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PDL 1649

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1649



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPOTOSTI, FABRIS, SATTA, ROCCO PIGNATARO, MORRONE, DEL MESE, AFFRONTI, CIOFFI, ADENTI, D'ELPIDIO, GIUDITTA, PICANO, PISACANE, LI CAUSI

Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione

Presentata il 15 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In un contesto in cui una pletora di canali e di servizi tradizionali e innovativi, messi a disposizione dalla tecnologia, permette di arricchire e differenziare le modalità comunicative tra gli individui, le intercettazioni di telecomunicazioni, costituite dai servizi di voce e dati, e la loro gestione diventano sempre più un elemento cardine delle indagini giudiziarie.
      Non a caso il fenomeno delle intercettazioni ha riguardato, nel solo anno 2005, 131.200 richieste, 178.158 decreti emessi e, per la sola telefonia voce, 57.565 utenze e 87.154 punti di intercettazione. Un fenomeno che va dunque affrontato nella consapevolezza che le risorse economiche impegnate sono rilevantissime: nell'anno 2005 i costi per fatture emesse per intercettazioni ammontano a 53.088.525,84 euro, per l'acquisizione di tabulati a 20.551.599,10 euro e per il solo noleggio di apparati a 223.706.551,78 euro. La spesa che grava sul bilancio dello Stato ammonta, quindi, a 307.346.676,72 euro.
      Con la presente proposta di legge si propone di creare un sistema unico nazionale per la gestione centralizzata delle informazioni multimediali provenienti dalle intercettazioni effettuate da tutti gli operatori nazionali, sulla base di disposizioni giudiziarie e, segnatamente, l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un'Agenzia per la sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione. A tale Agenzia è attribuito il compito di promuovere, acquisire, gestire e memorizzare in modo centralizzato i dati e i contenuti provenienti dagli operatori al fine di metterli a disposizione e di permettere
 

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la loro fruizione da parte delle procure sia in tempo reale sia su richiesta. Nell'ambito delle procure, invece, dovranno essere previste tutte le funzionalità necessarie alla gestione, all'analisi e all'elaborazione delle indagini relative ai contenuti delle intercettazioni.
      L'istituzione di tale Agenzia permetterebbe la centralizzazione delle funzioni di gestione del sistema, ottimizzando i costi sia in termini di investimenti sia in termini di risorse necessarie, garantendo un maggiore livello di sicurezza, e inoltre offrendo, con la centralizzazione delle informazioni, la disponibilità di informazioni condivise che possano incrementare potenzialmente le sinergie nell'ambito delle indagini giudiziarie.
      Attualmente i singoli operatori di telecomunicazione (con la presente proposta di legge si intende, con il termine di operatore, sia un gestore di rete di telecomunicazione sia un fornitore di servizi INTERNET), sulla base dei decreti di disposizione o di proroga emessi dall'autorità giudiziaria, effettuano il monitoraggio delle linee specificate nel singolo decreto, collezionano ed elaborano i dati correlati alle comunicazioni e inoltrano all'autorità giudiziaria i corrispondenti contenuti. Gli operatori di telecomunicazione mantengono i dati disponibili per l'autorità giudiziaria per un periodo di tre mesi. Attualmente, alcune procure sono attrezzate per l'elaborazione delle intercettazioni mediante centri di ascolto anche di grandi dimensioni, nei quali gli operatori di polizia giudiziaria possono ascoltare e analizzare i contenuti delle intercettazioni, nell'ambito delle proprie indagini. Pur tuttavia le modalità e i processi di interoperabilità tra l'autorità giudiziaria e i singoli operatori, come pure le varie offerte di servizio, anche se simili, non sono oggi uniformi e automatizzate.
      All'articolo 1 la presente proposta di legge prevede l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione presso il Dipartimento per la sicurezza e la gestione dei dati di intercettazione del Ministero della giustizia.
      Come specificato dal comma 3 del medesimo articolo, il Dipartimento per la sicurezza e la gestione dei dati di intercettazione dovrà essere istituito entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 2 fornisce la definizione di operatore telefonico qualificandolo sia come un gestore di rete di telecomunicazione sia come un fornitore di servizi INTERNET, nonché le definizioni di «INTERNET service provider», «rete broadband» e «client» meglio specificate nel prosieguo della presente relazione.
      Compito dell'Agenzia è, ai sensi dell'articolo 3, quello di svolgere attività di supporto tecnico nei confronti del Ministero della giustizia e del Governo con l'intento di garantire condizioni di sicurezza più elevate nell'accesso e nella gestione dei dati che sono frutto di intercettazione.
      In particolare, all'articolo 3, comma 2, lettere da a) a g), sono elencate le attività mediante le quali l'Agenzia perviene a fornire un sistema unico nazionale che sia in grado di gestire, memorizzare e mettere a disposizione delle procure le informazioni relative alle intercettazioni telefoniche provenienti da tutti gli operatori italiani di rete fissa e mobile, al fine di mettere a disposizione e di permettere la fruizione di tali dati da parte delle procure sia in tempo reale sia su richiesta [lettera a)].
      In tal modo si garantisce un sistema unico che assicura la più assoluta sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione [lettera b)]; si consente di supportare velocemente le nuove tipologie di servizi erogati dagli operatori [lettera c)]; si ottimizzano i costi in termini di risorse necessarie, attraverso la centralizzazione delle funzioni di gestione del sistema e dei contenuti informativi in capo all'Agenzia, evitando inutili duplicazioni dei dati e delle infrastrutture all'interno delle singole procure [lettera d)].
      L'istituzione di un'Agenzia unica con tali competenze ha, poi, la conseguenza di incrementare le sinergie durante la fase delle indagini grazie alla possibilità di correlare, in modo automatizzato, le intercettazioni
 

