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PDL 1133

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1133



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NESPOLI, CASTIELLO, AIRAGHI, CIRO ALFANO, AMORUSO, ANGELI, BARBIERI, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BONO, BRUNO, BRUSCO, CARLUCCI, CASTELLANI, CATANOSO, CESARO, CICCIOLI, CIRIELLI, COLUCCI, CONSOLO, GIORGIO CONTE, COSENZA, D'AGRÒ, DE CORATO, DI VIRGILIO, FABBRI, FALLICA, FERRIGNO, GREGORIO FONTANA, GAMBA, GIRO, HOLZMANN, JANNONE, LAMORTE, LENNA, LO MONTE, LO PRESTI, LUCCHESE, MANCUSO, MAZZOCCHI, MELE, MENIA, RICARDO ANTONIO MERLO, MIGLIORI, MILANATO, MINASSO, ANGELA NAPOLI, OSVALDO NAPOLI, PORCU, RAISI, ROMAGNOLI, SALERNO, SANZA, SILIQUINI, ULIVI, VALDUCCI, ZACCHERA

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di soppressione del turno di ballottaggio nelle elezioni del sindaco di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del presidente della provincia

Presentata il 14 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di riformare la normativa elettorale vigente nei comuni e nelle province, uniformandola ai sistemi in vigore per l'elezione delle altre assemblee rappresentative. L'anomalia principale, riscontrabile nella legislazione in questione, è da rintracciare nella previsione del doppio turno di ballottaggio, che riguarda le province ed i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti. Nessun'altra elezione si svolge, infatti, con il doppio turno: né quelle politiche, né quelle regionali. L'unica eccezione è stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni con più di 15.000 abitanti e per le province. Se si tiene conto che tra gli 8.103 comuni in cui è suddivisa l'Italia, poco più di 700 hanno
 

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più di 15.000 abitanti e le province sono 103, si comprende come il doppio turno e, quindi, l'eventualità del ballottaggio, più che essere una norma a valenza generale, risulta essere un freno per l'uniformità dei sistemi elettorali.
      Obiettivo della presente proposta di legge è dunque di uniformare i sistemi elettorali vigenti in Italia e rafforzare il bipolarismo e l'alternanza. Della normativa vigente restano le coalizioni e la possibilità di collegamento tra candidato a sindaco e le diverse liste che lo sostengono. Viene estesa anche ai comuni con più di 15.000 abitanti la impossibilità (ferma restando, invece, la possibilità di votare solo il candidato sindaco) del voto «disgiunto», così com'è presente nelle elezioni per il presidente della provincia. Questa opzione, tende a garantire l'omogeneità dell'espressione del voto. Difatti, l'elezione del sindaco è collegata ad un premio di maggioranza che rafforza le liste collegate. Non si ritiene opportuno difendere ancora una norma che, invece, comporta l'espressione di una volontà contradditoria - da una parte la scelta del candidato sindaco che si preferisce, dall'altra la lista di candidati diversa da quelle collegate al sindaco prescelto - che risulta essere una contraddizione in termini rispetto all'impostazione dell'intero sistema. Altra cosa, invece, è la possibilità di riconoscersi e di «votare» solo il candidato sindaco o presidente della provincia.
      Il doppio turno, oltre a rappresentare un'indubbia spesa aggiuntiva per le finanze pubbliche e un ostacolo per il corretto svolgimento dell'anno scolastico, è senza dubbio un motivo di inquinamento della competizione politica, perché determina una vera e propria contrattazione tra i candidati ammessi al ballottaggio e quelli esclusi, finalizzata ad assicurarsi maggiore sostegno elettorale al secondo turno. Il doppio turno favorisce, inoltre, il proliferare di candidature a sindaco motivate non dalla volontà di vincere l'elezione bensì solo da quella di «spendere» politicamente per il ballottaggio il consenso elettorale ottenuto al primo turno. Occorre, tra l'altro, considerare come l'affluenza dei votanti al secondo turno sia di gran lunga inferiore a quella che solitamente si registra al primo turno, con conseguente scarsa legittimazione elettorale del candidato che vince il ballottaggio.
      L'altro elemento di cambiamento, che la presente proposta di legge vuole introdurre, è relativo all'abolizione del voto «scollegato», cioè della possibilità di votare per un candidato a sindaco e per una lista che sostiene un altro candidato, per le ragioni sostenute, con l'estensione del meccanismo vigente per le elezioni provinciali. Si tratta di una facoltà riservata solo agli elettori dei comuni con più di 15.000 abitanti che contrasta, pertanto, con la restante normativa elettorale.
      Si sancisce, infine, l'esclusione dall'assegnazione dei seggi per le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi, estendendo anche a livello delle elezioni amministrative, lo sbarramento precedentemente in vigore per le elezioni della Camera dei deputati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 72. - (Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) - 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
      2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
      3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tale modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco.
      4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 2, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A

 

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parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

Art. 2.

      1. L'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 73. - (Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) - 1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
      2. Con la lista dei candidati al consiglio comunale, deve essere anche presentato il nome e il cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso, le liste devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
      3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi della comma 3 dell'articolo 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
      4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco.
      5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
      6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
      7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi.

 

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      8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essi appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
      9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
      10. Al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del medesimo comma 8.
      11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivi attribuiti al gruppo di liste collegate.
 

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      12. Compiute le operazioni di cui al comma 11, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista».

Art. 3.

      1. L'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 74. - (Elezione del presidente della provincia). - 1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.
      2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.
      3. All'atto di presentare la propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
      4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno, è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente

 

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parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
      5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi indicati ai periodi primo e secondo si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
      6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

Art. 4.

      1. All'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi»;

          b) al comma 8, le parole: «al primo turno» sono soppresse.


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