri pubblici, istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rimettendo a ciascuno di essi, nell'ambito delle proprie competenze, il compito di stabilire i presupposti e le modalità di iscrizione nel registro, il contenuto, la tenuta e la disciplina di ogni altro profilo relativo ai registri, nonché le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di iscrizione e di ogni altra disposizione.
      Ciò al fine di assicurare la massima compatibilità tra l'esigenza di disciplinare l'attività di lobbying e l'autonomia parlamentare, costituzionalmente garantita.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha per oggetto l'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri del Parlamento, definita ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.
(Definizione dell'attività di relazione istituzionale).

      1. Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, incontri, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa rivolta nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative e intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi.
      2. Non costituiscono attività di relazione ai sensi del comma 1:

          a) le attività svolte per fini di interesse pubblico, di carattere generale, sociale o umanitario;

          b) le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro;

          c) le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo di stampa, radio e televisione;

          d) le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo, alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

      3. Le attività di relazione svolte nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative si informano ai princìpi di pubblicità e di trasparenza.

 

Pag. 5

Art. 3.
(Iscrizione nei registri).

      1. Chiunque svolge professionalmente le attività di relazione istituzionale di cui all'articolo 2 deve chiedere l'iscrizione in appositi registri pubblici, istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      2. Ciascun Ufficio di Presidenza di cui al comma 1, nell'ambito delle proprie competenze, stabilisce i presupposti e le modalità di iscrizione nel registro, il contenuto, la tenuta e la disciplina di ogni altro profilo relativo ai registri di cui al medesimo comma 1, nonché le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di iscrizione e di ogni altra disposizione.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su