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PDL 2201

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2201



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

dal ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

dal vicepresidente del consiglio dei ministri
(RUTELLI)

dal ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)

e dal ministro per le politiche europee
(BONINO)

di concerto con il ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

con il ministro dei trasporti
(BIANCHI)

con il ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

con il ministro delle comunicazioni
(GENTILONI SILVERI)

con il ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(DE CASTRO)

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese

Presentato il 1o febbraio 2007

 

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Onorevoli Deputati! - Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, reca talune misure urgenti, necessarie a rimediare ad ostacoli che limitano lo sviluppo economico del Paese, i diritti dei consumatori e la concorrenza e che, in relazione all'attuale contingenza economica, nonché in relazione alla presenza di situazioni di grave anomalia rispetto ai princìpi comunitari e costituzionali, più volte segnalate anche dalle istituzioni comunitarie e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, impongono un immediato intervento.
      In particolare, le misure in esame intervengono su due ambiti tra loro connessi: la tutela dei consumatori, in particolare nelle condizioni di mercato asimmetriche e di fronte ai poteri economici forti, e la riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale e contribuire alla crescita economica.
      Tali interventi erano già previsti nel programma di Governo e il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2007-2011 ha dedicato, per la prima volta, un intero capitolo a questi aspetti, indicando le motivazioni politiche ed economiche, i settori, i metodi e le priorità d'intervento per promuovere la concorrenza e migliorare la condizione dei consumatori.
      Le disposizioni proposte fanno idealmente seguito a quelle approvate dal Consiglio dei ministri nella riunione del 30 giugno 2006 e, in particolare, al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      Il Governo, con tale decreto, ha dato un primo parziale, ma deciso, segnale di apertura del mercato e di abbattimento dei vincoli amministrativi, eliminando 14 restrizioni alla concorrenza segnalate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le misure di luglio hanno rappresentato una rilevante discontinuità politico-culturale, molto apprezzata dalla maggioranza degli italiani, toccando settori che nel loro insieme assumono rilevanza strategica, per la complessiva incidenza sul versante della competitività e sulla vita quotidiana dei cittadini: le libere professioni e la distribuzione commerciale, i panifici e i conti correnti bancari, i tassisti e la vendita dei farmaci, i notai e le polizze assicurative responsabilità civile (RC) auto, i trasporti locali e i prezzi dei prodotti agroalimentari, gli apparati pubblici locali e i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
      Il «pacchetto per il cittadino consumatore» di luglio, a sei mesi di distanza, ha superato con immediata evidenza la verifica di efficacia, cui è stato sottoposto mediante un monitoraggio condotto dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico: basti pensare alle circa 600 parafarmacie aperte in tutta Italia e alla conseguente riduzione del prezzo dei farmaci, all'avvenuto adeguamento dei codici deontologici della generalità degli ordini professionali entro il previsto termine del 1o gennaio, agli accordi intervenuti in molte città per il potenziamento del servizio taxi, alla progressiva riduzione dei costi di gestione dei conti correnti grazie alla maggiore mobilità dei clienti messa in atto con la definitiva soppressione delle spese di chiusura dei conti stessi e al successo popolare ottenuto dalle norme che consentono di fare a meno del notaio per il passaggio di proprietà dei veicoli.
      In questo contesto, occorre introdurre misure urgenti di tutela dei consumatori, di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese legando
 

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tutti questi interventi ad una duplice e unitaria finalità.
      Da una parte, combattere le pratiche anticoncorrenziali diffuse nell'economia e nella società italiana, che sono determinate dalla difesa di interessi particolaristici, corporativi e localistici, ed eliminare gli oneri amministrativi non giustificati dalla tutela di alcun interesse pubblico primario, di cui sono emblematici gli attuali obblighi di rispetto di contingenti numerici e di distanze tra esercizi, volti in realtà a chiudere il mercato ai nuovi operatori.
      Dall'altra, arricchire l'economia italiana di nuovi operatori, accelerare la nascita e lo svolgimento di nuove attività e favorire la realizzazione di insediamenti che concretizzino nuove occasioni di lavoro nel pieno rispetto dell'ambiente rafforzando, dove necessario, la tutela degli utenti di beni e servizi di grande rilevanza collettiva.
      Per perseguire questi ambiziosi obiettivi di ordine economico e sociale, il decreto si ispira all'idea di una democrazia efficiente, che collega la trasparenza e la partecipazione alla certezza delle decisioni, abbandonando la logica statalistica e burocratica dell'imposizione, a favore di una logica della responsabilità tanto per gli operatori economici quanto per i pubblici poteri, che sono chiamati a ridurre all'essenziale l'attività di intermediazione amministrativa e a concentrare la loro attività nelle funzioni strategiche di programmazione e di costante e severo controllo della veridicità delle attestazioni fornite dagli operatori di mercato.
      Si illustrano, di seguito, brevemente, i singoli articoli.
      Il capo I prevede talune misure immediate di tutela dei consumatori.
      L'articolo 1 reca una norma in materia di ricarica nei servizi di telefonia mobile e trasparenza dei servizi offerti dagli operatori telefonici
      La disposizione pone fine ad un'anomalia, quella dei costi di ricarica dei telefoni cellulari che i consumatori pagano in più di quanto effettivamente viene loro accreditato per l'esercizio del servizio (10 euro per ottenere 8 euro di effettivo utilizzo e dove i 2 euro rappresentano i costi di ricarica). Il contributo di ricarica non ha un rapporto diretto e trasparente con i costi sostenuti dagli operatori per la gestione dei servizi, ma il suo effetto è quello di elevare il prezzo al minuto delle telefonate rendendo più difficile la percezione del prezzo effettivo finale del servizio. Inoltre, esso costituisce l'unico caso esistente nel mercato europeo.
      Il disagio dei consumatori si è tradotto in una petizione che ha superato le 800.000 firme e che ha comportato l'esperimento di una recente indagine conoscitiva congiunta condotta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (indagine conoscitiva n. 33, conclusa il 15 novembre 2006).
      Le indicazioni risultanti dall'indagine, sollecitata anche dalla Commissione europea, concludevano per la necessità di un intervento per la revisione anche totale del contributo fisso; l'intervento deve essere tale da restituire alla concorrenza tutte le componenti di prezzo della telefonia mobile e ottenere in prospettiva rilevanti riduzioni delle tariffe.
      Il comma 2 completa la disciplina, in materia di trasparenza delle tariffe di telefonia mobile, stabilendo il principio dell'individuazione di modalità che rendano possibile la comparazione tra i costi del traffico telefonico offerto dai diversi operatori, affidando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'attuazione della disposizione.
      Il comma 3, infine, riguarda i contratti nei settori della telefonia, delle televisioni e delle comunicazioni elettroniche (compreso internet) e tutela la possibilità degli utenti di recedere dal contratto e passare ad altro operatore senza ritardi e oneri non giustificati da esigenze tecniche, prevedendo la nullità delle clausole difformi.
      L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sarà competente per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inosservanza.
      L'articolo 2 riguarda l'informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale.
 

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      La disposizione in esame si pone sulla scia di altri interventi normativi volti alla tutela del consumatore in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti petroliferi lungo la rete autostradale e stradale nazionale.
      Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 7 ottobre 1999, all'articolo 1, comma 2, veniva infatti già previsto che, per garantire la trasparenza dei prezzi del carburante nei confronti del consumatore finale, bisognasse esporre in modo visibile nella direzione di senso lungo la carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo. Ciò, peraltro, non consentiva ancora una valutazione comparata né una effettiva possibilità di scelta del consumatore.
      Oggi la rete stradale e autostradale nazionale è data in concessione da parte del Ministero delle infrastrutture, che esercita poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attività del concessionario, sentito il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
      In questo quadro ordinamentale, dunque, la norma in esame, volendo favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione del carburante, prevede che il Ministero dei trasporti sottoponga al CIPE una proposta per disciplinare, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali nazionali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la stipula di convenzioni con emittenti radiofoniche e gestori di telefonia mobile, per pubblicizzare i prezzi di vendita del carburante, anche in forma comparata lungo le strade e autostrade di primaria importanza nazionale.
      Parimenti a quanto avviene in altri Paesi europei, si tratta di prevedere, anche mediante tabelloni all'inizio di ogni tratta stradale, un listino dei prezzi dei carburanti erogati da tutti gli impianti presenti lungo quel tratto.
      Gli stessi strumenti informativi dovranno essere utilizzati, così come gli strumenti esistenti, dal gestore dell'infrastruttura stradale o autostradale per comunicare le eventuali condizioni di grave impedimento del traffico, in tempo reale, agli utenti che potranno, in tal modo, decidere se accedere o meno alla rete stradale o autostradale.
      Viene esplicitamente previsto che l'iniziativa non comporti oneri per la finanza pubblica.
      L'articolo 3 concerne la trasparenza delle tariffe aeree.
      La norma in esame fa seguito ai numerosi interventi in materia da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
      Infatti, già a partire dal 2003, l'Autorità garante aveva avviato una indagine conoscitiva (provvedimento n. 12703 dell'11 dicembre 2003) riguardante il settore del trasporto aereo passeggeri, con particolare riguardo alle dinamiche tariffarie.
      All'esito di tale indagine conoscitiva (provvedimento n. 14260 del 27 aprile 2005) l'Autorità ha individuato una risposta non corretta delle compagnie tradizionali rispetto all'ampliamento dell'offerta connessa al processo di liberalizzazione del trasporto aereo, mediante l'adozione, in determinati casi, di pratiche volte a rendere più difficile e confusa la ricerca delle opzioni migliori per il consumatore, che riducono in tal modo l'impatto della concorrenza sulla redditività per l'impresa (cosiddetta obfuscation).
      La più significativa forma di obfuscation ravvisabile nel settore del trasporto aereo è l'utilizzo di supplementi per limitare la significatività della cosiddetta «tariffa netta» quale indicatore dell'effettivo prezzo del servizio proposto.
      Questo meccanismo è stato introdotto in Italia mediante l'applicazione di una fuel surcharge, con modalità e importi concordati da alcuni operatori nazionali, avvenuta a seguito di un repentino aumento del prezzo del carburante. L'effetto è stato quello della sottrazione di una parte dei costi di produzione del servizio dalle dinamiche competitive e della cristallizzazione delle tariffe, così come erano antecedentemente all'aggravio del prezzo del carburante.
      Nel consumatore si è quindi creata la percezione che il supplemento costituisca una mera posta addizionale della tariffa,
 

