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PDL 1638-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1638-366-1164-1165-1170-1257-1344-1587-1594-A


 

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DISEGNO DI LEGGE

n. 1638

presentato dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

Presentato il 14 settembre 2006

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 366, d'iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni per l'informazione al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

Presentata il 3 maggio 2006


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 25 gennaio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1638. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 366, 1164, 1165, 1170, 1257, 1344, 1587 e 1594 si vedano i relativi stampati.
 

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n. 1164, d'iniziativa dei deputati

MIGLIORE, FORGIONE, MASCIA, DANIELE FARINA

Modifiche alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Presentata il 20 giugno 2006

n. 1165, d'iniziativa dei deputati

FABRIS, CAPOTOSTI, SATTA, ROCCO PIGNATARO, PISACANE, MORRONE, ADENTI, AFFRONTI, CIOFFI, DEL MESE, GIUDITTA, D'ELPIDIO, LI CAUSI, PICANO

Nuove norme in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di pubblicazione di atti dei procedimenti penali

Presentata il 20 giugno 2006

n. 1170, d'iniziativa dei deputati

CRAXI, ADORNATO, CIRO ALFANO, ANGELI, ARACU, ARMOSINO, BAIAMONTE, BALDELLI, BARANI, BELLOTTI, BERNARDO, BERTOLINI, BIANCOFIORE, BOATO, BOCCIARDO, BONDI, BONIVER, BRIGANDÌ, BRUNO, BRUSCO, BUEMI, BUGLIO, CAMPA, CARBONELLA, CARFAGNA, CARLUCCI, CATONE, CECCACCI RUBINO, CERONI, COLUCCI, COSTA, D'AGRÒ, FRANCESCO DE LUCA, DEL BUE, DELLA VEDOVA, DI CAGNO ABBRESCIA, DI CENTA, DI GIOIA, DI VIRGILIO, FABBRI, FALLICA, FASOLINO, GREGORIO FONTANA, FORLANI, FRANZOSO, GALLI, GARDINI, GARNERO SANTANCHÈ, GELMINI, GIRO, GIUDITTA, GRASSI, LAINATI, LA LOGGIA, LAURINI, LENNA, LICASTRO SCARDINO, LISI, LO MONTE, MANCUSO, MARINELLO, MARRAS, MARTINO, MAZZARACCHIO, MELE, MENIA, MILANATO, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, MORMINO, MORONI, PANIZ, PAOLETTI TANGHERONI, PECORELLA, PELINO, PERINA, PICCHI, PIZZOLANTE, PONZO, PRESTIGIACOMO, RAISI, REINA, RICEVUTO, RIVOLTA, ROMAGNOLI, ROMELE, LUCIANO ROSSI, PAOLO RUSSO, SANTELLI, SANZA, SIMEONI, STRADELLA, TASSONE, TONDO, TUCCI, VALDUCCI, VERRO, VITALI

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni

Presentata il 21 giugno 2006
 

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n. 1257, d'iniziativa del deputato NAN

Disposizioni in materia di informazione sulle intercettazioni di comunicazioni

Presentata il 30 giugno 2006

n. 1344, d'iniziativa dei deputati

MAZZONI, FORMISANO

Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di pubblicazione di atti del procedimento penale

Presentata l'11 luglio 2006

n. 1587, d'iniziativa dei deputati

BRANCHER, BONGIORNO, CONSOLO, COTA, GAMBA, LUSSANA, MARONI, MAZZONI, PECORELLA

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore

Presentata il 3 agosto 2006

n. 1594, d'iniziativa del deputato BALDUCCI

Istituzione dell'archivio riservato delle intercettazioni. Disposizioni sanzionatorie in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione arbitraria di atti o di notizie relativi ai procedimenti penali

