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PDL 2062

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2062



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'IPPOLITO VITALE

Norme di disciplina del turismo rurale

Presentata il 13 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il mondo rurale costituisce una realtà viva e dinamica. I territori rurali costituiscono gran parte del nostro Paese e rappresentano spazi di attività e di innovazione in cui sono radicate la diversità culturale e gran parte del patrimonio naturale e storico.
      Tenuto conto dell'importanza di questo patrimonio, che testimonia il codice genetico della nostra identità, preservare la vitalità dei territori rurali rappresenta una necessità fondamentale.
      Le iniziative che mirano ad incentivare lo sviluppo rurale, volte al sostegno delle attività e dei mestieri in via di estinzione, i finanziamenti per il potenziamento dei rimboschimenti e gli interventi per l'agricoltura ecocompatibile possono accrescere la loro efficacia se si riuscirà ad armonizzare fattori diversi quali l'economia territoriale, l'ambiente e il paesaggio e la cultura tradizionale, componendo in una unità organica elementi a prima vista eterogenei. L'opportunità di introdurre la dimensione culturale nei progetti di sviluppo nasce dalla constatazione che uno sviluppo che preveda la sostenibilità come condizione qualificante non può prescindere dalla valorizzazione della cultura locale, perché essa ne costituisce una componente importante e forse la sua stessa base. A sua volta la cultura locale trova nella memoria storica del territorio uno degli aspetti fondanti.
      Nella convinzione dell'importanza di conservare tale memoria a fronte dei mutamenti impressi dall'economia occorre, dunque, tutelare e valorizzare beni culturali quali, ad esempio, il patrimonio costituito dai toponimi - elemento basilare del «racconto identitario» dei luoghi - e dalle attività rurali a minaccia di estinzione, quei «mestieri dimenticati» in seguito al definitivo tramonto dell'economia tradizionale e alla conseguente evanescenza dei tratti caratteristici del mondo agricolo che hanno comportato, com'è noto, la contrazione e l'impoverimento di
 

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un bagaglio di conoscenze ricco e variegato nel quale affondano le radici stesse delle nostre cultura e identità. Il dipartimento «Studi storici e geografici» dell'università di Firenze, da anni impegnato in ricerche geostoriche e geotoponomastiche, può dare il proprio contributo nell'allestimento di banche dati relative sia alla terminologia del mondo rurale tradizionale, ormai desueta, ma in buona parte sopravvissuta a livello microtoponomastico, sia ai numerosi mestieri e attività ancora praticati alla metà del '900, che il cosiddetto «progresso» ha fatto scomparire o quasi.
      La promozione delle suddette iniziative vuole offrire elementi sia di crescita economica sia di presa di coscienza, soprattutto a chi, come i giovani, è totalmente immerso in un mondo urbano e globalizzato, ormai del tutto estraneo all'esperienza connessa al lavoro sapiente e tenace di chi, ad esempio, costruiva terrazzamenti (un tempo elemento caratteristico del paesaggio rurale toscano), filava in casa tessuti, costruiva le ruote dei carri, modellava attrezzi delle più varie specie, servendosi per lo più di materiali forniti dall'ambiente locale, trasformandoli in utensili e in oggetti utili e belli al tempo stesso.
      Il mondo rurale è un mondo multifunzionale. La multifunzionalità dell'agricoltura si concretizza in un'attività che va oltre la produzione di beni agricoli e agro-alimentari e si collega a molteplici funzioni connesse all'attività agricola quali:

          1) la tutela ambientale;

          2) il recupero del patrimonio edilizio rurale locale;

          3) la conservazione e la trasmissione di cultura locale e tradizionale;

          4) la riscoperta di antichi mestieri;

          5) la produzione di prodotti tipici e le manifatture artigianali.