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indipendente dalle scelte commerciali dei vettori (come le tasse aeroportuali).
      Si sono così introdotti altri supplementi quali, ad esempio, il crisis surcharge, ossia il supplemento per la gestione e sicurezza bagagli, spese amministrative o di esecuzione degli acquisti on line.
      La norma in esame, dunque, volta a promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori, vieta, in quanto considerati ingannevoli, le offerte e i messaggi pubblicitari relativi a voli aerei che indicano il prezzo al netto delle spese, delle tasse e di tutti gli altri oneri aggiuntivi, ovvero riferite a contingenti di utenti limitati o a modalità di prenotazione non indicate.
      L'articolo 4 disciplina la data di scadenza dei prodotti alimentari.
      La norma in esame, ai fini della tutela del consumatore e del corretto e leale svolgimento del commercio, prevede che l'informazione sulla data di scadenza o sul termine minimo di conservazione del prodotto alimentare debba essere apposta in un punto evidente della confezione o dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile.
      Le modalità di presentazione sono necessariamente rimesse alla libertà del produttore, dando la normativa statale solo l'obbligo di immediata percezione di tale dato basilare per l'acquirente.
      L'intervento tiene conto dell'attuale difficoltà per il consumatore di individuare la data di scadenza per molti prodotti alimentari, vista la forte differenziazione esistente nella collocazione della data, talvolta in modo pressoché invisibile, sulle confezioni presenti sul mercato.
      La disposizione, che è conforme all'articolo 13 della direttiva 2000/13/CE della Commissione, del 20 marzo 2000, pone maggiormente in evidenza la data di scadenza per l'utilizzo o il consumo del prodotto, anche in relazione ad un suo possibile utilizzo nella vendita sottocosto, ed è volta a consentire all'acquirente un'informazione chiara e univoca sulla freschezza della derrata alimentare; altro effetto della norma è di porre fine a sistemi di etichettatura difformi posti in essere dagli operatori, con modalità non sempre coerenti con l'obiettivo di informazione perseguito dalla normativa comunitaria e nazionale.
      Il comma 2, infine, pone un termine di adeguamento di centottanta giorni.
      L'articolo 5 disciplina, al comma 1, il divieto di esclusiva nella distribuzione dei prodotti assicurativi, estendendo a tutto il ramo danni la riforma introdotta dall'articolo 8 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, al fine di massimizzare la concorrenza, a favore dei consumatori e degli stessi agenti assicurativi.
      In tal senso si è espressa anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che con segnalazione del 16 gennaio 2007 ha inteso soffermarsi sulle disposizioni contenute nell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 223 del 2006. Pertanto, la norma rappresenta il correttivo per il raggiungimento dell'obiettivo concorrenziale nel settore.
      Il comma 2 pone misure urgenti di tutela del consumatore contraente di polizze RC auto, relativamente all'applicazione della clausola bonus-malus.
      Bisogna premettere che la clausola bonus-malus è una formula contrattuale che regolamenta la stragrande maggioranza delle polizze RC auto e prevede, a ogni scadenza, progressivi rincari o riduzioni percentuali del premio, rispettivamente se l'assicurato ha causato o meno sinistri nel cosiddetto «periodo di osservazione» (che dura un anno e termina tre mesi prima della data di scadenza della polizza).
      Il sistema, che è presente, da lunga data, in tutti i Paesi europei (Svizzera: 1963; Germania: 1968; Austria, Belgio e Francia: 1971; Paesi Bassi: 1982), costituisce senz'altro un elemento di prevenzione, tanto è vero che la sua introduzione ha portato ad una drastica riduzione delle denunce di sinistro.
      Il meccanismo evolutivo delle classi di merito è stato, originariamente, previsto nel provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) del 5 maggio 1993 quale scala di riferimento comune per le imprese di assicurazioni esercenti il ramo RC auto.
 

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      Sono state stabilite diciotto classi di merito, con la quattordicesima, quella d'ingresso, che corrisponde alla tariffa base.
      Attualmente, considerata anche la libertà tariffaria delle imprese di assicurazione, le classi di merito di provenienza e di assegnazione sono stabilite sulla base di regole autonomamente scelte da ciascuna compagnia; regole che premiano o penalizzano in modo diverso la situazione relativa alla sinistrosità pregressa.
      Inoltre, da una breve indagine compiuta sul campo risulta che, nei casi del concorso di colpa, molto spesso le compagnie non procedono a verifiche effettive sul grado di responsabilità, ma tendono a corrispondere il risarcimento all'altro soggetto intervenuto nell'incidente (o ad andare a transazione), con conseguenti variazioni in senso sfavorevole delle classi di merito assegnate ai contraenti.
      La norma proposta va ad integrare l'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
      In particolare, si vuole introdurre, a tutela del consumatore contraente, il principio della conservazione della classe di merito, che risulta dall'ultimo attestato di rischio, che vale in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto (anche a seguito di furto del veicolo o di sua consegna in conto vendita).
      Con il nuovo comma 4-ter dell'articolo 134 del citato codice si vuole rigorosamente disciplinare la variazione di classe di merito nei casi di sinistro stradale.
      In dettaglio: 1) in primo luogo, questa è condizionata all'accertamento dell'effettiva responsabilità del contraente; 2) nei casi in cui questo non sia possibile, si prevede il computo pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti nel sinistro, ai fini della eventuale variazione di classe.
      Il nuovo comma 4-quater dell'articolo 134, infine, sancisce, in ossequio ai princìpi di trasparenza e di pubblicità, l'obbligo per le imprese di assicurazione di comunicare al contraente le variazioni peggiorative apportate alle classi di merito.
      Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto favorisce l'informazione a vantaggio dei contraenti.
      Si ricorda al riguardo che, pur nel rispetto dei princìpi comunitari, in base ai quali gli Stati membri in cui operano le compagnie possono chiedere la comunicazione delle tariffe e dei criteri di fissazione solo «sporadicamente», nel sistema attuale si rinvengono alcune disposizioni in base alle quali le medesime imprese di assicurazione sono tenute a osservare determinati obblighi di trasparenza e pubblicità.
      L'articolo 22 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», ha previsto, per le imprese di assicurazione, obblighi di pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza presso ogni punto vendita dell'impresa e mediante siti internet che permettono agli utenti di calcolare i premi e prendere visione della nota informativa e delle condizioni di polizza.
      Successivamente, l'articolo 131 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 ha, sostanzialmente, recepito la previsione del citato articolo 22. In sostanza, oggi il consumatore ha diritto ad avere un preventivo personalizzato per il proprio profilo e può prendere visione della nota informativa e del contratto.
      Peraltro, di fronte a un'offerta articolata di prodotti è necessario e auspicabile che i clienti ricerchino le coperture e le soluzioni più convenienti nell'ampia gamma di prezzi e contratti proposti.
      Anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (a pagina 79 dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione autoveicoli del 17 luglio 2003) ha ritenuto essenziale che vi sia una competizione effettiva tra le imprese: secondo l'Autorità, perché ciò accada «è necessario che si sviluppino strumenti ad esempio operatori specializzati o intermediari in grado di agevolare il confronto tra le polizze offerte atti a ridurre il gap informativo del consumatore consentendo a quest'ultimo di scegliere l'offerta maggiormente
 

