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PDL 2112-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2112-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

dal ministro per le politiche europee
(BONINO)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

dal ministro dei trasporti
(BIANCHI)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

con il ministro del lavoro e della previdenza sociale
(DAMIANO)

e con il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
(MELANDRI)

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio

Presentato il 27 dicembre 2006

(Relatore: LEDDI MAIOLA)


NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 25 gennaio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2112 e rilevato che:

                esso reca un contenuto eterogeneo, il cui elemento unificante è rappresentato esclusivamente dalla finalità di adempiere ad obblighi comunitari di prossima scadenza o già scaduti;

                nel dare attuazione, agli articoli 1 e 2, a due direttive comunitarie, per il cui recepimento il disegno di legge comunitaria contiene un'apposita delega nell'allegato B, nonché nel riprodurre, all'articolo 3, una disposizione già presente nel disegno di legge comunitaria al fine di anticiparne l'entrata in vigore ed evitare così una procedura di infrazione a livello comunitario, esso determina una potenziale sovrapposizione normativa con il citato testo della legge comunitaria (attualmente all'esame della Camera), in parti già oggetto di conforme approvazione da parte di entrambe le Camere; tale circostanza produce, in un caso, una duplicazione della medesima norma e, nell'altro caso, l'attribuzione al Governo di una delega per la disciplina di una materia che viene, pressoché contestualmente, definita con il decreto legge in esame;

                dispone, all'articolo 4, che sia «sospesa l'applicazione» della legge della Regione Liguria n. 31 del 2006, utilizzando una specifica modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, previsto in via di principio dall'articolo 120 della Costituzione («nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria») e le cui procedure sono definite dal comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 e dalla legge n. 11 del 2005, articoli 10, 11 e 16;

                adotta, all'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 3, l'espressione «vigilanza consolidata» che, per omogeneità rispetto alla dizione adottata in altre parti del testo novellato, andrebbe sostituita con la locuzione «vigilanza su base consolidata»;

                è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si sopprima l'articolo 3 del decreto in esame, il cui contenuto è assolutamente coincidente con quello dell'articolo 23 del disegno di

 

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legge comunitaria 2006, attualmente all'esame della Camera in seconda lettura, sul presupposto che l'entrata in vigore di quest'ultima disposizione dovrebbe precedere la conclusione dell'iter di conversione del decreto.

        Il Comitato osserva altresì che:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 6, comma 2 - recante la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, istitutivo dell'Agenzia nazionale per i giovani per il triennio 2007-2009 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire il riferimento alla legge finanziaria per il 2006 (che non reca alcuna quantificazione per l'anno 2009) con il riferimento alla legge finanziaria per il 2007, che reca in Tabella C la quantificazione del Fondo per le politiche sociali per gli anni 2007, 2008 e 2009.

        Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            con riferimento al contenuto degli articoli 1 e 2, volti ad attuare direttive per il cui recepimento il disegno di legge comunitaria 2006 conferisce apposite deleghe legislative al Governo, abbia cura il legislatore di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi, suscettibili di ingenerare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 2112 Governo, di conversione del decreto-legge n. 297 del 2006, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento, nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio;

 

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            rilevato che le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 possono essere ricondotte alla materia «tutela del risparmio e mercati finanziari», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato inoltre che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 recano norme che mirano a consentire l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria in presenza di procedure di infrazione e possono quindi essere per questo profilo ricondotti alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato altresì che le disposizioni di cui all'articolo 3 possono essere ricondotte, per le finalità da esso recate, alla materia «tutela della concorrenza», contemplata dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), tra quelle di competenza esclusiva dello Stato;

            valutato inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 4 sono riconducibili alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», riservata - ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione - alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato che le disposizioni di cui all'articolo 5, che istituisce l'Agenzia nazionale per i giovani, appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», riservata all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            osservato in particolare che l'articolo 4 appare configurare un intervento sostitutivo del Governo, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 131 del 2003, adottato in un caso di urgenza nei confronti di un atto di una regione per il mancato rispetto della normativa comunitaria; considerato, in proposito, che l'intervento sostitutivo in questione si traduce nella «sospensione dell'applicazione» di una legge regionale, non disponendo tuttavia in ordine alla durata di tale sospensione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, un termine finale di efficacia della sospensione da esso disposta, ai fini del rispetto del criterio di proporzionalità tra intervento sostitutivo e finalità perseguite, previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 131 del 2003.