      Nell'Unione europea, ad esempio, l'agricoltura contribuisce alla tutela, alla cura e alla valorizzazione dei paesaggi, considerato che i sentieri nelle aree rurali, i boschi e gli altri elementi del paesaggio e del patrimonio rurale hanno una vocazione ricreativa in piena espansione.
      L'attività agricola contribuisce anche alla tutela dell'ambiente, in quanto favorisce la salvaguardia della biodiversità, la gestione integrata dei biotopi, nonché la conservazione del suolo e della qualità delle risorse idriche. Essa consente anche di prevenire taluni rischi naturali mediante, ad esempio, determinati tipi di sottobosco o i pascoli utilizzati per limitare l'estensione degli incendi, la manutenzione degli argini dei torrenti, le opere di piccola ingegneria idraulica o il ripristino di siepi.
      Poiché l'attività agricola è legata innanzitutto alla terra, essendo in primo luogo un'azione sull'ambiente naturale, vi è un nesso diretto tra agricoltura e ambiente. Del resto è stato scientificamente provato che nell'Europa rurale il lavoro dei campi realizzato da decenni, e sovente da secoli, ha prodotto ecosistemi specifici e particolarmente ricchi, che sarebbero irrimediabilmente minacciati in caso di abbandono dell'agricoltura.
      L'agricoltura svolge, inoltre, una propria funzione nello sviluppo delle zone rurali, in particolare nelle zone dove l'attività agricola continua a rappresentare uno dei pilastri dell'economia locale. Esercitando una fortissima influenza sul territorio e garantendo la continuità di talune pratiche, l'agricoltura ha un ruolo essenziale nell'assetto del territorio e nella tutela dei beni e delle tradizioni culturali (conservazione di antichi edifici rurali e salvaguardia di competenze concrete quali, ad esempio, le tecniche tradizionali per la fabbricazione dei prodotti tipici). Sono questi gli aspetti salienti della stretta correlazione tra attività agricola e sviluppo rurale: il significato della multifunzionalità dell'agricoltura si esprime concretamente solo nella capacità di sinergia tra attività agricola e sviluppo rurale, secondo il modello rurale europeo.
      Possono essere create e agevolate nuove capacità competitive dello spazio rurale attraverso politiche di intervento pubblico.

 

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      La valorizzazione e la conservazione del paesaggio rurale si rivelano un progetto strategico, che vede coinvolte le autorità pubbliche e le comunità locali.
      Nell'attuale politica comunitaria notevoli sono le iniziative volte a promuovere un'agricoltura orientata alla qualificazione ambientale e alla cura degli spazi rurali, anche se è solo recente l'attenzione all'ambiente rurale nell'Europa occidentale.
      Il 20 ottobre 2000, a Firenze, in occasione della conferenza ministeriale sulla protezione del paesaggio, l'Italia ha sottoscritto, con altri diciassette Stati membri, la Convenzione europea del paesaggio, adeguandosi alle linee di intervento europee e comunitarie, e ha successivamente provveduto alla sua ratifica con la legge 9 gennaio 2006, n. 14.
      Un valido ruolo nel quadro della rivalutazione e del potenziamento della realtà rurale può essere svolto, nel senso precedentemente richiamato, dal turismo rurale. Distinto dall'agriturismo propriamente detto, esso abbraccia una più ampia gamma di interventi, cui possono partecipare le imprese cosiddette «agricole», incentivate e aiutate da un'adeguata normativa, volti alla valorizzazione del territorio, nonché al recupero e alla valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico che caratterizza le nostre campagne.
      La presente proposta di legge muove da una definizione di ruralità in senso positivo, vista come una realtà ricca delle potenzialità esposte, che esprime le oggettive necessità e le risorse multifunzionali dei territori rurali, in cui sono integrate le diverse attività connesse sopra descritte.
      In tale contesto non può muoversi l'impresa agricola come definita da una interpretazione restrittiva dell'articolo 2135 del codice civile. È necessario che il concetto di impresa agricola sia riletto in una chiave innovativa, che tenga conto delle più recenti indicazioni di diritto comunitario, in conformità di un'idea di impresa polifunzionale, attraverso regimi di specialità che pongano l'interesse sull'intero territorio agricolo, sul ruolo multifunzionale dell'agricoltura e sul rapporto sempre più stretto con l'ambiente. Queste sono le sfide e insieme gli obiettivi, dell'impresa agricola italiana.
      Il codice civile, al citato articolo 2135, definisce l'impresa agricola mettendo in relazione un soggetto con lo svolgimento di un'attività. Le leggi di riforma agraria introdussero la piccola proprietà contadina e restrinsero i benefìci per l'accesso alle assegnazioni di terre ai possessori di requisiti calcolati sui parametri del fabbisogno, delle giornate di lavoro e del rapporto tra ettaro e coltura e applicati limitatamente al nucleo familiare. Gli stessi criteri valgono tuttora, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, prorogato anno per anno, per scontare la minima imposta di registro negli acquisti di terreno (1 per cento). Ad essi si uniformano più o meno le successive norme per l'inquadramento previdenziale e assistenziale dei coltivatori diretti.
      Anche la qualifica di coltivatore diretto è variegata e si riferisce a una molteplicità di definizioni diverse. Nel diritto agrario sono contemplate le figure dell'affittuario coltivatore diretto ai fini delle proroghe dei patti agrari, cui si aggiunge il confinante coltivatore diretto nell'esercizio del diritto di prelazione. A tali figure si affianca, poi, quella del produttore diretto abilitato a vendere i propri prodotti oltre che in azienda anche in luoghi di pubblico mercato previa autorizzazione del sindaco e godendo di spazi dedicati (legge 9 febbraio 1963, n. 59, e legislazione sul commercio ambulante).
      Quanto poi alla complicata materia fiscale, a seconda che si tratti di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto o di imposta di registro, sono diversi i certificati da produrre per ottenere le agevolazioni o per dimostrare le relative situazioni di diritto, e parimenti differenziati sono i percorsi burocratici per ottenerli.
      Esistono ulteriori differenti definizioni quando si tratta della qualifica di operatore agrituristico o di utente di motori agricoli.
      A fronte di una così complicata e poco uniforme realtà economico-sociale occorre, infine, fare riferimento alla più agile normativa europea. Il diritto europeo, infatti,
 