Presentata il 4 agosto 2006

(Relatore: TENAGLIA)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1638 Governo, adottato come testo base, recante disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione nella seduta del 24 gennaio 2007;

            considerato che, in particolare, le disposizioni del disegno di legge in esame, che reca la disciplina processual-penalistica delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, possono essere riconducibili all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale);

            considerato inoltre che il tema delle intercettazioni telefoniche coinvolge una pluralità di interessi di rilevanza costituzionale;

            rilevato in particolare che all'interesse dell'amministrazione della giustizia di acquisire mezzi processuali di prova si accompagna l'esigenza di fornire informazione pubblica delle vicende giudiziarie di pubblico interesse e si contrappone il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza;

            valutato pertanto positivamente l'assetto complessivo del provvedimento in esame sotto il profilo delle garanzie costituzionali assicurate ai soggetti interessati;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERI DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo base n. 1638 come risultante dagli emendamenti approvati;

 

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            ritenuto, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, reca modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale, sostituendo il comma 2 e prevedendo l'inserimento di un nuovo comma 2-bis, i quali appaiono penalizzare l'esercizio del diritto di cronaca, visto che ampliano il divieto di pubblicazione di atti anche se i medesimi non sono più coperti dal segreto istruttorio;

            considerato, inoltre, che il medesimo articolo 1, comma 1, lettera b) inserisce il comma 2-ter all'articolo 114, del Codice di procedura penale, prevedendo che è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari, ma dei medesimi provvedimenti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza;

            considerato, altresì che l'articolo 13, comma 1, lettera a) introduce l'articolo 164-bis, in materia di illeciti per finalità giornalistiche, al codice sulla materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che in caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136 del medesimo codice, effettuati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, è applicata anche la sanzione amministrativa della pubblicazione, in uno o più giornali, dell'ordinanza che accerta l'illecito, con una norma che appare eccessivamente penalizzante per il settore degli editori e dei giornalisti, in quanto volta in definitiva a limitare il diritto di informazione con la previsione di una sanzione accessoria che non sembra ispirata al principio di proporzionalità dell'illecito;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) appare necessario, a tutela del diritto di cronaca, coordinare la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), con quella di cui alla lettera c), al fine di consentire la pubblicazione di atti che non sono più coperti dal segreto anche nelle fasi delle indagini preliminari;

            2) appare, altresì, necessario riformulare l'articolo 13, comma 1, lettera a) che introduce l'articolo 164-bis in materia di illeciti per finalità giornalistiche al codice in materia di protezione dei dati personali, nel senso di non prevedere la sanzione accessoria della pubblicazione dell'ordinanza che accerta l'illecito.

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

      La XIV Commissione,

          esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1638 Governo e abbinate, recante disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati;

          rilevato che l'articolo 14 del citato disegno di legge, al comma 1, abroga l'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, recante disposizioni per la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni;

          osservato che il citato articolo 9 disciplina, al comma 1, una procedura per l'individuazione con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, e con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, degli apparecchi o strumenti e le parti di apparecchi o strumenti, idonei in modo non equivoco ad operare le riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, di cui agli articoli 615-bis e 617 del codice penale;

          rilevato che lo stesso articolo 9, al comma 3, prevede un regime di sanzioni per l'immissione sul mercato di tali apparecchiature senza licenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

          considerato che la materia disciplinata dal citato articolo 9 costituisce già oggetto di disciplina da parte del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge n. 1638
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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          a) identico:

      «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Qualora venga disposta l'archiviazione del procedimento, è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive»;

      «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;

          b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

          b) identico:

      «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

      «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

      2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari; di tali provvedimenti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza»;       2-ter. Identico»;

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          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:           c) identica;

      «3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni»;

          d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

          d) identico:

      «7. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da segreto».

      «7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da segreto».

 

Art. 2.
(Introduzione degli articoli 240-bis e 240-ter del codice di procedura penale).
 

      1. Dopo l'articolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

 

      «Art. 240-bis. - (Documenti relativi ad intercettazioni e raccolte di dati illecite). - 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, tranne che come corpo del reato. Essi sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 268, comma 3-ter.

       2. Salvo quanto previsto dall'articolo 240-ter, decorsi cinque anni da quando i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.
 

      Art. 240-ter. - (Udienza per la redazione del verbale di consistenza). - 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti di cui all'articolo 240-bis, il


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 pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione non oltre i novanta giorni.
       2. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla trasmissione, per accertare:
 

          a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;

 

          b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.