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provenienti dagli operatori e dagli INTERNET service provider o fornitori d 'accesso (strutture od organizzazioni che offrono agli utenti l'accesso a INTERNET con i relativi servizi) e di potenziare i livelli di sicurezza grazie alla gestione centralizzata degli accessi e dell'audit [lettera e) e lettera f)].
      In questo modo si consente, dunque, la condivisione di indagini di pertinenza di diverse procure a livello circondariale, regionale e nazionale, con l'evidente conclusione di migliorare sensibilmente la collaborazione tra le diverse procure e abbattere i tempi che intercorrono nel trasmettere i dati da una procura all'altra [lettera g)].
      Alla condivisione delle informazioni si perviene utilizzando una rete di broadband (la quale consente una trasmissione simultanea dei dati per aumentarne l'effettiva velocità di trasmissione) e i personal computer delle procure come client, ovverosia come computer dotati di memoria e di capacità di elaborazione locale che utilizzano le risorse che i server mettono a loro disposizione [lettera g)].
      L'attività dell'Agenzia è resa nota al Parlamento mediante una relazione annuale, che la medesima invia alle Camere, sullo stato della sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione [lettera h)].
      Ulteriori compiti dell'Agenzia sono, poi, quello di redigere e di aggiornare con cadenza biennale il Piano nazionale della sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione [lettera i)]; quello di promuovere e di sviluppare la ricerca sulle tecniche di gestione di dati di intercettazione [lettera l)] e quello di promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore [lettera m)].
      L'articolo 4, comma 1, prevede l'emanazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      Il successivo comma 2 dispone che l'Agenzia si articola in due organi: il comitato direttivo [lettera a)] e la direzione generale [lettera b)]. Il comitato direttivo è composto dal Ministro della giustizia, che lo presiede, e dal Ministro delle comunicazioni o da un sottosegretario di Stato dallo stesso delegato [comma 3, lettere a) e b)]. La direzione generale (comma 4) risulta invece articolata in tre uffici dirigenziali [lettera a)] e in una segreteria per il comitato direttivo [lettera b)].
      Il comma 5 dell'articolo 4 prevede, infine, che il personale dell'Agenzia è costituito da ottanta unità provenienti dai ruoli organici dei Ministeri di cui al comma 3.
      L'articolo 5 dispone, al comma 1, che, dalla data di costituzione dell'Agenzia, le società che gestiscono la rete di telecomunicazione ad uso pubblico non possono dotarsi di apparecchiature finalizzate ad eseguire intercettazioni di telecomunicazioni, né creare condizioni per cui si possa procedere in alcun modo all'esecuzione delle stesse. Il successivo comma 2 stabilisce che la violazione di tali divieti è sanzionata con la revoca della concessione del servizio di telecomunicazione ad uso pubblico.
      Infine, gli articoli 6 e 7 stabiliscono rispettivamente che in sede di legge finanziaria si provvede annualmente allo stanziamento delle risorse da assegnare all'Agenzia e che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agenzia per la sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione).

