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PDL 2049

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2049



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALANTE, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, DILIBERTO, LICANDRO, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SGOBIO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Modifica all'articolo 13 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in materia di segreterie telefoniche

Presentata il 12 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira ad introdurre una nuova forma di tutela del consumatore, come soggetto debole rispetto a chi esercita la produzione e la vendita di beni e servizi.
      Il cittadino ha il diritto-dovere di difendersi (e quando non è in grado di farlo da solo è giusto che intervenga il legislatore) dai continui attacchi che subisce ogni giorno da parte di un'economia troppo aggressivamente liberista.
      La protezione degli interessi economici del cittadino è oggi fondamentale, in particolare se consideriamo che un'altissima percentuale di italiani vive in uno stato di povertà e che anche le piccole spese contribuiscono a peggiorare il bilancio delle famiglie italiane.
      In Italia, ad esempio, il mercato della telefonia è liberalizzato ed incentrato sul sistema della concorrenza, da molti considerato unico strumento in grado di tutelare il consumatore dai grandi monopoli ed oligopoli che impongono prezzi alti e qualità scadente dei servizi.
      Attualmente non ci sono margini normativi per porre vincoli al mercato della telefonia, anche se sarebbe opportuno introdurne, in quanto ci sono casi in cui l'utente non è assolutamente tutelato.
      La questione delle segreterie telefoniche, in particolare, e dei relativi costi aggiuntivi, è uno dei tanti nodi presenti nel vasto mercato delle comunicazioni elettroniche che richiede una disciplina normativa in grado di regolamentare un aspetto nevralgico del sistema della telefonia.
 

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      Infatti, è prassi che i gestori delle compagnie telefoniche attivino il servizio di selezione automatica dell'operatore o altri servizi non richiesti come la segreteria telefonica. In questi anni è stato solo grazie alle associazioni dei consumatori se migliaia di utenti hanno potuto vedersi rettificare le bollette, ottenendo prima il congelamento e poi lo storno di servizi non richiesti, in quanto non si possono attivare servizi senza espressa volontà degli utenti.
      Inoltre, aldilà di questo sia pur rilevante aspetto, occorre sottolineare come le segreterie telefoniche prevedano costi aggiuntivi per gli utenti, anche nella fase antecedente alla registrazione del messaggio, appunto, in segreteria. Ovviamente, i costi del servizio variano da gestore a gestore, ma in ogni caso questo sistema rappresenta una forma indebita per lucrare soldi ai cittadini: non si capisce, infatti, quale sia il motivo per il quale un utente per ricevere informazioni del tutto inutili dall'operatore elettronico debba sostenere costi aggiuntivi prima del segnale acustico che dà il via alla registrazione del messaggio.
      Per queste ragioni la proposta di legge in esame mira a novellare il comma 6 dell'articolo 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, introducendo una lettera aggiuntiva, che autorizza specificamente il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a vigilare e a intervenire per impedire che siano imposti costi aggiuntivi per le segreterie, nel lasso di tempo che va dalla risposta dell'operatore elettronico sino al momento in cui è possibile registrare il messaggio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 13, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «g-bis) vigilando sui costi dei servizi di segreteria telefonica, al fine di evitare che tali costi siano fatti gravare sugli utenti per il lasso di tempo antecedente al segnale acustico che precede la registrazione del messaggio».


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