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PDL 2029

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2029



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARLUCCI, ANGELI, BOSCETTO, BRANCHER, BRUSCO, CARFAGNA, CECCACCI RUBINO, COLUCCI, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, FALLICA, FEDELE, FERRIGNO, FILIPPONIO TATARELLA, GIUSEPPE FINI, FORLANI, FRIGATO, GIUDITTA, GRASSI, HOLZMANN, JANNONE, LENNA, MARRAS, MILANATO, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, MONDELLO, MORRONE, NESPOLI, PELINO, PIZZOLANTE, RIVOLTA, ROMAGNOLI, TUCCI, ZACCHERA

Norme in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel campo del recupero e del reinserimento sociale degli ex detenuti

Presentata il 6 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - È ampiamente dimostrato che il recupero delle persone in condizioni di disagio e di esclusione passa attraverso il lavoro. Diventa, dunque, importante per i soggetti che operano nel campo del sociale, con un'attenzione particolare verso la riabilitazione di coloro che hanno attraversato esperienze di detenzione, trovare risorse che sopperiscano alla difficoltà di accedere alle forme di finanziamento esistenti.
      La verità è che per molte associazioni avvalersi dei finanziamenti pubblici è diventato praticamente impossibile, in quanto non è facile operare nel sociale in concorrenza con le pubbliche amministrazioni; questo, da un lato, ha un effetto positivo in quanto produce in genere un miglioramento delle competenze e delle capacità, ma, dall'altro, rischia di limitare pericolosamente il numero dei soggetti impegnati nella difficile battaglia contro l'esclusione e l'emarginazione.
      Il reinserimento lavorativo, e dunque nella società, degli ex detenuti, è in ogni caso una questione di cui la collettività deve farsi carico e lo Stato deve dare il proprio apporto per ampliare il numero degli operatori e, di conseguenza, quello dei soggetti beneficiari di tale opera di recupero.
 

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      In quest'ottica, la presente proposta di legge individua una forma di finanziamento stabile, ulteriore rispetto a quelle esistenti, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, nella forma di cooperative sociali, svolgono attività di reinserimento lavorativo degli ex detenuti.
      Essa prevede, dunque, al comma 1 dell'articolo 1, che a tali soggetti, sia riservata una quota pari al 30 per cento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di diretta gestione dello Stato: in tale modo si rende palese la destinazione di una parte della somma che il contribuente liberamente devolve alla gestione dello Stato, ampliando nello stesso tempo la sfera dei destinatari dell'opzione compiuta dai cittadini in sede di denuncia dei redditi.
      Al comma 2 è prevista la possibilità per le cooperative sociali che si occupano del reinserimento degli ex detenuti di beneficiare delle misure incentivanti per favorire l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, gestite da Sviluppo Italia Spa. Si tratta, in questo caso, di fornire una ulteriore linea di finanziamento alle realtà che fanno impresa sociale e hanno sede legale, amministrativa e operativa nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea e nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1995, situate in alcune regioni del nord-ovest (Piemonte, Lombardia e Toscana), nel Veneto e in alcune regioni del centro Italia (Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Lazio), ove si registra un forte squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.
      Una ulteriore possibilità di finanziamento viene individuata, infine, nella possibilità per le cooperative sociali in oggetto di essere le destinatarie di programmi realizzati da Sviluppo Italia Spa in collaborazione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e finalizzati alla creazione e allo sviluppo di impresa sociale nella logica di «sviluppo d'impresa a mezzo di imprese» (come avviene nel programma «Fertilità» per la creazione e il consolidamento di imprese del terzo settore).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che, nella forma della cooperativa sociale, si occupano del reinserimento nella società degli ex detenuti è destinata una percentuale pari al 30 per cento della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, prevista dall'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.
      2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere, altresì, destinatari dei benefìci previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, nonché destinatari dei progetti per la realizzazione di programmi per il sostegno e lo sviluppo di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gestiti da Sviluppo Italia Spa in collaborazione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


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