      1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione, di seguito denominata «Agenzia».
      2. L'Agenzia ha sede in Roma, presso il Dipartimento per la sicurezza e la gestione dei dati di intercettazione del Ministero della giustizia, istituito ai sensi del comma 3.
      3. Presso il Ministero della giustizia, con decreto dello stesso Ministro da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Dipartimento per la sicurezza e la gestione dei dati di intercettazione di cui al comma 2.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «operatore telefonico»: il gestore di rete di telecomunicazione e il fornitore di servizi INTERNET;

          b) «INTERNET service provider»: la struttura o l'organizzazione che offre all'utente l'accesso a INTERNET con i relativi servizi;

          c) «rete broadband»: la rete di comunicazione che consente la trasmissione simultanea dei dati per aumentarne l'effettiva velocità di trasmissione;

          d) «client»: i computer dotati di memoria e di capacità di elaborazione locale che utilizzano le risorse messe a disposizione dai server.

 

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Art. 3.
(Attività dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia svolge attività di supporto tecnico nei confronti del Ministero della giustizia e, più in generale, del Governo, al fine di garantire condizioni di sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione.
      2. In particolare, l'attività di cui al comma 1 è finalizzata a fornire un sistema unico nazionale in grado di:

          a) gestire, memorizzare e mettere a disposizione delle procure le informazioni relative alle intercettazioni telefoniche, concernenti i servizi voce e dati, provenienti da tutti gli operatori italiani di rete fissa e mobile, al fine di mettere a disposizione e di permettere la fruizione di tali dati da parte delle procure sia in tempo reale sia su richiesta;

          b) garantire la più assoluta sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione;

          c) supportare tempestivamente le nuove tipologie di servizi erogati dagli operatori;

          d) ottimizzare i costi centralizzando le funzioni e i contenuti informativi con la finalità di evitare duplicazioni dei dati e delle infrastrutture all'interno delle singole procure;

          e) incrementare i livelli di sicurezza grazie alla gestione centralizzata degli accessi;

          f) incrementare le sinergie durante la fase dell'indagine grazie alla possibilità di correlare in modo automatizzato le intercettazioni provenienti da operatori e dagli INTERNET service provider;

          g) permettere la condivisione di indagini di pertinenza di diverse procure a livello circondariale, regionale e nazionale utilizzando una rete broadband e personal computer come client del sistema;

          h) predisporre, con cadenza annuale una relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione;

 

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          i) redigere e aggiornare con cadenza biennale il Piano nazionale della sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione;

          l) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di gestione dei dati di intercettazione;

          m) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Art. 4.
(Funzionamento dell'Agenzia).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.
      2. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il comitato direttivo;

          b) la direzione generale;

      3. Il comitato direttivo dell'Agenzia è composto da:

          a) il Ministro della giustizia, che lo presiede;

          b) il Ministro delle comunicazioni o un sottosegretario di Stato dallo stesso delegato.

      4. La direzione generale dell'Agenzia è costituita da:

          a) tre uffici dirigenziali;

          b) una segretaria per il comitato direttivo di cui alla lettera a) del comma 2.

      5. Il personale dell'Agenzia è costituito da ottanta unità provenienti dai ruoli organici dei Ministeri della giustizia e delle comunicazioni.

 

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Art. 5.
(Divieti).

      1. Dalla data di costituzione dell'Agenzia le società che gestiscono la rete di telecomunicazione ad uso pubblico non possono dotarsi di apparecchiature finalizzate ad eseguire intercettazioni di telecomunicazioni e non possono creare condizioni per cui si possa procedere in alcun modo all'esecuzione delle stesse.
      2. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è sanzionata con la revoca della concessione del servizio di telecomunicazione ad uso pubblico.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. In sede di legge finanziaria, si provvede annualmente allo stanziamento delle risorse da assegnare all'Agenzia per il suo funzionamento.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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