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corrispondente alle proprie preferenze».
      La scarsa mobilità del consumatore, nonostante la notevole dispersione dei premi, mostra l'esistenza di costi di ricerca del preventivo migliore che risultano talmente elevati da superare i benefìci attesi. Sul punto l'Autorità garante della concorrenza e del mercato conclude che «in merito al consumatore, l'analisi condotta ha evidenziato che i rilevanti problemi informativi esistenti dal lato della domanda, riconducibili alla complessità del prodotto assicurativo ed alla presenza stessa di personalizzazione, richiedono lo sviluppo di strumenti idonei a coadiuvare il consumatore nel suo processo di ricerca e di scelta».
      In base a tali esigenze, il comma in esame si propone di perseguire le finalità indicate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ampliando le possibilità di reperire informazioni sulle tariffe presenti sul mercato da parte dei singoli consumatori.
      Esso va ad integrare le disposizioni dell'articolo 136 del codice delle assicurazioni, riguardante le funzioni del Ministero dello sviluppo economico, assegnando al Ministero medesimo il compito di realizzare, sulla base della banca dati organizzata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), un servizio informativo, principalmente sul proprio sito internet, per consentire ai singoli consumatori di ottenere direttamente una comparazione fra i prezzi finali delle diverse compagnie applicabili al proprio profili individuale.
      La disciplina appare rispettosa anche di quanto affermato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, con parere del 28 luglio 2006 in merito ad una analoga iniziativa legislativa del Governo (schema di decreto legislativo approvato in via preliminare il 30 giugno 2006, che così verrebbe superato), ha segnalato «la necessità di distinguere tra strumenti che facilitano la comparazione tra prodotti che premiano le imprese che decidono di abbassare i prezzi e strumenti che, viceversa, aumentano solo la trasparenza "reciproca" tra le imprese, il che, oltre a non generare benefìci per i consumatori, è potenzialmente restrittivo della concorrenza».
      Pertanto, con l'attuazione della disposizione proposta si dovrebbe mettere a disposizione dei consumatori un ulteriore strumento di comparazione dei preventivi di polizza, per permettere un reale confronto delle condizioni, delle tariffe e del servizio offerto dalle imprese di assicurazione.
      Il comma 4 pone in capo al contraente la facoltà di recedere dai contratti di assicurazione di durata pluriennale senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
      L'articolo 1899 del codice civile fissa disposizioni sulla durata delle polizze assicurative diverse da quelle del ramo vita.
      In particolare, l'ultimo periodo del primo comma prevede nella vigente formulazione che le parti «se l'assicurazione supera i dieci anni, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante raccomandata».
      La previsione codicistica, risalente ad un'epoca in cui le imprese assicurative non operavano in regime concorrenziale, ha portato alla diffusione sul mercato di polizze di durata decennale per il ramo danni, che costituisce attualmente un'anomalia italiana nel mercato europeo, con effetti pregiudizievoli sulla concorrenza e sui consumatori.
      L'offerta da parte delle imprese assicurative si è quindi orientata verso questo profilo di prodotto per la copertura di diverse tipologie di rischi.
      Da questa situazione deriva che, nella maggior parte dei casi, la durata decennale delle polizze di assicurazione danni non è oggetto di trattativa, che il contraente non ha il vantaggio economico dello «sconto per durata» e che ai consumatori che sottoscrivono polizze pluriennali non è consentito scegliere un'altra compagnia, con condizioni e premi più vantaggiosi, visto che il contratto non può essere disdetto prima della scadenza finale prevista.
 

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      La ratio dell'articolo proposto si rinviene nella correzione di tale meccanismo e dei conseguenti effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, anche favorendo la mobilità dei consumatori e la loro scelta tra una varietà più ampia di proposte commerciali.
      La norma, infatti, sostituisce la citata disposizione civilistica, con l'inserimento della nozione più generica di «durata poliennale del contratto» e la previsione di rescindibilità annuale e senza spese del contratto.
      Il comma 5 stabilisce che sono nulle le clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
      L'articolo 6 semplifica il procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari, prevedendo che il creditore, ove sia un soggetto autorizzato ad esercitare attività bancaria, entro trenta giorni dall'estinzione del mutuo, a seguito del pagamento delle rate da parte del cliente, deve darne comunicazione direttamente alla conservatoria, che deve procedere d'ufficio all'immediata cancellazione dell'ipoteca.
      Viene, così, cancellato un aggravio procedimentale e finanziario, del tutto inutile rispetto alle esigenze di pubblica fede e di certezza giuridica, che oggi incombe sul cittadino, che, pur dopo aver saldato il proprio debito, deve sottoporsi a gravose spese di intermediazione bancaria e notarili, laddove voglia subito estinguere l'ipoteca per poter liberamente disporre del proprio immobile.
      L'articolo 7 è finalizzato ad impedire, per i nuovi contratti di mutuo, la pattuizione di clausole che impongano al debitore una prestazione patrimoniale in favore della banca nel caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui e a consentire, per i contratti vigenti, la riconduzione delle penali ad equità.
      Viene, in particolare, vietata la pattuizione di clausole che prevedano una penale a carico del mutuatario in caso di estinzione anticipata o parziale, contenute nei contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa.
      Viene, inoltre, precisato che l'invalidità delle clausole penali apposte in violazione del predetto divieto opera solo per i contratti futuri, con la conseguenza che la relativa sanzione resta priva di efficacia retroattiva.
      In merito ai contratti di mutuo in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si prevede un meccanismo di rinegoziazione degli stessi mediante la definizione (in prima battuta in via pattizia tra le associazioni di categoria e, in seconda battuta, da parte della Banca d'Italia) di un importo massimo delle penali che permetta la riconduzione ad equità delle relative clausole e che attribuisca al debitore un vero e proprio diritto alla riduzione delle penali già pattuite.
      L'articolo 8 assolve la funzione di agevolare e di semplificare il trasferimento del rapporto bancario per volontà del mutuatario al fine di consentire la rinegoziazione con una nuova banca delle condizioni di tasso, durata o altri termini contrattuali del contratto originario.
      Sino ad oggi, infatti, una serie di ostacoli di carattere giuridico e di prassi bancaria ha reso particolarmente gravosa, per il mutuatario, la possibilità di sfruttare i benefìci della concorrenza tra banche per rinegoziare i termini e le condizioni del contratto di mutuo.
      Il presente articolo individua nell'istituto della surrogazione per volontà del debitore, di cui all'articolo 1202 del codice civile, lo strumento attraverso il quale il mutuatario estingue il primo mutuo trasferendo a favore del nuovo mutuante le garanzie accessorie al credito.
      Il capo II prevede misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza.
      In tale ambito, assume un rilievo strategico l'articolo 9, il quale consente che la nascita delle nuove imprese possa avvenire in un solo giorno.
      Sono note, al riguardo, le richieste provenienti dal mondo imprenditoriale (cui si è già accennato), ma anche da autorevoli organismi internazionali (in
 

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primo luogo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE), sulla necessità di ridurre a quanto realmente necessario le formalità da espletare per l'avvio di attività imprenditoriali, fermo restando il potere di verifica e controllo in capo agli uffici pubblici.
      Con le disposizioni in esame si mira a consentire l'inizio immediato delle attività imprenditoriali in questione.
      La norma stabilisce che tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA siano sostituiti da una comunicazione unica, da presentare in via telematica o mediante le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al registro delle imprese.
      Viene contestualmente rilasciata una ricevuta, che costituisce titolo idoneo per l'immediato avvio dell'attività. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e alla camera di commercio, anche in via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA, ed entro i successivi sette giorni i dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
      Le modalità tecniche di attuazione sono demandate a successivi decreti, da adottare entro quarantacinque giorni, nei quali saranno stabiliti il modello di comunicazione unica, le forme per la sua pubblicità, anche via internet, le modalità tecniche di presentazione e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati da un'amministrazione alle altre (in primo luogo, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, INPS, INAIL, Agenzia delle entrate, registro delle imprese).
      Viene stabilito un periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, durante il quale le comunicazioni possono essere inoltrate anche secondo la normativa previgente.
      L'intento di perseguire l'obiettivo di semplificare e incentivare al massimo l'utilizzo dello strumento telematico da parte delle imprese individuali implica, altresì, una revisione della tariffa dell'imposta di bollo, attualmente disciplinata dall'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativamente alle domande, le denunce e gli atti presentati all'ufficio del registro delle imprese tramite strumenti telematici.
      A tale riguardo, il comma 10 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il quale la misura dell'imposta in questione è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito.
      L'articolo 10 reca misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche oggi sottoposte a vincoli, che oramai non trovano più alcuna giustificazione.
      La norma è volta a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
      In particolare, il comma 2 assoggetta l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista alla sola dichiarazione di inizio attività ed elimina ogni limitazione relativa sia alla chiusura infrasettimanale che alla distanza minima degli esercizi o a parametri numerici, mantenendo i requisiti di qualificazione professionale previsti dalle leggi di settore.
      Di recente anche il Consiglio di Stato (sentenza 20 gennaio 2006) si è espresso nel senso che i regolamenti comunali attualmente in vigore attinenti alle attività di acconciatore ed estetista, che prevedono il vincolo della distanza minima, violino sia il principio costituzionale dell'articolo 41 sulla libertà di iniziativa economica, sia i princìpi dello sviluppo concorrenziale dell'economia stessa.
      Il comma 3, concernente l'attività di pulizia, disinfezione e facchinaggio, intende eliminare i requisiti professionali
 

