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PDL 2028

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2028



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PORETTI, BELTRANDI, MELLANO, CAPEZZONE, D'ELIA, TURCO, GRILLINI

Disposizioni concernenti l'acquisto, il possesso, la coltivazione, l'uso, il trasferimento e il trasporto di cannabis ad uso terapeutico

Presentata il 6 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è stata elaborata in collaborazione con l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC).
      I divieti recentemente disposti in materia di acquisto, possesso, coltivazione, uso, trasferimento e trasporto di cannabis valgono per tutti i cittadini, inclusi coloro che sono gravemente malati e che spesso soffrono in maniera insopportabile. Eppure sono numerosissimi gli studi e le sperimentazioni cliniche che dimostrano alcune importanti proprietà terapeutiche della cannabis.
      Fra queste vi è l'efficace azione terapeutica nei confronti del dolore - in particolar modo di quello neuropatico -, della nausea, del glaucoma e dei disordini neuromotori. Inoltre la cannabis stimola l'appetito, specialmente nei pazienti affetti da HIV, AIDS e demenza. Secondo studi recenti, la cannabis ha, inoltre, proprietà inibitorie per alcuni tipi di tumori.
      Sono moltissime le organizzazioni internazionali della salute che hanno espresso parere favorevole alla legalizzazione della cannabis per uso medico, sotto controllo del medico curante, e per la ricerca e la sperimentazione clinica della cannabis. Secondo una indagine della Harvard University del 1991, il 44 per cento dei medici oncologi americani ha consigliato almeno una volta ai propri pazienti l'uso della cannabis per alleviare il dolore ed i sintomi derivanti da terapie antitumorali quali la chemioterapia.
 

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      Sono moltissime anche le commissioni governative, istituite al fine di indagare le proprietà terapeutiche della cannabis e di formulare raccomandazioni in merito, che hanno espresso parere favorevole all'uso medico della cannabis. Tra queste, l'Istituto di medicina degli Stati Uniti, la Task Force nazionale australiana sulla cannabis, l'Istituto nazionale della salute degli Stati Uniti, la Commissione della scienza e della tecnologia della Camera dei Lord del Regno Unito, l'Accademia nazionale delle scienze degli Stati Uniti.
      La lista è lunga, e cresce ogni giorno, come è possibile verificare con una semplice ricerca negli archivi telematici della Biblioteca nazionale di medicina degli Stati Uniti (PubMed).
      Per questo è necessario introdurre tra i farmaci provvisti di autorizzazione al commercio anche i derivati sintetici della cannabis, oggi disponibili nella gran parte dei Paesi europei. Ma questo non è sufficiente. Secondo molte sperimentazioni cliniche e le testimonianze di moltissimi pazienti, uno dei problemi dei derivati sintetici della cannabis riguarda il metodo di somministrazione, che non è in grado di dare all'organismo la quantità sufficiente di cannabinoidi per alleviare efficacemente il dolore. Contrariamente al consumo di cannabis in forma naturale, ad esempio, la cannabis in pillole (Marinol) impiega da 1 a 4 ore per fare effetto. Inoltre, contrariamente alla cannabis utilizzabile in forma naturale, la forma sintetica è costosissima per l'utente e per il sistema sanitario e comporta un esclusivo beneficio per le case farmaceutiche che la producono.
      La presente proposta di legge prevede, pertanto, la possibilità per persone affette da alcune gravi patologie di accedere sia alla cannabis in forma naturale, sia ai farmaci derivati da estratti di cannabis, sempre e comunque sotto controllo medico e previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale competente.
      Questa, onorevoli colleghi, non è una iniziativa legislativa che mira a legalizzare la cannabis; si vuole semplicemente dare corpo alla libertà di ricerca medica, alla libertà terapeutica e all'esercizio pieno della libera professione medica. Chi violerà la legge o approfitterà delle disposizioni in essa contenute per fini diversi da quelli medici e di ricerca sarà sempre e comunque soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
      L'articolo 1 reca una serie di definizioni, specificando le condizioni cliniche per le quali il paziente può ottenere l'autorizzazione alla coltivazione o all'acquisto di cannabis. Si specifica altresì la quantità massima di cannabis che il paziente autorizzato può detenere. Si introduce la figura del «coltivatore autorizzato», il quale può coltivare e fornire cannabis utilizzabile solo ed esclusivamente su autorizzazione dell'azienda sanitaria locale. Sia il paziente sia il coltivatore autorizzato devono coltivare e conservare la cannabis in luoghi sicuri, ovvero in luoghi dove l'accesso è impedito a chiunque non sia autorizzato. È stato necessario, infine, introdurre anche la figura dell'«intermediario autorizzato», ovvero colui a cui il paziente incapace di muoversi delega l'acquisto di cannabis. Sia l'intermediario sia il coltivatore non devono mai essere stati condannati per reati legati al traffico di droga.
      All'articolo 2 si stabiliscono le procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'uso medico di cannabis per il paziente con condizione clinica debilitante.
      All'articolo 3 si stabiliscono le procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione per l'intermediario.
      All'articolo 4 si stabiliscono le procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione per il coltivatore che, oltre a coltivare e a conservare la cannabis in un luogo chiuso o sicuro, deve tenere un dettagliato registro delle piante di cannabis e della cannabis utilizzabile in suo possesso.
      All'articolo 5 si prevedono le sanzioni per la violazione delle norme della legge e si prevedono cause di non punibilità per la
 

