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PDL 1977

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1977



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TASSONE, ADOLFO, CIRO ALFANO, BARBIERI, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CESA, CIOCCHETTI, COLUCCI, COMPAGNON, D'AGRÒ, D'ALIA, DE LAURENTIIS, FRANCESCO DE LUCA, DELFINO, DIONISI, FORLANI, FORMISANO, GALLETTI, GRECO, LO MONTE, LUCCHESE, MARCAZZAN, MARTINELLO, MAZZARACCHIO, MAZZOCCHI, MAZZONI, MEREU, NESPOLI, OPPI, PERETTI, PISACANE, ROMANO, RONCONI, RUVOLO, SANZA, TABACCI, TUCCI, VIETTI, VOLONTÈ, ZINZI

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di istituzione dell'Agenzia nazionale dei trasporti terrestri

Presentata il 23 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Agenzia nazionale dei trasporti terrestri, che la presente proposta di legge intende istituire, ha la finalità di affrontare in modo sistematico e organico le problematiche relative al settore dei trasporti terrestri. Attraverso l'istituzione del nuovo organismo si potrà realizzare uno snellimento delle attuali strutture amministrative e una conseguente maggiore efficienza delle procedure precedentemente adottate dal Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. Il tutto allo scopo di garantire una mobilità su terra sicura e sostenibile.
      L'Agenzia, ferme restando le funzioni del Ministero dei trasporti in materia di informazione, programmazione, indirizzo, coordinamento e rapporti internazionali relativamente al settore dei trasporti terrestri, svolge funzioni tecnico-operative e ha poteri ispettivi, di controllo, di regolazione tecnica e di formulazione di proposte e di pareri tecnici agli organi competenti, in materia di circolazione e di sicurezza stradale, di autotrasporto di persone e di cose, di sicurezza del sistema ferroviario
 

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nazionale e dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.
      L'Agenzia, sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti e con sede in Roma, oltre alle competenze nelle materie citate, può fornire, su base convenzionale e dietro corrispettivo, servizi di contenuto tecnico-operativo e gestionale alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta, nelle materie di sua competenza.
      Con separati regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvederà alla definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e all'adozione dello statuto, nonché alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e alla determinazione delle relative modalità di nomina. Sono inoltre definite le modalità di trasferimento del personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti, nonché da altre amministrazioni ed enti, la ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dei trasporti e il conseguente riassetto delle strutture del medesimo Ministero, prevedendo, senza ulteriori oneri, apposite strutture preposte alla programmazione e alla sicurezza. Inoltre si provvederà alla disciplina dei criteri di aggiornamento delle tariffe relative ai servizi resi.
      I predetti regolamenti saranno emanati in modo da conseguire l'elevazione del livello di qualità dei servizi resi all'utenza, anche mediante processi di riorganizzazione e di informazione con il contestuale accorpamento di funzioni omogenee e con il coordinamento di tutti i servizi resi sul territorio nazionale in materia di trasporti terrestri.
      In sede di prima attuazione delle disposizioni e fino al raggiungimento dell'autonomia finanziaria, il funzionamento dell'Agenzia è assicurato, senza ulteriori oneri, mediante il trasferimento delle corrispondenti quote del bilancio di previsione del Ministero dei trasporti, utilizzate per le risorse umane da questo provenienti, ivi comprese le spese di funzionamento, nonché attraverso il trasferimento delle quote, riassegnabili in base alla legislazione vigente, delle entrate garantite dalle attività operative istituzionali dell'Agenzia stessa.
      Al raggiungimento dell'autonomia finanziaria, il funzionamento dell'Agenzia sarà assicurato mediante gli introiti connessi ai servizi istituzionali nonché di contenuto tecnico-operativo e gestionale richiesti, anche su base convenzionale e dietro corrispettivo, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti pubblici e privati.
      Con successivi provvedimenti saranno individuate le strutture del Ministero dei trasporti necessariamente soppresse in quanto svolgenti le funzioni e i compiti demandati all'Agenzia e saranno altresì individuati i beni mobili e immobili strumentali per l'attività dell'Agenzia medesima.
      L'istituzione dell'Agenzia dei trasporti terrestri, oltre ad avere effetti di snellimento delle procedure e a garantire una migliore efficienza dell'amministrazione nell'erogazione dei servizi, è in grado di produrre rilevanti economie per il bilancio dello Stato. Al momento, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al citato Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione dei trasporti circa 208.000 euro per il funzionamento delle strutture centrali e periferiche. Tali somme, per le costanti riduzioni degli stanziamenti, sono insufficienti per far funzionare i 123 uffici dislocati sul territorio nazionale e le strutture centrali.
      In fase di avvio dell'Agenzia, pur continuando a sussistere i predetti trasferimenti, si avrebbero immediatamente dei risparmi connessi alla riduzione degli organici e alla soppressione di alcune figure dirigenziali di prima e di seconda fascia.
      Nella fase a regime, l'autonomia finanziaria dell'Agenzia sarà assicurata dagli introiti per i servizi resi all'utenza, stimabili in circa 428.000 euro annui, al netto dell'imposta di bollo che continua ad essere introitata dall'erario.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al capo IX del titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

