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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2082 |
1) dividere (ed è l'opzione scelta dalla presente proposta di legge) il reddito imponibile lordo per un coefficiente pari ad 1 più il tasso di inflazione registrato nell'anno di competenza. Calcolare, poi,
2) indicizzare ogni anno, moltiplicandoli per il coefficiente citato, i limiti degli scaglioni di reddito imponibile, l'ammontare delle deduzioni e delle detrazioni ed i parametri che concorrono a definire le deduzioni a cui il contribuente ha diritto.
Pur presentando gli stessi risultati, deflazionare il reddito è più semplice e più immediato.
Introdurre correttivi automatici al fiscal drag, quindi, non essendo tecnicamente difficile, non dovrebbe essere un problema per il legislatore, che però fino ad oggi ha scelto la strada di procedere a revisioni periodiche delle aliquote, dei limiti di reddito, delle deduzioni e delle detrazioni.
Di fatto ci si è serviti del fiscal drag per alzare «silenziosamente» il prelievo e la pressione fiscale media.
Probabilmente è politicamente più premiante concedere revisioni periodiche delle aliquote che riconoscere, con l'introduzione di un meccanismo automatico, che il sistema fiscale è distorto e che scarica sui redditi a imposta progressiva il peso del risanamento del bilancio dello Stato.
Si ritiene che occorre voltare pagina: più controllo della spesa pubblica, lotta all'evasione fiscale, chiarezza nel rapporto con il fisco. E se si deve chiedere un sacrificio ai cittadini lo si faccia in modo chiaro e trasparente.
1. Al fine di neutralizzare gli effetti della pressione fiscale prodotti dall'inflazione e non rispondenti a incrementi reali di reddito, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio di ogni anno, indica un coefficiente correttivo dei valori nominali del reddito imponibile lordo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
2. Il coefficiente di cui al comma 1 si ottiene sommando al valore numerico di una unità il tasso di inflazione registrato nell'anno di competenza.
3. Il debito di imposta lordo è determinato sulla base del reddito imponibile lordo ai fini dell'IRPEF diviso per il coefficiente di inflazione di cui al comma 2; l'imposta lorda calcolata sul reddito così deflazionato è moltiplicata per il medesimo coefficiente di inflazione.
4. Il reddito imponibile lordo deflazionato, ottenuto dividendo il reddito imponibile lordo per il coefficiente di inflazione di cui al comma 2, costituisce la base imponibile lorda per il calcolo delle deduzioni, delle detrazioni e degli assegni familiari spettanti al contribuente ai fini dell'IRPEF.
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