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non distingue più le diverse categorie di imprenditore: Agenda 2000, con i regolamenti sul sostegno allo sviluppo rurale, ha spostato l'attenzione su che cosa si fa e su quale sia l'attività del soggetto imprenditore, piuttosto che sul soggetto stesso. L'Unione europea ha eliminato qualsiasi definizione soggettiva, introducendo il concetto di azienda efficiente come meritevole di aiuti alla competitività.
      Nel quadro così delineato va ad inserirsi la presente proposta di legge, che intende proprio definire e precisare il concetto di polifunzionalità che caratterizza la dimensione operativa dell'impresa che si trova ad operare nel turismo rurale. La necessità di operare l'illustrata riqualificazione del settore rurale nasce non solo dalle considerazioni tecniche svolte, ma anche dalla valutazione dei benefìci in termini occupazionali e di sviluppo che ricadrebbero positivamente sul territorio.
      All'articolo 1 della presente proposta di legge sono illustrate le finalità di sostegno e di promozione di un turismo rurale multiattivo che si intendono perseguire al fine di rilanciare l'economia delle regioni italiane.
      All'articolo 2 sono indicate le zone considerate adatte allo svolgimento del turismo rurale, affidando ai Ministeri competenti le opportune valutazioni e determinazioni.
      All'articolo 3 è data una definizione di attività di turismo rurale e sono individuate le caratteristiche dell'impresa rurale, che è tale non in base a un mero criterio di collocazione, ma in base al fatto che lo spazio rurale costituisce componente essenziale dell'impresa, della sua attività e delle sue risorse, attraverso attività che si concretizzano in forme di accoglienza e di ricettività che utilizzano le risorse esistenti, naturali, culturali ed edilizie, nel rispetto delle connotazioni proprie dei singoli territori.
      All'articolo 4 sono individuate alcune categorie di imprese che rientrano nella definizione dell'articolo 3.
      L'articolo 5, al fine di regolamentare in modo più adeguato la materia, istituisce un elenco di competenza regionale per gli operatori del settore.
      L'articolo 6 prevede le modalità per il rilascio delle licenze.
      L'articolo 7 opera un rinvio agli statuti delle regioni e delle province autonome.
      All'articolo 8 sono dettate le disposizioni finali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato promuove e sostiene l'economia e le produzioni rurali, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea e del piano agricolo nazionale, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.
      2. La presente legge promuove la riqualificazione del turismo rurale, anche mediante la disciplina e la valorizzazione di forme originali e polifunzionali di turismo nelle aree rurali, al fine di favorire e di agevolare il recupero del patrimonio edilizio, la valorizzazione delle diverse e peculiari risorse e tradizioni che appartengono al patrimonio naturale e culturale di ciascun territorio e la creazione di nuova occupazione.