 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

            risultano disponibili le risorse di provenienza comunitaria di cui si prevede, come indicato nella relazione tecnica, il parziale utilizzo per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5;

            la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006 e all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, previste dall'articolo 6, comma 2, non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente;

            gli interventi di cui all'articolo 5 rispondono ai requisiti richiesti dalla vigente disciplina contabile per essere finanziati nell'ambito della tabella C allegata alla legge finanziaria, come previsto dall'articolo 6, comma 2;

            considerato che, in seguito all'approvazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), appare opportuno aggiornare il riferimento della Tabella C previsto dall'articolo 6, comma 2;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            1) all'articolo 6, al comma 2, sopprimere la parola: «annui» e, dopo la parola: «mediante» inserire la seguente: «corrispondente»;

            2) all'articolo 6, al comma 2, sostituire le parole: «legge 23 dicembre 2005, n. 266» con le seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296».


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale

 

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delle imprese di investimento, nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio;

            considerato che l'articolo 3 del decreto-legge reca una novella all'articolo 14 del decreto legislativo 13 agosto 1999, n. 18, finalizzata all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02, avviata per inesatto recepimento della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

            rilevato che la medesima disposizione è contenuta anche nel disegno di legge n. 1042-B, recante la legge comunitaria 2006, e precisamente all'articolo 23, approvato definitivamente dall'Assemblea della Camera dei deputati nell'odierna seduta;

            rilevata comunque l'opportunità, quanto al contenuto normativo del richiamato articolo 23, che nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999, il Ministro dei trasporti si avvalga comunque dell'ENAC, tenuto conto che si tratta proprio dell'ente preposto alla certificazione degli operatori aeroportuali;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 3 del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 agosto 1999, n. 18, il Ministro dei trasporti si avvalga dell'ENAC, ferma restando, comunque, l'esigenza di coordinamento normativo richiamata in premessa.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

         La XI Commissione,

            esaminato il provvedimento in titolo,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 3, che riformula l'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare la salvaguardia delle disposizioni contrattuali di tutela, prevedendo espressamente che resta ferma la validità della «clausola

 

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sociale» eventualmente contenuta nei contratti collettivi e nella legislazione vigente, volta a stabilire l'obbligo del nuovo gestore di assumere il personale operante alle dipendenze del precedente gestore nel caso di trasferimento di attività;

            b) all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel decreto-legge disposizioni volte a prevedere che, in sede di costituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani, il personale abbia competenze nell'ambito della cooperazione internazionale, così come previsto dalla decisione in oggetto; valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le risorse finanziarie destinate all'Agenzia privilegino le attività rispetto al funzionamento dell'Agenzia medesima.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2112 «Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'adeguatezza delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame al fine di assicurare e incentivare la partecipazione e il pieno coinvolgimento delle Associazioni giovanili maggiormente rappresentative del Paese nell'attività dell'Agenzia nazionale per i giovani;

            b) valuti, altresì, la Commissione di merito l'idoneità delle disposizioni medesime al fine di garantire che l'Agenzia nazionale per i giovani disponga di personale adeguatamente qualificato.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2112 Governo, di conversione del decreto-legge n. 297 del 2006, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento, nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio;

            tenuto conto del fatto che l'articolo 3 del decreto-legge, pur nel rispetto formale della direttiva 96/67/CE, indebolisce a tal punto i profili di protezione sociale degli addetti ai servizi di assistenza a terra negli aeroporti tanto da potere essere considerato in contrasto con l'articolo 18 della direttiva medesima;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre modificazioni all'articolo 3 del decreto-legge, in modo da renderlo coerente con l'articolo 18 della direttiva 96/67/CE.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 297 del 2006, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio;

            considerato che le previsioni di cui agli articoli 1 e 2 del testo, che apportano modifiche alla disciplina bancaria, creditizia e della intermediazione finanziaria, attengono a settori afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui si riferisce la lettera e) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari;

            rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 3, relativo alle misure di protezione sociale nei confronti dei lavoratori nel caso di