      «Art. 44-bis. - (Agenzia nazionale dei trasporti terrestri). - 1. Ferme restando le attribuzioni del Ministero dei trasporti in materia di normazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, tutela della sicurezza e rapporti internazionali relativamente al settore dei trasporti terrestri, è istituita l'Agenzia nazionale dei trasporti terrestri, con sede in Roma, organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile.
      2. L'Agenzia svolge le proprie funzioni al fine di garantire una mobilità su terra sicura e sostenibile e ha poteri ispettivi, di controllo, di regolazione tecnica e di formulazione di proposte e di pareri tecnici agli organi competenti, in materia di circolazione e di sicurezza stradale, di autotrasporti di persone e di cose, di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.
      3. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti.
      4. In particolare, l'Agenzia espleta la propria attività nelle seguenti materie:

          a) veicoli stradali e loro rimorchi, con particolare riguardo alle omologazioni, ai collaudi, alle revisioni e alle immatricolazioni;

          b) conducenti dei veicoli a motore, compresi il rilascio dei titoli di abilitazione alla guida, nonché la gestione degli archivi nazionali dei conducenti e dei veicoli;

          c) supporto tecnico per il piano nazionale della mobilità;

 

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          d) strumenti informativi per la sicurezza stradale e l'informazione sulla mobilità;

          e) servizi di polizia stradale, per quanto di competenza;

          f) autotrasporto nazionale e internazionale di persone e di cose;

          g) sicurezza dei sistemi di trasporto ferroviario e ad impianti fissi;

          h) eventuali ulteriori compiti assegnati dal Ministro dei trasporti, anche mediante convenzione.

      5. L'Agenzia fornisce, anche su base convenzionale e dietro corrispettivo, servizi di contenuto tecnico-operativo e gestionale alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta, nelle materie di competenza.
      6. Con uno o più regolamenti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

          a) alla definizione della struttura organizzativa dell'Agenzia e all'adozione del suo statuto;

          b) all'individuazione delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e alla determinazione delle modalità di nomina dei loro componenti;

          c) alla definizione delle modalità di trasferimento del personale tecnico e amministrativo inquadrato nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti, nonché da altre amministrazioni ed enti;

          d) alla ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministro dei trasporti e al conseguente riassetto delle strutture del medesimo Ministero, prevedendo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite strutture preposte alla programmazione e alla sicurezza;

          e) alla disciplina dei criteri di aggiornamento delle tariffe relative ai servizi resi

 

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dall'Agenzia con la previsione che, in sede di prima attuazione delle presenti disposizioni, le medesime tariffe siano adeguate al solo andamento degli indici ISTAT sull'inflazione.

      7. I regolamenti di cui al comma 6 sono emanati in conformità ai seguenti princìpi:

          a) elevare il livello di qualità dei servizi resi all'utenza, anche mediante processi di riorganizzazione e di informatizzazione con il contestuale accorpamento di funzioni omogenee;

          b) assicurare il coordinamento e l'incremento dell'efficienza di tutti i servizi resi sul territorio nazionale in materia di trasporti terrestri.

      8. In sede di prima attuazione delle presenti disposizioni, e sino al raggiungimento dell'autonomia finanziaria, il funzionamento dell'Agenzia è assicurato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, mediante:

          a) il trasferimento delle quote di bilancio dello stato di previsione del Ministero dei trasporti utilizzate per le risorse umane trasferite dal Ministero all'Agenzia ai sensi del comma 6, lettera c), ivi comprese le connesse spese di funzionamento;

          b) il trasferimento delle quote, riassegnabili in base alla legislazione vigente, delle entrate garantite dalle attività operative istituzionali dell'Agenzia.

      9. Con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione:

          a) dei beni mobili e immobili strumentali all'attività dell'Agenzia da trasferire all'Agenzia stessa, con il subentro della medesima in tutti i connessi rapporti contrattuali;

          b) delle strutture del Ministero dei trasporti da sopprimere in quanto svolgenti le funzioni e i compiti demandati all'Agenzia ai sensi del presente articolo.

 

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      10. Al raggiungimento dell'autonomia finanziaria, il funzionamento dell'Agenzia è integralmente assicurato mediante gli introiti connessi ai servizi resi in relazione ai compiti di cui ai commi 4 e 5, ad eccezione dell'imposta di bollo».

      2. All'articolo 44 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, le parole: «dei trasporti terrestri e» sono soppresse;

          b) al comma 1, le parole: «dei trasporti terrestri e» sono soppresse;

          c) i commi 2 e 3 sono abrogati;

          d) al comma 5, le parole: «del ministero dei trasporti e della navigazione e del ministero dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero delle infrastrutture».


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