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violazione di altre specifiche norme in vigore. Nei commi da 1 a 3, si esplicita la non punibilità o sanzionabilità per i pazienti, i coltivatori e gli intermediari autorizzati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Al comma 5 si stabilisce che qualora il coltivatore violi le norme sull'obbligo di tenuta del registro di cui all'articolo 4, comma 4, è irrogata una sanzione pecuniaria. Se tale violazione è ripetuta tre volte nell'arco di cinque anni, l'autorizzazione alla coltivazione viene definitivamente revocata. Se invece il coltivatore commette la violazione al fine di cedere o di vendere cannabis a persone non autorizzate, si applicano le pene previste dal citato testo unico.
      L'articolo 6 prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute adotti, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, si applicano le definizioni stabilite dal presente articolo.
      2. Per «condizione clinica debilitante» si intende:

          a) lo stato terminale di pazienti affetti da cancro o da sindrome da immunodeficienza;

          b) la situazione di pazienti affetti da cancro, sindrome da immunodeficienza, virus da immunodeficienza, sclerosi multipla o glaucoma, a condizione che:

              1) la malattia o il trattamento di essa provochi sintomi severi, persistenti e non trattabili;

              2) nel corso dell'evoluzione della malattia siano state attuate tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche previste dai relativi protocolli medici e tali procedure non abbiano condotto ad un significativo alleviamento dei sintomi;

          c) le condizioni cliniche diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), individuate con apposito decreto del Ministro della salute.

      3. Per «limite al possesso» si intende la quantità di cannabis posseduta dal paziente, che non può comunque superare il numero di tre piante di cannabis coltivate e il peso di 100 grammi di cannabis utilizzabile.
      4. Per «coltivatore autorizzato» si intende una persona di almeno diciotto anni di età e senza precedenti di condanna per reati legati al traffico di droga, a cui è stata rilasciata dall'azienda sanitaria locale l'autorizzazione all'acquisto, alla coltivazione,

 

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al trasporto, al trasferimento e alla vendita di cannabis.
      5. Per «paziente autorizzato» si intende una persona a cui è stata rilasciata dall'azienda sanitaria locale l'autorizzazione all'uso medico di cannabis a causa delle sue condizioni cliniche debilitanti.
      6. Per «intermediario autorizzato» si intende una persona di almeno diciotto anni di età e senza precedenti di condanna per reati legati al traffico di droga, delegata dal paziente autorizzato al prelievo e al trasporto di cannabis dall'azienda sanitaria locale al domicilio del paziente stesso.
      7. Per «luogo sicuro» si intende un edificio o uno spazio chiuso il cui accesso è permesso solo ai coltivatori, agli intermediari e ai pazienti autorizzati.
      8. Per «cannabis utilizzabile» si intendono le foglie ed i fiori secchi di cannabis, nonché ogni mistura o preparazione a base di cannabis, esclusi i semi, gli steli e le radici della pianta.
      9. Per «uso medico» si intendono l'acquisto, il possesso, la coltivazione in luogo sicuro, l'uso e il trasporto di cannabis o dell'attrezzatura necessaria alla sua somministrazione ad uso terapeutico per i pazienti autorizzati in condizioni cliniche debilitanti.

Art. 2.
(Pazienti autorizzati. Requisiti e procedure).

      1. Ai fini del riconoscimento quale paziente autorizzato all'uso medico di cannabis, il paziente in condizione clinica debilitante diagnosticata dal medico curante deve presentare la domanda presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio. Se il paziente è minore di diciotto anni di età, la domanda deve essere firmata dai genitori o dal tutore legale. Il paziente deve allegare alla domanda i dati contenuti nella propria cartella clinica o, comunque, tutta la documentazione sanitaria concernente la malattia e la relativa sintomatologia.

 

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      2. L'azienda sanitaria locale decide sulla domanda di autorizzazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. Se la domanda è accettata, l'azienda sanitaria locale rilascia l'autorizzazione all'uso medico di cannabis, valida su tutto il territorio nazionale.
      3. È istituita presso ciascuna azienda sanitaria locale una commissione per il riesame della domanda di autorizzazione all'uso medico di cannabis, composta da tre medici, di cui almeno uno specialista in cure palliative. La commissione è nominata dal dirigente dell'azienda sanitaria locale.
      4. Se l'azienda sanitaria locale respinge la domanda di autorizzazione del paziente, lo stesso può presentare ricorso presso la commissione per il riesame di cui al comma 3 entro sette giorni dalla data della notifica del rigetto. La commissione decide, a maggioranza dei suoi membri, entro e non oltre quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso.
      5. I membri della commissione per il riesame di cui al comma 3 rimangono in carica tre anni. Nel caso in cui un membro debba essere sostituito per qualsiasi motivo, il sostituto rimane in carica fino al termine naturale della nomina del membro al quale è subentrato.