 

      3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero; esso è notificato, entro lo stesso termine, all'imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. Degli stessi è in ogni caso vietato il rilascio di copia.

       4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.
       5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-bis).
       6. All'esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 268, comma 3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 269, comma 2».

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Art. 3.
(Modifica all'articolo 220 del codice di procedura penale).
 

      1. All'articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

      «1-bis. La perizia sui documenti di cui all'articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà dei dati emergenti dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell'articolo 240-ter; le attività peritali devono in tale caso compiersi esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».

 

Art. 4.
(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale).
 

      1. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la parola: «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione».

 

Art. 5.
(Modifica all'articolo 266-bis del codice di procedura penale).
 

      1. All'articolo 266-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 

      «1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche».

 

Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 266-ter del codice di procedura penale).
 

      1. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

      «Art. 266-ter. - (Intercettazioni di corrispondenza postale). - 1. Le norme del


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 presente capo si applicano, in quanto compatibili, alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione».
 

Art. 7.
(Introduzione dell'articolo 266-quater del codice di procedura penale).
 

      1. Dopo l'articolo 266-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

      «Art. 266-quater. - (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche:

 

          a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

 

          b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

 

      2. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

       3. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:           a) identico:

      «1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione

      «1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione


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a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 quando ritiene sussistenti gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. L'autorizzazione è data con decreto motivato»; a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 quando ritiene sussistenti gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. L'autorizzazione è data con decreto motivato, avuto riguardo alla sussistenza di gravi indizi di reato e alla circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          b) identico:

      «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;

      «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          c) identico:

      «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga

      «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il


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unitamente ai presupposti indicati nel comma 1»; pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni»;

          d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

          d) identico:

      «3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.

      «3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.

      3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni».       3-ter. Identico»;
 

          e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

      «5. In apposito registro tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

 
Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 267-bis del codice di procedura penale).
 

      1. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

      «Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato


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 del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
       2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
       3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;

          b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

      «3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.


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      3-quater. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

          c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

Art. 4.
(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale).

Art. 11.
(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      1. Identico:

      «Art. 268-bis. - (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

      «Art. 268-bis. - (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

      2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.       2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.
      3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.       3. Identico.

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      4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui ai commi 2 e 3, hanno facoltà:       4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

          a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato;

          a) identica;

          b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato;

          b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche;

          c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

          c) identica;

          d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione.

          d) identica.

      5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite ove necessario le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

      5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

      6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato.       6. Identico.
      7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.       7. Identico.
      8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.       8. Identico.
       9. I difensori, dietro autorizzazione del giudice, possono, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato.

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      Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni). - 1. Il giudice dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.       Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni). - 1. Il giudice dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
      2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.       2. Identico.
      3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.       3. Identico.

      Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero, anche prima della chiusura delle indagini preliminari, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

      Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

      2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti,       2. Identico.

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anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.
      3. Il giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento, si applica la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 268-bis.       3. Il giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 268-bis.
      4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:       4. Identico.

          a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;

          b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.

      Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

      Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). - Identico.

      2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si

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applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter.

      Art. 268-sexies. - (Avviso a persone non indagate). - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.

      Art. 268-sexies. - (Avviso a persone non indagate). - Identico».

      2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata, nonché l'indicazione della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell'articolo 269, comma 2.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

          a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per i reati di cui agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;

          b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;

          c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento».

 

      2. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, le parole: «di cui all'articolo 268, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 268-bis e seguenti».


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Art. 5.
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale).

Art. 12.
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          a) identica;

      «1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          b) identico:

      «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o fino a che non siano decorsi cinque anni dalla data di deposito del decreto di archiviazione. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti».

      «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).

Art. 13.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Identico.

      «2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui

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agli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».
 

Art. 14.
(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale).
 

      1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Sono depositati soltanto i verbali delle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale).

Art. 15.
(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale).

      1. Il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».

Art. 8.
(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale).

Art. 16.
(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e

      «Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, di


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268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti da segreto».
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies del presente codice, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti da segreto.
 