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prescritti dalla normativa vigente per alcune attività di carattere elementare, quali la pulizia e il facchinaggio, che appaiono realisticamente eccessivi; ad esempio la conoscenza della chimica per le pulizie e della fisica per il facchinaggio.
      Restano ferme le previsioni dei requisiti professionali per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, regolate anch'esse dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, poiché essendo attività che comportano maggiori rischi non si è ritenuto di poter prescindere da requisiti professionali e culturali.
      Pertanto la previsione della dichiarazione di inizio attività e l'apertura del mercato appaiono una soluzione di semplificazione reale.
      Il comma 4 dispone in materia di guide turistiche e accompagnatori turistici.
      In Italia la normativa regionale delle guide turistiche è stata sottoposta a svariate procedure di infrazione a livello comunitario, giacché ha sempre vietato alle guide comunitarie di esercitare la professione sul territorio italiano.
      Peraltro, il numero delle guide turistiche è esiguo, in proporzione al fabbisogno del settore turistico, e ciò è causa di numerosi disservizi nel campo dei livelli minimi di assistenza al turista. L'esiguità del numero di coloro che esercitano detta professione è dovuto a numerosi fattori, primo tra i quali la tempistica degli esami abilitanti, organizzati a livello regionale o provinciale, che non vengono banditi una volta l'anno, come prescrive la maggior parte delle normative settoriali.
      L'attuale previsione normativa richiama, anche per questo settore professionale, il principio di tutela della concorrenza, per ricondurre l'attività di guida turistica all'eccellenza che merita in quanto professione dedicata ad illustrare l'enorme patrimonio storico-artistico dell'Italia, in osservanza dei princìpi comunitari, facendo salva la ripartizione di competenze dell'articolo 117 della Costituzione.
      Obiettivo di tale disposizione è di ottenere che il solo requisito prescritto per chi intende esercitare la professione di guida turistica sia la competenza professionale, basata sulla conoscenza del territorio nel quale intende esercitare la professione e sulle conoscenze linguistiche.
      Il comma 5, riguardante le autoscuole, è una norma che si pone a rimedio dei gravi effetti distorsivi della concorrenza che la limitazione numerica dell'attività di autoscuola, basata sul rapporto con la densità della popolazione, ha comportato a far data dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317.
      La proposta è volta, inoltre, a sopprimere la disposizione che impone l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività e a sanare il contrasto che l'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ha creato con i princìpi di libero mercato, sanciti dal trattato istitutivo della Comunità europea (in particolare dagli articoli 81, 82 e 86), con i princìpi di libertà di impresa e di diritto al lavoro.
      La regolamentazione del settore attraverso un processo decisionale ha creato posizioni di rendita a beneficio degli operatori già presenti sul mercato e la limitazione, poi operata a livello di regolamentazione provinciale, ha precluso ulteriormente l'entrata di nuovi operatori nel settore.
      In tale senso si era già espressa con decisione del 29 maggio 1997 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in una segnalazione al Parlamento e al Governo.
      Il comma 8, previsto per porre rimedio ad una infrazione comunitaria, abolisce l'obbligo di iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro per i soggetti abilitati allo svolgimento della predetta attività nell'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza.
      Il comma 9, infine, pone una misura di anticipazione del percorso di liberalizzazione che già interessa il mondo dei trasporti pubblici di linea, estendendo l'apertura del mercato anche a talune tratte di lunghezza inferiore a quella prevista dalla vigente normativa.
 

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      L'articolo 11 prevede le misure per il mercato del gas naturale.
      Le disposizioni hanno la finalità di creare una maggiore liquidità dell'offerta di gas nel mercato italiano, in attesa dell'avvio di una borsa del gas, a vantaggio delle imprese e dei consumatori.
      Con il comma 1 si dispone che le royalties derivanti allo Stato dalla coltivazione dei giacimenti di idrocarburi non vengano più versate in valore secondo un parametro determinato e aggiornato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ma direttamente immesse nel mercato e offerte ad imprese e consumatori per il loro approvvigionamento. Le entrate derivanti dalla vendita affluirebbero all'erario, mantenendo la previsione di gettito.
      Con il comma 2 si introduce la possibilità di avviare a tale mercato regolamentato di scambio anche una parte dei volumi di gas importati a seguito dei potenziamenti dei gasdotti esistenti e delle nuove infrastrutture di approvvigionamento dall'estero.
      L'articolo 12 si occupa della riapertura alle gare nel settore ferroviario.
      La storia del treno ad alta velocità (TAV) prende il via agli inizi degli anni '90, quando, per realizzare le nuove, costosissime linee ferroviarie ad alta velocità non si fecero le gare pubbliche (che avrebbero consentito di scegliere le migliori imprese secondo il principio di concorrenza), come era invece previsto dal diritto italiano e della Comunità europea, e nemmeno si stipularono contratti di appalto, che avrebbero garantito il controllo pubblico sulla progettazione e sulla realizzazione dei lavori. Si inventò, invece, il sistema del «general contractor».
      In particolare, il 19 luglio 1991 le Ferrovie dello Stato (FS) costituirono TAV S.p.A., una nuova società per azioni, alla quale affidarono la concessione per la realizzazione delle infrastrutture per il treno ad alta velocità. La società TAV, a sua volta, per ciascuna delle tratte ferroviarie da realizzare, affidò ad un solo consorzio d'imprese, scelto a trattativa privata, sia la progettazione, sia la realizzazione dell'opera.
      Come evidenziato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (con parere n. 3526 del 10 gennaio 1996), veniva in tal modo cancellato ogni rischio imprenditoriale del general contractor, prescelto a trattativa privata (in violazione della regola comunitaria della gara pubblica) e lasciato libero di progettare e realizzare l'opera, senza alcun effettivo controllo pubblico: TAV non aveva neppure le necessarie competenze tecniche, che avrebbe invece avuto FS, e per fare i controlli doveva addirittura stipulare un contratto con un'altra società di FS (Italferr-SISTAV). Il general contractor non aveva, quindi, alcun incentivo a scegliere soluzioni progettuali economiche e a fare presto e bene, ma, al contrario, aveva acquistato un interesse a progettare opere costose, approvare varianti, subappaltare e prolungare il più possibile i lavori, per fare aumentare il proprio guadagno.
      L'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), sancì la liberalizzazione del trasporto ferroviario nazionale e revocò le concessioni rilasciate da Ferrovie dello Stato a TAV S.p.A. relativamente ai lavori non ancora iniziati. Inoltre, vennero applicate espressamente alla materia sia la legge quadro sui lavori pubblici, sia i decreti legislativi (di recepimento delle direttive comunitarie) che prevedono la gara pubblica europea per l'affidamento degli appalti. Il successivo Governo, però, con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), sancì che «proseguono pertanto, senza soluzione di continuità, le concessioni rilasciate a TAV S.p.A. (...) ed i sottostanti rapporti di general-contracting instaurati dalla TAV».
      L'Autorità garante della concorrenza e del mercato segnalò espressamente al Governo il «contrasto con le norme comunitarie in materia di appalti pubblici, che impongono l'obbligo della gara, nonché con i principi a tutela della concorrenza», ma ciò nonostante la norma venne approvata dal Parlamento, come articolo 11 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Per questa stessa norma, nel 2004 la Commissione europea condannò l'Italia per violazione
 

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degli articoli 43 e 49 del Trattato in materia di appalti e concessioni, ma il Governo allora in carica ignorò la condanna.
      Con la successiva «legge obiettivo», il sistema dei «general contractors» della TAV venne, anzi, esteso dal Governo pro tempore a tutte le altre «grandi opere». Inoltre, la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) istituì la nuova società «Infrastrutture S.p.A.» per finanziare prioritariamente gli investimenti per l'alta velocità.
      Riguardo ai costi del descritto sistema, si evidenzia che, secondo i dati relativi alla linea Torino-Napoli, la spesa, fissata dai contratti del 1991 in poco meno di 5.700 milioni di euro, è aumentata, fino al 2003, fino a poco più di 23.200 milioni di euro, con un aumento percentuale del 410 per cento, con gravissimi ritardi nella consegna dei lavori. Il prolungarsi dei lavori ha amplificato inoltre l'obbligo dello Stato di compensare gli interessi chiesti ai consorzi per il ricorso al credito, che già nel 2003 ha comportato un esborso di pubblico denaro, in legge finanziaria, pari a circa 350 milioni di euro annui.
      L'aumento dei costi rispetto a quanto preventivato è reso emblematico dal divario fra i costi della prima tratta realizzata (Napoli-Roma e Firenze-Bologna), e i 7 chilometri della linea ad alta velocità presso Bologna andati, per varie ragioni, a gara europea nel 1998, e aggiudicati ad un'impresa spagnola che aveva offerto un ribasso del 47 per cento (circa la metà!). Il costo finale per chilometro fu di circa 38 miliardi di lire, contro i circa 82 miliardi della rimanente tratta.
      Il Governo confida ora che, risolvendo l'anomalia descritta, sarà possibile concludere in modo trasparente, rapido ed efficace le opere per l'alta velocità ancora da ultimare, affidando i lavori mediante gara pubblica europea e ristabilendo, così, i princìpi di trasparenza, imparzialità ed efficacia economica dell'azione amministrativa, in modo da evitare inutili sprechi di denaro pubblico.
      In particolare, la disposizione in esame revoca le concessioni rilasciate a TAV Spa dall'Ente Ferrovie dello Stato e a RFI Spa per la realizzazione di talune tratte ferroviarie (Milano-Verona; Verona-Padova; Milano-Genova; Terzo valico dei Giovi). Gli effetti delle revoche si estendono a tutti i connessi rapporti convenzionali stipulati con i general contractors tra il 1991 e il 1992. Sarà così possibile riaprire la realizzazione delle opere in esame al mercato e alla libera concorrenza, mediante l'espletamento di gare pubbliche europee, che consentiranno - finalmente - la scelta dell'offerta economica più conveniente, nonché la tutela dell'interesse pubblico mediante un'adeguata vigilanza sul rispetto dei tempi e degli oneri finanziari pattuiti.
      Quanto ai profili finanziari della disposizione in esame, è appena il caso di sottolineare come la sua applicazione si concreti in un rilevantissimo risparmio di spesa per l'amministrazione, paragonando gli oneri dovuti ai general contractor in relazione alla revoca con l'importo che avrebbe con ogni probabilità caratterizzato la realizzazione dell'opera da parte degli stessi, alla luce dell'univoca serie storica, secondo cui tutte le opere realizzate secondo tali modalità sono costate al pubblico erario non meno di tre volte l'importo preventivato, con una durata molte volte più alta rispetto a quella concordata.
      In questo modo, al contrario, sarà possibile affidare le opere a gara pubblica europea, scegliendo di volta in volta la migliore offerta sotto il profilo tecnico-finanziario e vigilando attentamente sui modi e i tempi di realizzazione.
      Inoltre, la norma disciplina le modalità di indennizzo degli interessati, limitandolo alle spese effettivamente sostenute e documentate per le fasi del tutto preliminari che hanno fino ad ora riguardato le tratte in questione, rinviando alla nuova disciplina prevista dall'ultimo comma dell'articolo.
      Infatti, il comma 4 disciplina in via generale l'obbligo di corresponsione di un indennizzo nei casi di revoca di atti amministrativi che incida su precedenti rapporti negoziali con i privati.
 