Art. 3.
(Intermediari autorizzati. Requisiti e procedure).

      1. Il paziente autorizzato che per motivi di salute, documentati dal medico curante, è impossibilitato a recarsi presso l'azienda sanitaria locale per ritirare la cannabis ad esso destinata può presentare alla medesima azienda una richiesta perché gli sia riconosciuto il diritto di avvalersi di un intermediario, indicando il nominativo e i dati anagrafici del soggetto prescelto.
      2. Contestualmente o successivamente alla richiesta del paziente presentata ai sensi del comma 1, il soggetto individuato quale possibile intermediario presenta al

 

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l'azienda sanitaria locale la relativa richiesta di autorizzazione nonché il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti.
      3. L'azienda sanitaria locale procede alla valutazione della richiesta presentata ai sensi dei commi 1 e 2 e decide in merito al rilascio dell'autorizzazione entro quindici giorni dalla data di presentazione dei certificati di cui al citato comma 2.
      4. Il paziente autorizzato può in qualunque momento decidere di non avvalersi del suo intermediario autorizzato o indicare un nuovo nominativo secondo le procedure stabilite dai commi 1 e 2.

Art. 4.
(Coltivatori autorizzati. Requisiti e procedure).

      1. La domanda per il riconoscimento quale coltivatore autorizzato di cannabis deve essere presentata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio. L'azienda decide sulla domanda entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa e previo esame della documentazione di cui al comma 3.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 riporta il numero massimo di piante di cannabis coltivabili e la quantità massima di cannabis utilizzabile per il coltivatore al quale è rilasciata.
      3. Alla domanda di autorizzazione presentata ai sensi del comma 1 devono essere allegati:

          a) il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;

          b) la documentazione comprovante che i luoghi destinati alla coltivazione e alla conservazione della cannabis sono luoghi sicuri.

      4. Il coltivatore autorizzato può vendere la cannabis da lui prodotta esclusivamente alle aziende sanitarie locali, che provvedono a destinarla ai pazienti autorizzati.

 

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      5. Il coltivatore autorizzato deve tenere un dettagliato registro della piante di cannabis coltivabili e della cannabis utilizzabile in suo possesso, nonché dell'acquisto, del trasporto e della vendita delle medesime. Nel registro devono in particolare essere annotate:

          a) la data in cui ogni pianta è stata acquistata, piantata, trasportata, venduta e la quantità di cannabis utilizzabile estratta da ogni pianta;

          b) la quantità di cannabis utilizzabile acquistata, prodotta, conservata, trasportata e venduta.

Art. 5.
(Effetti delle autorizzazioni).

      1. I soggetti in possesso delle autorizzazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili, per le sole condotte ivi previste, ai sensi degli articoli 73, 74, 75 e 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
      2. Nessun medico può essere punito penalmente o fatto oggetto di azione disciplinare da parte del competente Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri a causa della sua azione ai fini del rilascio dell'autorizzazione per uso medico di cannabis in conformità a quanto previsto dalla presente legge, ad eccezione del caso in cui dichiari il falso riguardo all'attestazione delle condizioni cliniche debilitanti del paziente.
      3. Nessuno è punibile ai sensi degli articoli 73, 75 e 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, per il fatto di assistere un paziente autorizzato ad assumere cannabis per uso medico in conformità alle disposizioni della presente legge.
      4. La violazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 4, non è punibile ai sensi degli articoli 73, 75 e 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive

 

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modificazioni, a meno che tale violazione sia stata commessa ai fini della cessione o della vendita a persone non autorizzate ai sensi della presente legge.
      5. Il coltivatore autorizzato che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, è punibile con una sanzione pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Se tale violazione è ripetuta tre volte nell'arco di cinque anni, si procede al ritiro definitivo dell'autorizzazione.
      6. Ai procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Disposizioni di attuazione e adeguamento).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce:

          a) i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali rilasciano l'autorizzazione all'uso terapeutico di cannabis a pazienti, intermediari e coltivatori;

          b) i criteri di sicurezza a cui devono attenersi i pazienti, gli intermediari ed i coltivatori autorizzati per la coltivazione, la conservazione e il trasporto di cannabis;

          c) i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali acquistano, conservano e distribuiscono cannabis ai pazienti autorizzati e ai loro intermediari autorizzati;

          d) i termini, le forme e le modalità attraverso cui destinare la cannabis alle università e ai centri di ricerca autorizzati per lo studio e la sperimentazione clinica della cannabis e dei suoi derivati;

          e) i termini, le forme e le modalità attraverso cui effettuare controlli sull'attività dei coltivatori autorizzati;

          f) le modalità con le quali i medici di medicina generale sono tenuti a fornire

 

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informazioni ai soggetti in condizioni cliniche debilitanti sull'uso medico della cannabis;

          g) l'introduzione nella tabella II, sezione B, prevista dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo la sostanza Delorazepam, delle seguenti sostanze: denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione chimica: (6aR, 10aR) - 6a,7,8,10a - tetraidro-6,6,9 - trimetil - 3 - pentil - 6H - dibenzo[b,d]piran - 1 - olo.


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