      2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti da segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti da segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».

 

Art. 17.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).
 

      1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

 

          «f-bis) delitti di riciclaggio previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale».

 

Art. 18.
(Modifica all'articolo 431 del codice di procedura penale).
 

      1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

 

          «h-bis) il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

Art. 19.
(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

      1. Identico:


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codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del responsabile delle operazioni»

          a) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;

          b) identica;

          b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

          c) identico:

      «2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 5, del codice, e dell'archivio riservato, di cui al comma 1 dell'articolo 89-bis, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

      «2-bis. Identico.

      2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».       2-ter. Identico.
 

      2-quater. Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni o di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria sono obbligatorie. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni vengono remunerate mediante rimborsi forfetari secondo un listino proposto dal Garante per la protezione dei dati personali ed approvato dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero della giustizia. Le prestazioni relative alle richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico sono gratuite».

Art. 10.
(Introduzione dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

Art. 20.
(Introduzione dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

      Identico.


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del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

      «Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato per le intercettazioni.

      2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
      3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.
      4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio».

Art. 11.
(Modifiche al codice penale).

Art. 21.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

          a) identico:

      «Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

      «Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

      Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.       Se il fatto è commesso per colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno.

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      Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.       Identico.
      Chiunque, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni»;       Identico»;

          b) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:

          b) dopo l'articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:

      «Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;

      «Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

 

      Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente comma ed all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

 

      Art. 617-novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

       Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;

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          c) al primo comma dell'articolo 684, le parole: «o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto»;

          c) identica;

          d) dopo il primo comma dell'articolo 684 è aggiunto il seguente:

          d) identica.

      «La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».

Art. 12.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 22.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

      1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

 

          a) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

      «Art. 132. - (Conservazione di dati di traffico per altre finalità). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati; per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi.

       2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
       3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all'articolo 267-bis del codice di procedura penale,

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 ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante.
 

      4. Il trattamento dei dati per le finalità di cui all'articolo 267-bis del codice di procedura penale è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 del presente codice, volti anche a:

 

          a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato B;

 

          b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorsi i termini di cui al comma 1;

 

          c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorsi i termini di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;

 

          d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2»;

          a) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:

          b) identico:

      «Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche). - 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, all'autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro o, se si tratta di dati sensibili o riguardanti minori o se la violazione è reiterata o comunque di particolare gravità, da diecimila a sessantamila

      «Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche). - 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, in uno o più giornali, dell'ordinanza che accerta l'illecito. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate nell'ordinanza, a spese dei responsabili della violazione.


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euro. Fuori dalle ipotesi di concorso, il direttore o vicedirettore responsabile risponde della violazione nei casi in cui omette di esercitare il controllo necessario a impedirla.
      2. Nei casi di cui al comma 1, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.       2. Il Consiglio nazionale e il competente Consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
      3. La sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 165 può essere applicata nei casi di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo ed è in ogni caso applicata se la violazione riguarda dati sensibili o concernenti minori o è reiterata o se, comunque, è di particolare gravità»;       3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari»;

          b) all'articolo 139, comma 5, dopo le parole: «codice di deontologia,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-bis,»;

          c) identica;

          c) all'articolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «162, 164 e 164-bis».

          d) identica.

 

Art. 23.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281).
 

      1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al comma 1, dopo la parola: «pubblicazione» sono inserite le seguenti: «o della diffusione» e le parole: «degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'ar


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 ticolo 240 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei documenti di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale»;
 

          b) al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice. Si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, dello stesso codice»;

 

          c) al comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse.

Art. 13.
(Abrogazione dell'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98).

Art. 24.
(Abrogazioni).

      1. L'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, è abrogato.

      1. Identico.

       2. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 240 e il comma 2 dell'articolo 512 del codice di procedura penale sono abrogati.
      3. L'articolo 3 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, è abrogato.

Art. 14.
(Regime transitorio).

Art. 25.
(Regime transitorio).

      1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

      1. Identico.

      2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui       2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui

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al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.
(Copertura finanziaria).

Art. 26.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, pari a 820.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante utilizzazione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, pari a 820.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.



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