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PDL 2061

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2061



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'IPPOLITO VITALE

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e artistico dei comuni della costiera calabrese

Presentata il 13 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La Calabria presenta uno sviluppo costiero di circa 740 chilometri e una fisiografia del litorale variabile, con le spiagge (615 chilometri circa) che prevalgono sulla costa alta (125 chilometri circa).
      Sul versante tirrenico sono ubicate le grandi spiagge sabbiose della Piana di Gioia Tauro, di Sant'Eufemia, di Scalea, che trovano sviluppo lungo le pianure costiere situate in corrispondenza della parte terminale rispettivamente dei fiumi Mesima e Petrace, del fiume Amato e del fiume Lao.
      Spiagge ciottolose sono localizzate in prevalenza lungo la porzione di litorale ionico che si affaccia sul golfo di Taranto. Su entrambi i versanti si rinvengono, altresì, numerose e variamente distribuite, sottili spiagge sabbiose alimentate dalle fiumare.
      I litorali con costa alta sono concentrati, per il versante Tirrenico, lungo il promontorio di Capo Vaticano e nel tratto tra Palmi e Scilla; per il versante ionico, a sud di Crotone, nel tratto compreso tra il Santuario Hera Lacinia e Le Castella e nei pressi di Soverato.
      Il litorale, da decenni, è sottoposto ad intensi fenomeni di arretramento della linea di costa, dovuto in larga parte alla forma naturale della costa, all'azione del moto ondoso incidente e all'amplificarsi dei fenomeni a causa dei numerosi interventi antropici.
      Le cause dell'erosione, ormai note, sono da imputare sia a fattori naturali sia all'attività antropica che si attua non solo sulle coste, ma anche lungo i bacini idrografici che le sottendono. Fra le cause antropiche di erosione dei litorali, determinanti appaiono le opere realizzate sulla costa; tra queste sono da citare i porti, i pennelli alle foci dei fiumi e le strutture generalmente poste a difesa dei litorali, che hanno incentivato l'erosione nelle
 

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spiagge limitrofe, a causa della diversa distribuzione dell'energia del moto ondoso incidente.
      Per bloccare tale erosione sono stati eseguiti numerosi interventi, spesso inefficaci o addirittura perturbativi dell'equilibrio delle spiagge, producendo tra l'altro effetti negativi sull'ambiente, contrastando così con la naturale esigenza di fruibilità delle coste.
      Le modificazioni subite dalle aree costiere calabresi per effetto dei fenomeni di erosione hanno da tempo destato serie preoccupazioni per il rischio che essi comportano sia per gli insediamenti umani e per le strutture turistiche sia per le grandi infrastrutture di trasporto, quali la strada statale 18 e la linea ferroviaria tirrenica.
      L'entità dei danni ripetutamente arrecati è rilevante e tale da determinare, tra l'altro, l'emissione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
      Una ricerca avviata per il Tirreno cosentino nell'ambito di una borsa di studio della regione Calabria ha stimato che nel trentennio dal 1954 al 1986 l'erosione ha raggiunto punte stimate di oltre 250 mc/m. In termini di erosione costiera è invece sufficiente ricordare questi dati: elevato rischio di erosione per 25 comuni nella provincia di Catanzaro, per 37 comuni nella provincia di Cosenza, per 8 comuni nella provincia di Crotone, per 37 comuni nella provincia di Reggio Calabria e per 9 comuni nella provincia di Vibo Valentia, per un totale di 116 comuni.
      Inoltre le tradizioni di civiltà, unitamente alle opere che ne testimoniano il livello, meritano di essere conservate attraverso il recupero e la tutela dell'ambiente in cui sono fiorite.
      L'abbandono delle coltivazioni a mezza costa, la piromania dolosa, l'urbanizzazione selvaggia, la caduta del livello di salvaguardia, gli scarichi a mare e il traffico a motore hanno prodotto un dissesto idrogeologico ed ambientale che minaccia seriamente l'economia di zona e condiziona pesantemente la possibilità di recupero delle aree contaminate. La regione ed i comuni si trovano a fronteggiare una situazione di gran lunga superiore alle proprie possibilità di bilancio.
      Per salvare la costa calabrese e riportarla alle condizioni che merita occorre, pertanto, che il recupero del dissesto idrogeologico e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico ed artistico dei territori diventino obiettivo di interesse nazionale e, come tale, siano tutelati. In tale direzione si muove la presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Il recupero del dissesto idrogeologico e la valorizzazione del patrimonio ambientale storico e artistico dei territori dei comuni della costiera calabrese sono obiettivi di interesse nazionale.

Art. 2.
(Accordo di programma).

      1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove un accordo di programma con la regione Calabria, con le province, con i comuni e con gli enti pubblici economici interessati per la definizione di un progetto globale e di un piano pluriennale per il sostegno e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
      2. Il progetto globale e il piano pluriennale di sostegno definiti dall'accordo di programma di cui al comma 1 devono, tra l'altro, prevedere interventi programmatici, normativi e progettuali per il conseguimento delle seguenti finalità:

          a) preservazione delle condizioni socio-ambientali favorevoli ad uno sviluppo sostenibile degli insediamenti umani con riferimento alla tutela della salute mediante attivazione di presìdi sanitari;

          b) concessione di agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio, artistico e monumentale;

 

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          c) sviluppo e valorizzazione commerciale dei prodotti tipici e delle produzioni agricole tradizionali;

          d) promozione e valorizzazione commerciale delle attività turistiche, artigianali e dell'artigianato d'arte;

          e) difesa e miglioramento del patrimonio boschivo e della macchia mediterranea;

          f) interventi per contrastare l'erosione delle coste;

          g) realizzazione di opere per la difesa del suolo;

          h) realizzazione di interventi di recupero e di sviluppo della viabilità ordinaria ed alternativa alla strada statale 163.

      3. Con l'accordo di programma di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di coordinamento e di gestione degli interventi, ivi compresi quelli economici, finalizzati al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 e dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3.
(Disposizioni per i comuni).

      1. Ai fini della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti tra i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché della qualificazione dell'offerta turistica, i medesimi comuni possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della qualità della vita.
      2. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi con la partecipazione della regione Calabria, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti legittimati a intervenire nel progetto amministrativo,

 

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per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistici di cui al citato comma 1 del presente articolo con particolare riguardo:

          a) alla predisposizione di un memorandum di intesa tra i soggetti pubblici interessati;

          b) alla definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione dei percorsi storici e turistici;

          c) al recupero della sentieristica e della antica viabilità di collegamento tra i maggiori nuclei di interesse storico;

          d) alla ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

          e) all'elaborazione sistematica dei progetti esecutivi nell'ambito del programma pluriennale di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di 25.822.845 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        


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