Art. 2.
(Zone di turismo rurale).

      1. Le aree montane, le aree interne ai parchi e alle riserve, le aree contigue alle aree protette ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comunque destinate ad attività agricola sono considerate zone di turismo rurale.
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali, sono individuate le aree da considerare rurali ai fini della presente legge.

 

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Art. 3.
(Definizione di turismo rurale).

      1. La qualificazione «rurale» definisce una determinata connotazione propria di un territorio e non esclusivamente attività strettamente agricole.
      2. Nell'ambito del turismo rurale operano imprenditori, non esclusivamente agricoltori, che svolgono una vasta gamma di attività, complementari all'agricoltura, volte all'uso integrato delle diverse risorse naturali, culturali e sociali disponibili in un determinato territorio, ivi comprese quelle:

          a) di ricezione e di ospitalità, di costruzione o trasformazione di piccoli alberghi, di ristrutturazione di alloggi rurali nonché di organizzazione di terreni per campeggio o per caravanning;

          b) di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande;

          c) di commercializzazione diretta di prodotti agroalimentari propri e di artigianato artistico e tradizionale;

          d) di creazione e di sviluppo di servizi comuni o di organismi che esercitino la promozione, la pubblicità, l'animazione turistica e la gestione coordinata delle capacità di accoglienza;

          e) di messa in opera di attrezzature e di infrastrutture per lo sviluppo del turismo, comprese attività ricreative e culturali;

          f) di sviluppo delle imprese di trasporto al fine di assicurare più agevoli collegamenti tra le diverse zone turistiche interne, litoranee e di bacini turistici consolidati.

Art. 4.
(Tipologia degli esercizi).

      1. Il turismo rurale può essere svolto, nel rispetto della normativa vigente, anche

 

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dai soggetti che gestiscono le seguenti attività:

          a) esercizi alberghieri;

          b) esercizi extra-alberghieri;

          c) esercizi agrituristici gestiti dall'imprenditore agricolo attraverso l'utilizzazione dell'azienda di sua proprietà, che continua ad avere come attività principale la coltivazione del fondo, la silvicoltura o l'allevamento del bestiame;

          d) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 287;

          e) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione di supporto ad attività didattiche all'aria aperta e per il tempo libero;

          f) attività ricettive a conduzione familiare, finalizzate all'erogazione del servizio di alloggio e di prima colazione, denominate «bed and breakfast rurale», esercitate da persone fisiche attraverso l'utilizzazione delle strutture rurali di loro proprietà.

      2. È competenza delle regioni stabilire i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di bed and breakfast rurale e individuare i comuni nei cui territori può essere svolta tale attività, nonché gli edifici adatti all'esercizio di essa, agevolando eventuali interventi di recupero e di ristrutturazione del patrimonio edilizio rurale esistente.

Art. 5.
(Elenco regionale).

      1. Le regioni istituiscono, con propria legge, appositi elenchi degli operatori del turismo rurale.

Art. 6.
(Rilascio di licenze).

      1. Allo scopo di valorizzare e di promuovere economicamente le aree svantaggiate,

 

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gli enti locali competenti rilasciano con procedura d'urgenza licenze ed autorizzazioni per l'esercizio delle attività del turismo rurale di cui all'articolo 4, comma 1.
      2. L'eventuale sospensione e revoca delle licenze e delle autorizzazioni di cui al comma 1 sono di competenza delle regioni.
      3. Gli operatori del turismo rurale iscritti negli elenchi di cui all'articolo 5 possono accedere ai contributi finanziari previsti da leggi regionali e da norme comunitarie.

Art. 7.
(Regioni a statuto speciale e province autonome).

      1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 8.
(Disposizioni finali).

      1. Il turismo rurale, quale attività di uso integrale delle risorse, rientra tra quelle sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale di cui al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, nonché tra quelle sostenute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2615/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità.
      2. Il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta con proprio decreto, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative norme di attuazione.


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