 

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trasferimento delle attività concernenti uno o più servizi di assistenza a terra negli aeroporti, rientrano nel novero delle materie di legislazione concorrente (porti e aeroporti civili, tutela e sicurezza del lavoro), a norma del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            considerato che la disposizione di cui all'articolo 4 provvede all'esecuzione dell'ordinanza della Corte di giustizia europea del 19 dicembre 2006, che richiede all'Italia di sospendere l'applicazione della legge della Regione Liguria n. 36 del 2006, con la quale sono stabilite deroghe alle specie cacciabili per la stagione venatoria 2006/2007, e che la materia appartiene all'esclusiva competenza legislativa dello Stato, a norma della lettera a) (rapporti dello Stato con l'Unione europea) e della lettera s) (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            valutato che il testo dispone l'istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani, in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, trasferendo alla suddetta Agenzia le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, rilevando al riguardo l'ambito normativo, delineato dalla lettera g) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione, relativo alla competenza esclusiva dello Stato in ordine all'ordinamento ed all'organizzazione amministrativa dello Stato;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal decreto legge in esame debbano comunque far salve, con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 3, le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi delle previsioni del titolo V della parte seconda della Costituzione;

            b) valuti altresì l'opportunità di prevedere, in relazione all'articolo 4, forme collaborative di esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti della regione per il mancato rispetto della normativa comunitaria, prospettando eventualmente una previa diffida alla regione affinché provveda entro un breve termine ad adeguarsi alla decisione della Corte di giustizia ed alla cui inottemperanza consegua la sospensione della menzionata legge regionale.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.

      1. Il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.


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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «scambia informazioni con» sono inserite le seguenti: «tutte le»;

            al comma 1, lettera b), numero 2):

                all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

                al capoverso comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: «i requisiti» sono aggiunte le seguenti: «, anche di competenza tecnica e di indipendenza,»;

            dopo il capoverso comma 2-bis è aggiunto il seguente:

            «2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per la medesima finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis.»;

                al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, dopo le parole: «adottare per» sono inserite le seguenti: «tutte» e dopo le parole: «determinate operazioni» sono aggiunte le seguenti: «, anche di natura societaria,».

 

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Decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77, 87 e 120 della Costituzione;

        Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

        Viste le direttive 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) e 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione);

        Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02, avente ad oggetto ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, nei confronti della Repubblica italiana, in tema di accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti;

        Vista la conseguente procedura d'infrazione n. 1999/4472, avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al recepimento entro il 31 dicembre 2006 delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, di dare esecuzione alla predetta sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e all'ordinanza del Presidente della Corte medesima resa in data 19 dicembre 2006 in tema di prelievo venatorio, nonché di adeguarsi a indirizzi comunitari in tema di Agenzia nazionale per i giovani;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive;
 

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emana
il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE).

Articolo 1.
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE).

        1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

        1. Identico:

            a) all'articolo 7, il comma 10 è sostituito dal seguente:

            a) identica:

        «10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.»;

        «10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.»;

            b) l'articolo 53 è così modificato:

            b) identica:

                1) al comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:

                1) identico;

        «d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).»;

                2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

                2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:

        «2-bis. Identico:

            a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;

            a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;

            b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.»;

            b) identica.

 

        2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per la medesima finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis.»;


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                3) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

                3) identico:

        «d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;

        «d) adottare per tutte le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;

            c) l'articolo 59 è così modificato:

            c) identica;

                1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

 

        «b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;

 

                2) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

 

        «c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.»;

 

                3) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

 

        «1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.»;

 

            d) all'articolo 60, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            d) identica;

        «b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.»;

 

            e) l'articolo 61 è così modificato:

            e) identica;

                1) al comma 1, le parole: «ai sensi del comma 2» sono soppresse;

 

                2) il comma 2 è abrogato;

 

            f) l'articolo 65 è così modificato;

            f) identica;

                1) al comma 1, le lettere d), e), f) e g) sono soppresse;

