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PDL 1738

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1738



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MURGIA, PORCU, ASCIERTO, BRUSCO, BURTONE, CIRIELLI, COSENZA, COSSIGA, FILIPPONIO TATARELLA, GERMONTANI, HOLZMANN, LAMORTE, LO MONTE, NESPOLI, PELINO, PRESTIGIACOMO, ROMAGNOLI, RUGGHIA, SIMEONI, TASSONE, ZACCHERA

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali

Presentata il 28 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta ad istituire la Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali, da celebrare il giorno 31 ottobre di ogni anno.
      Dopo il riconoscimento della Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, del Giorno della memoria, della Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel Mondo, della Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare e del Giorno del ricordo, appare doveroso celebrare anche l'impegno di uomini, donne e bambini che in Italia hanno perso la vita a causa di disastri civili, di sciagure naturali o dettate dalla negligenza umana nonché quello di coloro che sono periti a seguito delle relative operazioni di soccorso. Il tutto al fine di accrescere la sensibilità dell'opinione pubblica non solo con riferimento a queste immani sciagure, ma anche in ordine all'importanza di attuare percorsi di prevenzione per evitare il ripetersi di tragedie il più delle volte evitabili.
      È necessario, infatti, un serio impegno finalizzato sia a rendere più adeguate le politiche di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità del territorio nazionale,
 

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sia ad applicare, con maggiore rigore, la normativa già vigente in materia di sicurezza, sia, infine, ad individuare ed a punire quanti, in veste di amministratori responsabili, pongono in essere azioni od omissioni ad alto rischio per la sicurezza comune.
      È impressionante il numero delle vittime coinvolte in tali eventi. Ricordiamo la tragedia della Valle di Scalve, nelle Prealpi Orobie, in provincia di Bergamo, avvenuta il 1o dicembre 1923, quando la diga del Gleno, mal costruita, crollò pochi mesi dopo il suo completamento, uccidendo oltre 500 persone. Oppure il dramma del Vajont, quando, il 9 ottobre 1963, a causa della costruzione della diga più alta del mondo, ben 263 milioni di metri cubi di acqua si staccarono dal Monte Toc, provocando un'onda che distrusse Longarone e i paesi situati sulle rive del Piave, provocando oltre 2.000 vittime. Il 16 dicembre 1998, nel crollo del palazzo di via Vigna Jacobini, a Roma, restarono uccise 27 persone, fra le quali sei bambini; solo due degli inquilini presenti nell'edificio al momento dell'incidente sopravvissero al crollo, restando tuttavia invalidi. A Foggia, l'11 novembre 1999, nel crollo di un palazzo situato in viale Giotto, morirono, invece, 67 persone. A Legnago, il 20 marzo 2001, scoppiò un incendio nella scuola «G.B. Cavalcaselle», causato accidentalmente da operai impegnati in un intervento di impermeabilizzazione sul tetto dell'edificio; rimase vittima dell'incendio un'allieva di quindici anni. A Roma, il 27 novembre 2001, in via Ventotene, mentre pompieri e tecnici dell'azienda del gas stavano lavorando per cercare di individuare una perdita, un'esplosione causò la morte di quattro dei sei vigili del fuoco coinvolti e di altri cittadini; si contarono, inoltre, decine di feriti e notevoli danni materiali alle abitazioni circostanti. Il 31 ottobre 2002, a San Giuliano di Puglia, una scossa di terremoto produsse il crollo della scuola elementare «F. Jovine», nel quale morirono 27 innocenti bambini e una maestra; le perizie successive accertarono che le cause del disastro non erano da attribuire al fenomeno naturale bensì all'errata progettazione dell'edificio scolastico. Il 26 novembre 2002, a Lodi, alcuni quartieri della città e il territorio circostante furono sommersi a causa di un'alluvione; numerosi furono i feriti e i danni subiti dalle famiglie, così come numerose furono le attività produttive messe in ginocchio dall'alluvione. Il 5 maggio 1998, nei comuni di Sarno e di Quindici, accadde un evento meteorologico particolarmente violento che colpì il nostro meridione e che fu la causa scatenante di una tragedia nella quale la responsabilità principale trova origine nell'incuria con cui l'uomo ha gestito il territorio. Quei paesi furono distrutti dall'alluvione e molti furono i morti: tra le cause attribuibili all'incuria dell'uomo si annoverano l'inconcepibile costruzione di strade e di abitazioni alle pendici di una formazione geologica instabile come il monte Pizzo D'Alvano; la carente copertura arborea dello stesso monte causata dal disboscamento abusivo; la quasi totale occlusione di tutti i canali che dovevano drenare le acque meteoriche in discesa dal monte e che, invece, avrebbero sicuramente limitato i danni ove ci fosse stata una corretta manutenzione da parte delle autorità preposte.
      Si tratta di storie troppo spesso dimenticate dall'opinione pubblica e rievocate solo in occasione di nuove tragedie.
      Per questo motivo, la presente proposta di legge ambisce a unire l'Italia, da nord a sud, all'insegna di coloro che, ogni giorno, rischiano la propria vita per salvarne altre. L'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali risponde anche all'esigenza di celebrare il ruolo svolto dagli operatori di protezione civile in senso ampio: le Forze dell'ordine, la Polizia di Stato, il Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, l'Esercito italiano, il Corpo degli alpini, i volontari della Croce rossa italiana, ma anche i comuni cittadini.
      L'articolo 1 della proposta di legge istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria
 

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dell'uomo e dalle calamità naturali, da celebrare il giorno 31 ottobre di ogni anno. In tale data le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a celebrare il ricordo delle vittime di disastri, di crolli e di sciagure naturali, nonché a sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine all'importanza di attuare politiche di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità del territorio nazionale.
      Il comma 3 dell'articolo 1 precisa che la ricorrenza, ancorché rientrante tra le solennità civili, non comporta riduzioni dell'orario di lavoro e, qualora cada in un giorno feriale, non è considerata giornata festiva.
      L'articolo 2 prevede l'istituzione di un comitato organizzativo per la promozione e il coordinamento delle iniziative celebrative e di sensibilizzazione. La composizione, i compiti e i criteri di operatività del comitato sono disciplinati da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali).

      1. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali.
      2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a celebrare il ricordo delle vittime di disastri, di crolli e di sciagure naturali e di tragedie causate dall'incuria dell'uomo, nonché ad attuare politiche di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità del territorio nazionale, anche attraverso attività di informazione da svolgere presso le scuole di ogni ordine e grado.
      3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici, né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno festivo o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.
(Comitato organizzativo per la promozione e il coordinamento delle iniziative).

      1. Per la promozione e il coordinamento delle iniziative di cui all'articolo 1 è istituito un apposito comitato organizzativo.

 

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      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati la composizione, i compiti ed i criteri di operatività del comitato organizzativo di cui al comma 1.
      3. L'attività svolta da ciascun componente del comitato organizzativo è a titolo gratuito.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    


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