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      In sostanza, si estende anche all'attività privatistica la previsione di cui all'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede, in termini più generici, l'ipotesi di «revoca che comporta pregiudizi in danno di soggetti direttamente interessati». Poiché la revoca consegue ad una diversa valutazione ovvero ad una sopravvenienza che impongono una rivisitazione dell'interesse pubblico come inizialmente apprezzato, è opportuno che il potere di revocare il provvedimento sia condizionato all'obbligo di indennizzare il privato, che per effetto della revoca abbia subìto un pregiudizio, anche nei casi - sempre più frequenti - di attività negoziale dell'amministrazione. Versandosi in una ipotesi di responsabilità da atto lecito, motivata in ragione dell'interesse pubblico, non si tratta di un risarcimento del danno ma di indennizzo, in relazione al quale sono dettate anche le modalità per la quantificazione riferita, sotto il profilo quantitativo, al solo danno emergente, con esclusione dei vantaggi futuri venuti meno e nel rispetto dei princìpi civilistici della valutazione del concorso e dell'attività svolta dall'interessato (articolo 1226 del codice civile).
      L'articolo 13 reca disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica.
      La riforma degli ordinamenti scolastici introdotta dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, ha determinato profondi mutamenti e innovazioni nell'ordinamento scolastico, e in particolare, per quanto riguarda l'istruzione secondaria superiore, nel settore dell'istruzione tecnica e professionale. Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, emanato in attuazione della delega prevista dalla citata legge n. 53 del 2003, nel disciplinare il sistema dei licei, ha infatti previsto l'istituzione dei licei economico e tecnologico e la soppressione degli istituti tecnici e professionali fino al completo esaurimento delle classi del precedente ordinamento, ancora funzionanti. Nella presente legislatura si è provveduto a rinviare l'avvio della riforma del secondo ciclo al fine di avere un arco temporale più congruo per iniziative legislative di revisione, consentendo ancora la possibilità di iscrizione ai predetti istituti. In conseguenza di tale radicale mutamento dell'assetto ordinamentale esistente si è venuta, pertanto, a determinare una notevole incertezza sulle finalità e funzioni degli istituti tecnici e professionali, soprattutto in relazione al fondamentale ruolo da essi finora svolto per la preparazione dei giovani all'accesso diretto al mondo del lavoro.
      La riforma della scuola prevista dalla citata legge n. 53 del 2003 e il conseguente decreto legislativo hanno, in sostanza, creato una notevole incertezza in ordine alla congruità della formazione assicurata dai futuri licei tecnologici ed economici rispetto a quella assicurata dagli attuali istituti tecnici e professionali, con riferimento alla preparazione specifica richiesta ai giovani per l'accesso al mercato dell'occupazione. In conseguenza di tale stato di incertezza si è determinata una consistente diminuzione delle iscrizioni degli alunni a tali istituti, che fa quindi presagire un tendenziale regresso dell'istruzione tecnico-professionale, facendo venire meno il fondamentale ruolo che tali istituti hanno svolto in passato e continuano a svolgere per la preparazione dei giovani all'ingresso nel mondo del lavoro.
      Non vanno inoltre sottovalutati i negativi riflessi che tale situazione determina anche per le aspettative e la funzionalità delle imprese, che vedono in tale modo diminuire le possibilità di reclutamento di giovani già formati per l'impiego lavorativo in quanto dotati delle necessarie competenze tecnico-professionali richieste dal mondo produttivo e dei servizi. In considerazione del ruolo strategico di tale settore di istruzione si potrebbe, quindi, determinare un effetto negativo sulla stessa competitività delle imprese, sulla valutazione della convenienza ad investire in Italia e sulla programmazione a breve e medio periodo dell'attività del mondo imprenditoriale, con particolare riferimento al settore delle piccole e medie imprese.
 

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      Si è pertanto ritenuto urgente e necessario intervenire in tale materia, al fine di rilanciare in maniera chiara e decisa il settore dell'istruzione tecnica e professionale e di valorizzare quindi il ruolo svolto dagli istituti tecnici e professionali, in stretto raccordo con le effettive necessità ed esigenze del mondo produttivo.
      Le norme che si propongono rispondono quindi a tale finalità nell'ordinamento scolastico di istruzione tecnico-professionale, finalizzata a rilasciare titoli di studio attestanti una formazione spendibile sul mercato del lavoro e creare, quindi, un raccordo diretto tra l'istruzione scolastica e il mondo imprenditoriale.
      Il comma 1 dell'articolo 13 prevede che il secondo ciclo dell'istruzione, di cui al citato decreto legislativo n. 226 del 2005, è composto dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale e che del sistema dell'istruzione secondaria superiore fanno parte i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali indicati all'articolo 191 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. A tale fine sono in parte abrogate e in parte modificate le norme contenute nel citato decreto legislativo n. 226 del 2005, che fanno riferimento ai licei tecnologici ed economici.
      Al comma 2 si prevede la creazione di appositi «poli tecnico professionali» tra gli istituti tecnici e professionali, le strutture formative che rispondono ai livelli essenziali delle prestazioni previsti dal capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, e le strutture che operano nell'ambito della formazione tecnica superiore, denominate «istituti tecnici superiori», nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), al fine di favorire l'interazione tra le diverse strutture e i percorsi dell'istruzione e della formazione tecnico-professionale e promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica. I poli sono costituiti a livello provinciale o sub-provinciale, hanno natura consortile e sono dotati di propri organi di gestione, da definirsi con apposite convenzioni tra le istituzioni che costituiscono il polo.
      Gli istituendi poli sono finalizzati a realizzare una efficace sinergia fra i sistemi di formazione coinvolti.
      I commi 3, 4 e 5 dettano disposizioni volte ad agevolare le donazioni in favore delle istituzioni scolastiche, destinate al sostegno dell'innovazione tecnologica, ovvero a finalità connesse all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Il comma 7 prevede inoltre che i soggetti donanti non possono far parte degli organi di gestione degli istituti scolastici.
      L'articolo 14, infine, prevede che il beneficio della rottamazione senza pagamento di alcuna somma al demolitore e l'eventuale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, previsti dai commi 224 e 225 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sono concessi, per favorire il risparmio energetico e nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, purché non venga acquistato un veicolo nuovo o usato entro il periodo di tre anni dalla data della rottamazione stessa. Inoltre, viene estesa la possibilità di usufruire dei suddetti benefìci anche alle autovetture, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2007.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

      Il provvedimento reca un complesso di misure immediate in materia di regolazione dei rapporti privati, volte ad aumentare la tutela dei consumatori, ampliando l'informazione, la pubblicità e la correttezza nello svolgimento delle pratiche commerciali, in materia di regolazione dei rapporti amministrativi tra pubblica amministrazione e soggetto che intende esercitare o esercita un'attività imprenditoriale, in materia di concorrenza e in materia di istruzione.
      Si rimanda alla relazione illustrativa per una informazione in dettaglio sulle singole norme, mentre per quel che attiene ai riflessi finanziari si specifica quanto segue.

Articolo 1 - Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet.

