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PDL 2019

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2019



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TUCCI

Modifica dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286, recante disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale

Presentata il 4 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'emissione dei certificati di idoneità al maneggio delle armi è compito delle sezioni di tiro a segno nazionale; sotto la propria responsabilità, il presidente rilascia il certificato comprovando che il socio-candidato è idoneo al maneggio delle armi avendo superato il corso di lezioni di tiro. Il direttore o l'istruttore di tiro svolge il corso di lezioni di tiro nel rispetto delle norme dettate dall'Unione italiana di tiro a segno (UITS) e, alla fine, sottoscrive la scheda di tiro e per alcune categorie di soci anche il libretto di tiro personale, che attestano la partecipazione alle lezioni ed il superamento dei risultati minimi prescritti.
      La presente proposta di legge intende modificare le disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, sostituendo integralmente l'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286.
      La modifica dell'articolo 1, comma 1, della suddetta legge è tesa ad eliminare l'obbligatorietà dell'iscrizione e della frequenza presso una sezione di tiro a segno nazionale (TSN).
      Con detta modifica si vuole eliminare un contributo oneroso che non ha nulla a che fare con la frequenza ai corsi di tiro, indispensabili per ottenere la certificazione di idoneità al maneggio e non all'uso delle armi.
      In base alla normativa vigente, il certificato di idoneità all'uso delle armi è rilasciato al socio della sezione di tiro a segno nazionale che abbia superato il corso di lezioni regolamentari di tiro.
      Per ottenere il rilascio del certificato, attualmente il candidato deve:

          essere socio della sezione;

          avere seguito e superato il corso di lezioni regolamentari di tiro a segno;

          avere pagato i corrispettivi previsti.

      Tuttavia, per la frequenza ai corsi non è necessaria un'iscrizione onerosa presso

 

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la sezione, ma è sufficiente una semplice prenotazione. Si verifica che, a fronte di un servizio, assai remunerativo per le sezioni, poiché il costo si aggira intorno ai 180-200 euro pro capite (e si ricordi che, per legge, i vigili giurati, i vigili urbani e simili sono tenuti a tre corsi di tiro l'anno), il lavoratore è costretto al pagamento di un ulteriore tributo quale è quello dell'iscrizione obbligatoria.
      Se si evidenzia che solo la legge n. 286 del 1981 obbliga il richiedente ad iscriversi presso gli enti suddetti, mentre tutti gli enti pubblici o privati rilasciano documentazioni o certificazioni previsti per legge dietro la presentazione di una semplice richiesta e con l'eventuale pagamento delle sole spese relative, risulta ingiustificato il regime di monopolio esercitato dalle sezioni di tiro a segno nazionale.
      La ratio che è alla base della modifica proposta è quella di eliminare un contributo forzoso che nulla ha a che fare con i corsi di tiro, che vengono pagati a parte. Gli unici a trarre beneficio dalle somme versate sono le sezioni di tiro a segno nazionale e l'UITS.
      La norma vuole far fronte, inoltre, ad una disparità di trattamento dei soci d'obbligo, sia nelle sezioni in cui risultano obbligatoriamente iscritti, sia rispetto all'organo centrale l'UITS, che si appropria di un quarto delle somme di iscrizione. Nello statuto sezionale, infatti, i soci d'obbligo non hanno diritto alcuno, ma soltanto doveri. Non hanno diritto al voto per le elezioni dell'UITS né possono essere eletti. Nelle elezioni dei consigli direttivi sezionali hanno diritto ad un solo voto contro i quattro di altre categorie di iscritti, pur costituendo oltre l'80 per cento degli iscritti complessivi, ma non possono candidarsi e quindi non possono entrare a fare parte dei consigli direttivi sezionali. I soci d'obbligo, non avendo loro rappresentanti negli organi dell'UITS e delle sezioni, non possono esercitare nessuna azione di controllo sulla gestione dei loro proventi e comunque sulla corretta contabilità di amministrazione. Non hanno diritto alcuno, ma, ciononostante, possono essere soggetti a provvedimenti disciplinari.
      La nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 286 del 1981 che qui si propone precisa che anche per coloro che non abbiano prestato servizio presso le Forze armate dello Stato, ai fini della richiesta del porto d'armi per caccia o per uso personale e del conseguimento del certificato di idoneità al maneggio delle armi (non all'uso), resta valido quanto previsto nel comma 1, come modificato, vale a dire la non obbligatorietà dell'iscrizione e della frequenza.
      Detta precisazione è opportuna perché per tale categoria di lavoratori l'iscrizione obbligatoria non ha alcun senso, dal momento che una volta frequentato il corso, della durata massima di tre giorni, ed ottenuta la relativa certificazione, viene a cessare qualsiasi rapporto tra l'utente e la sezione.
      Nel comma 3, di nuova introduzione, si precisa che i corsi annuali di lezioni regolamentari di tiro a segno possono anche essere organizzati e svolti nell'ambito degli enti stessi, pubblici o privati; ciò al fine di impedire un ingiustificato regime di monopolio nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi di tiro propedeutici al rilascio della certificazione di idoneità al maneggio delle armi. Con la disciplina proposta con il comma 3 si vuole dare la possibilità agli enti pubblici o privati di organizzare, al loro interno, corsi di tiro, utilizzando dipendenti particolarmente esperti muniti di licenza rilasciata dal sindaco, come avviene per le sezioni di tiro a segno nazionale, a norma dell'articolo 163, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
      2. Ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato devono conseguire un certificato di idoneità al maneggio delle armi presso una sezione di tiro a segno nazionale.
      3. Per i soggetti di cui al comma 1, i corsi annuali di lezioni regolamentari di tiro a segno possono essere organizzati e svolti nell'ambito degli enti stessi, pubblici o privati. Gli istruttori e i direttori di tiro, scelti tra le professionalità esistenti, devono essere muniti dell'apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune di residenza ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».


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