 

Pag. 18-19

                2) al comma 1, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:

 

            «h) società che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;

 

            i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.»;

 

            g) l'articolo 66 è così modificato:

            g) identica;

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

        «1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.»;

 

                2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

        «3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

 

                3) al comma 4, le parole: «, aventi sede legale in Italia,» sono soppresse;

 

            h) l'articolo 67 è così modificato:

            h) identica;

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

        «1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

 

            a) l'adeguatezza patrimoniale;

 

            b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

 

            c) le partecipazioni detenibili;

 

            d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

 

            e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.»;

 

Pag. 20-21

                2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

 

        «2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:

 

            a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;

 

            b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.

 

        2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;

 

                3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

        «3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65.»;

 

                4) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

 

        «3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti dei componenti il gruppo bancario.»;

 

            i) all'articolo 68, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

            i) identica;

        «3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.»;

 

            l) l'articolo 69 è così modificato:

            l) identica;

                1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Collaborazione tra autorità e obblighi informativi»;

 

Pag. 22-23

                2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

        «1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.»;

 

                3) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

 

        «1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:

 

            a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;

 

            b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);

 

            c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

 

        1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie.»;

 

            m) l'articolo 107 è così modificato:

            m) identica;

                1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        «2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.»;

 

Pag. 24-25

                2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

 

        «2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

 

            a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);

 

            b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.»;

 

                3) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

 

        «4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.»;

 

            n) dopo l'articolo 116, è inserito il seguente:

            n) identica.

        «Art. 116-bis (Decisioni di rating). - 1. La Banca d'Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari autorizzati a utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating interni che le riguardano. Gli oneri connessi alla comunicazione sono proporzionati all'entità del finanziamento.».

 

Articolo 2.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in attuazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE).

Articolo 2.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in attuazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE).

        1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Identico.

            a) l'articolo 6 è così modificato:

 

                1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controlli interni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie»;

 

                2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per

 

Pag. 26-27
la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.»;  

            b) l'articolo 7 è così modificato:

 

                1) al comma 2, dopo le parole: «lettera a)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio»;

 

            c) l'articolo 11 è così modificato:

 

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

        «1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:

 

            a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);

 

            b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:

 

                1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del risparmio;

 

                2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di gestione del risparmio.»;

 

                2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

 

        «1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.»;

 

            d) l'articolo 12 è così modificato:

 

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

        «1. La Banca d'Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, commi 1, lettera a), e 1-bis. Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare.»;

 

Pag. 28-29
                2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:  

        «1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.»;

 

                3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        «2. La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.»;

 

                4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

        «3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o la società di gestione del risparmio, nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.»;

 

                5) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

 

        «3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).»;

 

                6) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

        «5. La Banca d'Italia e la Consob possono, per le materie di rispettiva competenza:

 

            a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);

 

            b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).»;

 

                7) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

 

            «5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).».
 

Pag. 30-31
Articolo 3.
(Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti).
Articolo 3.
(Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti).

        1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è sostituito dal seguente:

        Identico.

        «Art. 14 (Protezione sociale). - 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione.».

 

Articolo 4.
(Misure conseguenti a pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee).

Articolo 4.
(Misure conseguenti a pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee).

        1. In esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee 19 dicembre 2006, in causa C-503/06, è sospesa l'applicazione della legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36.

        Identico.

Articolo 5.
(Agenzia nazionale per i giovani).

Articolo 5.
(Agenzia nazionale per i giovani).

        1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, è costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale.

        Identico.

        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita presso il Ministero della solidarietà sociale, che viene conseguentemente soppressa.  

Articolo 6.
(Disposizione finanziaria).

Articolo 6.
(Disposizione finanziaria).

        1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o minori entrate.

        Identico.


Pag. 32-33
        2. Per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quanto ad euro 300.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto ad euro 300.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli anni successivi all'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

Articolo 7.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 27 dicembre 2006.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Bonino, Ministro per le politiche europee.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Bianchi, Ministro dei trasporti.
D'Alema, Ministro degli affari esteri.
Mastella, Ministro della giustizia.
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Melandri, Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

 


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