      Il presente articolo prevede l'abolizione dell'applicazione di costi fissi e di contributi per le ricariche telefoniche nonché la possibilità, per i consumatori, di poter comparare il costo del traffico telefonico tra i differenti operatori. Prevede altresì che, nei contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, ci debba essere la facoltà, per il consumatore, di recedere dal contratto senza vincoli temporali o ritardi non giustificati, con obbligo di preavviso non superiore a trenta giorni. L'articolo, ponendosi nella scia di una scelta netta a favore dei consumatori e della liberalizzazione di importanti servizi allo scopo di approntare una maggiore tutela, non comporta alcun effetto diretto sulla finanza pubblica in quanto le agevolazioni previste non comportano oneri a carico della finanza pubblica, ma si sostanziano in uno strumento normativo a tutela dei diritti dei cittadini; peraltro, le concrete modalità di attuazione sono rimesse alle determinazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 2 - Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale.

      L'articolo in esame rientra nel complesso degli interventi normativi volti alla tutela del consumatore, sotto il profilo dell'informazione sui prezzi dei prodotti petroliferi lungo la rete autostradale e stradale nazionale. Il disposto normativo, al comma 3, prevede esplicitamente che l'iniziativa non comporterà alcun onere aggiuntivo per il pubblico bilancio, in quanto l'obbligo di informativa sui prezzi praticati dei carburanti e sulla situazione di grave limitazione del traffico rientra

 

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nell'ambito della disciplina delle concessioni delle reti autostradali e stradali e delle convenzioni con i gestori delle reti di telefonia.

Articolo 3 - Trasparenza delle tariffe aeree.

      La previsione normativa in questione vieta le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto delle spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferite a contingenti di utenti limitati o a modalità di prenotazione non indicate, specificando esplicitamente, al comma 2, che sono da ritenersi pubblicità ingannevole, e perciò come tale sanzionati. L'articolo non prevede alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, ma, al contrario, comportando possibili sanzioni pecuniarie per pubblicità ingannevole, consentirebbe un presumibile introito per l'erario, seppure non predeterminabile.

Articolo 4 - Data di scadenza dei prodotti alimentari.

      L'articolo, in conformità all'articolo 13 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, pone in maggiore evidenza la data di scadenza per l'utilizzo od il consumo del prodotto, mettendo il consumatore nella posizione di conoscere in modo chiaro ed univoco la freschezza della derrata alimentare. Le norme in esame non pongono alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio pubblico.

Articolo 5 - Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi.

      L'articolo in esame è finalizzato ad aprire alla concorrenza i punti vendita di polizze assicurative, senza limitazione della tipologia di offerte (prevista precedentemente per le sole polizze RC auto), nonché ad aumentare la tutela per i titolari di polizza RC auto, sia con una diversa disciplina dei termini di recesso, delle clausole contrattuali attinenti alla classe di merito e della loro graduazione in caso di sinistro, sia con l'aumentata trasparenza e pubblicità dell'informazione sulle tariffe assicurative. Le norme regolano rapporti di diritto privato, senza alcun riflesso sulla finanza pubblica e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Articolo 6 - Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari.

      L'articolo in esame, prevedendo la possibilità per il mutuatario di estinguere l'ipoteca di un mutuo immobiliare senza rivolgersi ad un notaio, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

 

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Articolo 7 - Estinzione anticipata dei mutui immobiliari; divieto di clausole penali.

Articolo 8 - Portabilità del mutuo; surrogazione.

      Le disposizioni in commento, in quanto incidono su rapporti obbligatori correnti tra soggetti privati, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Articolo 9 - Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

      L'articolo in esame prevede modalità amministrative semplificate e telematiche per l'avvio dell'impresa, che si può compiere con una dichiarazione unica comprensiva dell'assolvimento degli adempimenti camerali, fiscali, previdenziali e assistenziali.
      Tale articolo non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, anzi consegue una razionalizzazione e un risparmio non solo per i privati, ma anche per le amministrazioni.
      L'intento di perseguire l'obiettivo di semplificare ed incentivare al massimo l'utilizzo dello strumento telematico da parte delle imprese individuali ha portato a prevedere, al comma 10, una revisione della tariffa dell'imposta di bollo, attualmente disciplinata dall'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, relativamente alle domande, alle denunce e agli atti presentati all'ufficio del registro delle imprese tramite strumenti telematici.
      A tale riguardo, il predetto comma rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare - entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il quale la misura dell'imposta in questione è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito.
      La disposizione di cui al comma 10 non determina né oneri né minori entrare per il bilancio dello Stato, in quanto la rideterminazione della misura dell'imposta di bollo ivi prevista verrà effettuata, come già precisato, con il vincolo di assicurare l'invarianza del gettito.

Articolo 10 - Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche.

      Le disposizioni in esame prevedono, in conformità anche ai princìpi comunitari, l'eliminazione di ostacoli ad attività economiche e commerciali e all'esercizio di attività professionali e artigianali, ampliando le possibilità per il consumatore di accedere a beni, prodotti e servizi. La norma non comporta la possibilità di aumentare gli introiti.

 

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Articolo 11 - Misure per il mercato del gas.

      L'articolo in esame, avendo la finalità di creare una maggiore liquidità dell'offerta di gas nel mercato italiano, in attesa dell'avvio di una borsa del gas, a vantaggio delle imprese e dei consumatori, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Articolo 12 - Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi.

      L'articolo in esame, nella prima parte, regolamenta la disciplina applicabile alle gare nel settore ferroviario, revocando le concessioni rilasciate alla TAV Spa (anni 1991-1992), e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.
      Nella seconda parte, prevede la corresponsione, da parte delle Ferrovie dello Stato Spa, del rimborso, nei casi di revoca, dei costi effettivamente sostenuti per gli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione. La disposizione, quindi, si configura come razionalizzazione della spesa.
      Sotto il profilo finanziario, la disposizione in esame si concreta in un rilevantissimo risparmio di spesa per l'amministrazione, paragonando gli oneri dovuti ai general contractor in relazione alla revoca con l'importo che avrebbe con ogni probabilità caratterizzato la realizzazione dell'opera da parte degli stessi, alla luce dell'univoca serie storica.
      Riguardo ai costi del descritto sistema, si evidenzia, infatti, che, secondo i dati relativi alla linea Torino-Napoli, la spesa, fissata dai contratti del 1991 in poco meno di 5.700 milioni di euro, è aumentata, fino al 2003, sino a poco più di 23.200 milioni di euro, con un aumento percentuale del 410 per cento, e inoltre con gravissimi ritardi nella consegna dei lavori. Il prolungarsi dei lavori ha amplificato inoltre l'obbligo dello Stato di compensare gli interessi chiesti ai consorzi per il ricorso al credito, che nel 2003 ha comportato, ad esempio, un esborso di pubblico denaro, disposto con la legge finanziaria, pari a circa 350 milioni di euro annui.
      L'aumento dei costi connaturato al sistema del general contractor è reso emblematico dal divario fra i costi della prima tratta realizzata (Napoli-Roma e Firenze-Bologna), ed i 7 chilometri della linea ad alta velocità presso Bologna andati, per varie ragioni, a gara europea nel 1998, e aggiudicati ad un'impresa spagnola che aveva offerto un ribasso del 47 per cento (circa la metà). Il costo finale per chilometro fu di circa 38 miliardi di lire, contro i circa 82 della rimanente tratta.
      Come evidenziato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (con parere n. 3526 del 10 gennaio 1996) il sistema in esame, infatti, cancella ogni rischio imprenditoriale del general contractor, prescelto a trattativa privata (in violazione della regola comunitaria della gara pubblica) e lasciato libero di progettare e realizzare l'opera senza nessun effettivo controllo pubblico (storicamente, TAV SpA non aveva neppure le necessarie competenze

 

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tecniche, che avrebbe invece avuto Ferrovie dello Stato SpA, e per fare i controlli doveva addirittura stipulare un contratto con un'altra società di Ferrovie dello Stato SpA - Italferr-SISTAV). Il general contractor non ha, quindi, alcun incentivo a scegliere soluzioni progettuali economiche ed a fare presto e bene, ma, al contrario, ha un oggettivo interesse a progettare opere costose, approvare varianti, subappaltare e prolungare il più possibile i lavori, per far aumentare il proprio guadagno.
      Il Governo confida ora che, risolvendo l'anomalia descritta, sarà possibile concludere in modo economico, rapido e trasparente le opere per l'alta velocità ancora da ultimare, affidando i lavori mediante gara pubblica europea e ristabilendo, così, i princìpi di trasparenza, imparzialità ed efficacia economica dell'azione amministrativa, in modo da evitare inutili sprechi di denaro pubblico.
      Anche il secondo versante descritto, quello relativo all'indennizzo dei general contractor, concorre ad un ingentissimo risparmio di spesa.
      Infatti, l'articolo in esame disciplina le modalità di indennizzo degli interessati, limitandolo alle spese effettivamente sostenute e documentate per le fasi del tutto preliminari che hanno fino ad ora riguardato le tratte in questione, rinviando alla nuova disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo, che introduce il comma 1-bis nell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
      Il citato comma 4 disciplina in via generale, e quindi anche per il futuro, l'obbligo di corresponsione di un indennizzo nei casi di revoca di atti amministrativi che incida su precedenti rapporti negoziali con i privati.
      In sostanza, si estende, anche all'attività privatistica la previsione di cui all'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede, in termini più generici, l'ipotesi di «revoca che comporta pregiudizi in danno di soggetti direttamente interessati». Poiché la revoca consegue ad una diversa valutazione ovvero ad una sopravvenienza che impongono una rivisitazione dell'interesse pubblico, come inizialmente apprezzato, è opportuno che il potere di revocare il provvedimento sia condizionato all'obbligo di indennizzare il privato, che per effetto della revoca abbia subìto un pregiudizio, anche nei casi - sempre più frequenti - di attività negoziale dell'amministrazione. Versandosi in una ipotesi di responsabilità da atto lecito, motivata in ragione dell'interesse pubblico, non si tratta di un risarcimento del danno ma di un indennizzo, in relazione al quale sono dettate anche le modalità per la quantificazione riferita, sotto il profilo quantitativo, al solo danno emergente, con esclusione dei vantaggi futuri venuti meno e nel rispetto dei princìpi civilistici della valutazione del concorso e dell'attività svolta dall'interessato (articolo 1226 del codice civile).
      Oltre a minimizzare gli oneri per il caso in esame, le norme consentiranno quindi futuri ingentissimi risparmi di spesa, adesso neppure quantificabili, favorendo l'intervento in autotutela dell'amministrazione ogni qualvolta si evidenzi il contrasto di precedenti atti e rapporti negoziali rivelatisi contrastanti con l'interesse pubblico che, viceversa, l'amministrazione deve in ogni caso perseguire.
 

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Articolo 13 - Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica.

      L'articolo interviene in materia di cicli di istruzione e di studi, ampliando l'offerta formativa (e di successivo lavoro) a favore degli studenti e riorganizzando gli istituti tecnici e professionali, raggruppando e razionalizzando le strutture, comportando quindi un risparmio per l'erario pubblico.
      In particolare, il comma 3, aggiungendo la lettera i-septies-bis) al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede una detrazione dall'IRPEF del 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro o in natura erogate a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e paritari, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
      Poiché la norma in esame introduce una nuova categoria di erogazioni liberali, per la quale ad oggi non si dispone di dati, ai fini della quantificazione si considera il totale delle erogazioni liberali detraibili che risulta pari, in base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005, a circa 360 milioni di euro. In considerazione del rilevante interesse delle famiglie nei riguardi del settore scolastico e, di conseguenza, dell'ampia platea di soggetti potenzialmente interessati all'effettuazione delle erogazioni in esame, si stima, in via prudenziale, che le erogazioni liberali effettuate a favore degli istituti scolastici siano pari ad un terzo del totale delle somme attualmente erogate, per un ammontare pari a 120 milioni di euro.
      In base a tali ipotesi si stima una perdita di gettito IRPEF, competenza 2007, pari a circa -23 milioni di euro (120 x 19 per cento).
      L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la norma entri in vigore nel 2007, sarà il seguente (milioni di euro):

 
2007
2008
2009
  IRPEF
-
-40,5
-23

      L'articolo in esame intende inoltre introdurre un trattamento fiscale di favore per le imprese che effettuano erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
      In particolare, la norma stabilisce che sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto le erogazioni effettuate nel limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro l'anno.
      Dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2004 sono stati desunti i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate a norma

 

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dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
      Da tali dati risulta pari a 190 milioni di euro l'importo delle deduzioni dal reddito per tutte le erogazioni effettuate da circa 11.000 società di capitali, mentre circa 3,7 milioni di euro sarebbero le deduzioni per erogazioni fatte da società di persone ed enti non commerciali.
      Relativamente alle società di capitali, è stata effettuata una distribuzione per classi di rapporto rispetto al reddito di impresa, al fine di individuare l'importo delle erogazioni prossime al limite del 2 per cento previsto dall'articolo 100, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In via generale risulta che circa 2.300 soggetti hanno effettuato erogazioni di importo prossimo al limite di deducibilità, per un ammontare totale di circa 60 milioni di euro.
      Considerato il limite di deducibilità di cui sopra, si indica nella misura del 10 per cento delle erogazioni liberali attualmente sotto il limite del 2 per cento il possibile importo di maggiori deduzioni per erogazioni, con conseguente perdita di gettito stimata pari a circa 4,4 milioni di euro [(193,7-60) x 10 per cento x 33 per cento].
      In via prudenziale, si ritiene opportuno considerare un'ulteriore perdita di circa 0,6 milioni di euro per tenere conto degli altri soggetti in reddito di impresa e dell'effetto più generale di incentivo alle erogazioni liberali per le imprese di piccola e media entità. La perdita di gettito totale di competenza è pari quindi a circa 5 milioni di euro annui.
      L'articolo stabilisce, inoltre, la detraibilità da parte degli enti non commerciali delle erogazioni liberali in oggetto: in base ai dati del modello di dichiarazione UNICO 2005 enti non commerciali, le erogazioni liberali detratte al 19 per cento effettuate dagli enti non commerciali ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera h) e h-bis), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono state pari a circa 43 milioni di euro.
      Si tratta di erogazioni liberali a favore di istituzioni pubbliche o private che svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che comunque pongono in essere iniziative di rilevante interesse scientifico-culturale: in via prudenziale ai fini della presente stima si ipotizza che l'estensione agli istituti scolastici possa generare erogazioni liberali aggiuntive in misura pari ad un terzo di tale importo.
      La perdita di gettito di competenza è pertanto pari a circa 43 / 3 x 19 per cento = 2,7 milioni di euro.
      Di cassa la perdita di gettito complessiva - tenuto conto dell'acconto - è pari a circa (in milioni di euro):

2007
2008
2009
-
-13,5
-7,7
 

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      Pertanto la disposizione comporta nel complesso i seguenti effetti in termini di gettito erariale (in milioni di euro):

 
2007
2008
2009
  Articolo 15, comma 1, lettera i-septies-bis)
0
-40,5
-23
  Articolo 100, comma 2 lettera o-bis)
0
-13,5
-7,7
  TOTALE
0
-54,0
-30,7

      Alle predette minori entrate si provvede:

          per il 2008 mediante utilizzo di parte delle disponibilità giacenti sulle contabilità speciali (ammontanti a circa 100 milioni di euro) di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate nel corrente esercizio, per l'importo di 54 milioni di euro, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008;

          dal 2009 mediante riduzione del fondo di cui al comma 634 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, recante autorizzazione di spesa permanente.

Articolo 14 - Misure in materia di autoveicoli.

      L'articolo in esame, da una parte, estende alle autovetture le agevolazioni previste dai commi 224 e 225 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), dall'altra parte, condiziona tali agevolazioni al vincolo di non procedere alla loro sostituzione.
      Con riferimento all'incidenza della norma sul citato comma 224, si stima che gli autoveicoli destinati alla demolizione, cui non segue l'acquisto di una nuova autovettura, siano pari a 975.000 unità; si ipotizza, inoltre, che a fronte di tali demolizioni al massimo un 10 per cento dei proprietari non sostituirà l'autovettura con una usata.
      La perdita di gettito su base annua, considerando un bonus rottamazione pari a 60 euro, si stima pertanto pari a 5,85 milioni di euro (975.000 x 10 per cento x 60 euro).
      Con riferimento al citato comma 225, le autovetture avviate alla demolizione senza che a questo evento faccia seguito l'acquisto di una nuova autovettura vengono stimate, nell'anno 2007, in circa 975.000 unità; applicando la sopra indicata percentuale di non sostituzione del 10 per cento e ipotizzando, come nella stessa legge finanziaria 2007, un coefficiente pari al 4 per cento, relativo ai soggetti che acquisteranno un abbonamento ai mezzi pubblici, si perviene ad un numero di soggetti interessati all'agevolazione pari a 3.900.
      Applicando un importo medio per abbonamento di 300 euro ai sopraindicati 3.900 soggetti, si giunge ad una perdita annua pari 1,17 milioni di euro.
      Il riferimento complessivo ai citati commi 224 e 225 comporta una perdita di gettito annua di 7,02 milioni a fronte di 7,1 milioni indicati

 

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nella relazione tecnica della stessa legge finanziaria 2007; il saldo tra i due importi produce, quindi, un maggior gettito annuo di 80 mila euro.
      Considerando il momento di entrata in vigore del decreto-legge (fine gennaio), il maggior gettito per l'anno 2007 si stima pari a 73 mila euro (80 x 11/12).

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Art. 3.
(Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati).

      1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

          a) la denominazione di vendita;

          b) l'elenco degli ingredienti;

          c) la quantità netta o nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;

          d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;

          e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o dei confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

          f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

          g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;

          h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;

          i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

          l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;

          m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;

          m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8.

 

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      2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie.
      3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
      4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.
      5. Per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo stabilimento.
      5-bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Codice delle assicurazioni private.

Art. 134.
(Attestazione sullo stato del rischio).

      1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
      2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
      3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione.
      4. L'attestazione è consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.

(omissis)

 

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Art. 136.
(Funzioni del Ministero delle attività produttive).

      1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati alle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto dei Ministro delle attività produttive, è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato.
      3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.

Legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 14.
(Recupero base contributiva).

(omissis)

      4. A decorrere dal 1o gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni ché interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e

 

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coloni, e loro familiari, coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione, variazione e cancèllazione presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge.

Decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

Art. 1.
(Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali).

      1....
      2. Le iscrizioni variazioni e cancellazioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo le modalità che saranno definite con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      3. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 142 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da artigiani e commercianti senza dipendenti, si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa. Le ditte devono altresì comunicare agli sportelli polifunzionali la sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attività. Le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e degli elenchi nominativi degli assistibili, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni ed integrazioni, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, provvedono d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'articolo 7 della citata legge n. 443 del 1985.

 

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      4. Lo sportello polifunzionale è coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per definire l'atto di iscrizione. Le modalità tecniche per la realizzazione e la gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.
      5. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4, l'attribuzione del codice fiscale e le relative variazioni dei dati sono effettuate presso gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.
      5-bis. Il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata avviene per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 123.
(Autoscuole).

(omissis)

      2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.
      3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.

(omissis)

Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317.

Art. 1.
(Attività e limitazione numerica delle autoscuole).

      1. Le autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, così come previsto all'articolo 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio

 

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delle patenti, comprese le relative certificazioni e nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
      2. ...
      3. Le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autoscuola possono essere rilasciate a condizione di rispettare il rapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune.
      4. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche in comuni che abbiano almeno 8.000 abitanti, purché la più vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.
      5. Nelle province in cui l'indice della motorizzazione (abitanti/veicoli) è superiore del 10% all'indice nazionale desunto dai dati Istat, le autorizzazioni per l'attività di autoscuola sono consentite in comuni che abbiano almeno 12.000 abitanti.
      6. Le province stabiliscono i criteri per disciplinare in modo uniforme il rilascio di nuove autorizzazioni nonché per conseguire una redistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti. Le province vigilano e verificano la regolarità degli atti amministrativi indicati nel presente articolo e nell'articolo 8, comma 5, del presente regolamento.
      7. È consentito alle province, in caso di significativa presenza nella loro circoscrizione di comuni al di sotto delle soglie indicate ai commi precedenti, di procedere, per le finalità del presente articolo, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dai commi 3 e 4, ad aggregazioni di comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei.

Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 1.
(Esercizio della professione di consulente del lavoro).

      Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
      I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

 

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      Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.
      Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.
      Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.
      Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore.

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285.

Art. 9.
(Norme transitorie).

(omissis)

      4. Fino al 31 dicembre 2010, possono essere autorizzati nuovi servizi di linea, o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di linea già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti più di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul

 

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percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le località oggetto della relazione di traffico.

(omissis)

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 21-quinquies.
(Revoca del provvedimento).

      1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 2.
(Finalità e durata).

(omissis)

      6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.
      7. Nel liceo economico e nel liceo tecnologico è garantita la presenza di una consistente area di discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla specificità dei licei medesimi.
      8. I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.

(omissis)

Art. 6.
(Liceo economico).

      1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione personale

 

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e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura dell'imprenditorialità.
      2. Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

          a) economico-aziendale;

          b) economico-istituzionale.

      3. Nell'indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze organizzative, amministrative e gestionali. Tali competenze possono essere orientate sui settori dei servizi, del credito, del turismo, delle produzioni agro-alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio.
      4. Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze economico-giuridico-istituzionali nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere orientate sui settori della ricerca e dell'innovazione, internazionale, della finanza pubblica e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta dello studente.
      5. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.056 ore nel primo biennio e 858 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso, elevate, nel secondo biennio e nel quinto anno, a 99 ore per gli studenti che si avvalgono dei settori di cui al comma 3.

(omissis)

Art. 10.
(Liceo tecnologico).

      1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Esso, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale e applicativa, nonché la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.

 

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      2. Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l'acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature.
      3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

          a) meccanico-meccatronico;

          b) elettrico ed elettronico;

          c) informatico, grafico e comunicazione;

          d) chimico e materiali;

          e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;

          f) costruzioni, ambiente e territorio;

          g) logistica e trasporti;

          h) tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.

      4. Nei primi due anni dei liceo tecnologico sono attivati l'insegnamento obbligatorio di una delle discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all'orientamento per la scelta di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti caratterizzanti il triennio.
      5. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati al raggiungimento degli esiti di cui ai commi 1 e 2, e per lo stretto raccordo con le imprese del settore di riferimento sul territorio.
      6. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.023 ore nel primo biennio, 594 ore nel secondo biennio e 561 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ivi compresi i laboratori, è di 561 ore nel secondo biennio e 594 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 15.
(Detrazioni per oneri).

      1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

(omissis)

 

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      i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

(omissis)

Art. 100.
(Oneri di utilità sociale).

(omissis)

      2. Sono inoltre deducibili:

(omissis)

          o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate.

(omissis)

Art. 147.
(Detrazione d'imposta per oneri).

      1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2007

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

      visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il comma secondo, lettere e), l) e m);

      ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rimuovere ostacoli allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei diritti dei consumatori;

      ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per rendere più concorrenziali gli assetti del mercato e favorire la crescita della competitività del sistema produttivo nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari;

      vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

      sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle comunicazioni, delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Articolo 1.
(Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet).

      1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza

 

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sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori della telefonia mobile, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto, nonché la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
      2. L'offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
      3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
      4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le relative sanzioni.

Articolo 2.
(Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico
lungo la rete autostradale e stradale).

      1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonché gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali di primaria importanza, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati.

 

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      2. Il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.
      3. Il Ministero dei trasporti sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con emittenti e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 3.
(Trasparenza delle tariffe aeree).

      1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
      2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicità ingannevole.

Articolo 4.
(Data di scadenza dei prodotti alimentari).

      1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalità non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.».

      2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.
(Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore
nei servizi assicurativi).

      1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

 

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si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal termine previsto dal medesimo articolo.
      2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule di cui all'articolo 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra polizza, non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito.

      4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, la stessa si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.

      4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.».

      3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.».

      4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».
      5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.

Articolo 6.
(Semplificazione nel procedimento di cancellazione
dell'ipoteca nei mutui immobiliari).

      1. Ai fini di cui all'articolo 2878, n. 6), del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria, l'ipoteca iscritta a

 

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garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dall'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, che viene comunicata dal creditore alla conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta quest'ultima dichiarazione, il conservatore procede d'ufficio entro il giorno successivo alla sua annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca. Ai fini del presente comma non è necessaria l'autentica notarile.
      2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

Articolo 7.
(Estinzione anticipata dei mutui immobiliari
divieto di clausole penali).

      1. È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore della banca mutuante.
      2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
      4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per acquisto della prima casa si intende l'acquisto effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza.
      5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
      6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità è stabilita dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
      7. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore

 

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del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.

Articolo 8.
(Portabilità del mutuo; surrogazione).

      1. In caso di mutuo bancario, apertura di credito od altri contratti di finanziamento bancario, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.
      2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
      3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1.
      4. La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa.

Capo II
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE
E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

Articolo 9.
(Comunicazione unica per la nascita dell'impresa).

      1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, di norma per via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
      2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
      3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
      4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, anche per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

 

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      5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.
      6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono di norma adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
      7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
      8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
      9. A decorrere dalla data di cui al comma 7, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.
      10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.
(Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche).

      1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul

 

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territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
      2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
      3. Le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attività professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.
      4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica o accompagnatore turistico non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.
      5. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente
 

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competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa da parte delle province ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale per la Motorizzazione.». Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «dichiarazione» e le parole da: «e per la limitazione» a: « del territorio» sono soppresse. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
      6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
      7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
      8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è inserito il seguente:

      «L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.».

      9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: «, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti più di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le località oggetto della relazione di traffico».

Articolo 11.
(Misure per il mercato del gas).

      1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato

 

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delle capacità di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Articolo 12.
(Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi).

      1. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocità avvenga tramite affidamenti e modalità competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonché in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorità ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:

          a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;

          b) è altresì revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la società TAV S.p.A. relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.

 

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      2. Gli effetti delle revoche di cui al comma 1 si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni.
      3. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 4, degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
      4. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          «1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea di cui al comma 1 incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.».

Articolo 13.
(Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale
e di valorizzazione dell'autonomia scolastica).

      1. Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
      2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di programmazione dell'offerta formativa, possono essere costituite, in ambito provinciale o sub-provinciale, tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate: «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631,

 

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della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché «poli tecnico professionali», di natura consortile e con le forme di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. I «poli» sono costituiti al fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese e sono dotati di propri organi da prevedersi nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.
      3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: «i-septies-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

          b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

          c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-septies-bis)».

      4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

          a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su

 

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ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;

          b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
      7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.
      8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1o gennaio 2007.

Articolo 14.
(Misure in materia di autoveicoli).

      1. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalità indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.

Articolo 15.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 31 gennaio 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Bersani, Ministro dello sviluppo economico.
Rutelli, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione.
Bonino, Ministro per le politiche europee.
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
Bianchi, Ministro dei trasporti.
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni.
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


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