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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2095 |
Onorevoli Colleghi! - La rete consolare è da sempre considerata la «spina nel fianco» del Ministero degli affari esteri.
«120. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.
121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005».
Inoltre vorrei ricordare che per l'attuazione di tali interventi era stato previsto, nella scorsa legislatura, un finanziamento di circa 6 milioni di euro da parte del Ministero degli affari esteri, ma tale importo è stato decurtato dal Ministero dell'economia e delle finanze, fino ad arrivare alla cifra di 1.338.000 euro, cioè con una diminuzione di oltre l'80 per cento. Solo nel mese di marzo 2006, con un successivo provvedimento è stato previsto un ulteriore finanziamento di 4 milioni di euro per l'assunzione di digitatori: decisione giunta, purtroppo, in ritardo rispetto alla necessità rilevata; e, comunque, l'utilizzo di tale finanziamento è stato solo parziale.
Nel disegno di legge finanziaria 2007, attualmente in fase di approvazione, all'articolo 18, composto da 810 commi, 12 commi riguardano direttamente le nostre comunità all'estero. In particolare, il comma 120 prevede la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri ed, in particolare, «l'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica e consolare e degli istituti di cultura».
Al comma 249, invece, si autorizza, «a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri».
Attualmente la mappatura della rete consolare consta di 116 uffici consolari, di cui 71 consolati generali, 32 consolati, 3 vice consolati e 10 agenzie consolari, più della metà dei quali si trova in Europa.
Ovviamente a tali uffici consolari si aggiungono anche le ambasciate, le quali talvolta hanno al loro interno anche degli uffici con competenze consolari, e, precisamente, 79 cancellerie consolari e 28 sezioni consolari.
È ovvio che la rete consolare è supportata da altri uffici consolari, per l'esattezza da 514 uffici consolari onorari, cui competono essenzialmente compiti di raccolta di documentazione di pratiche consolari.
Come è a tutti noto, gli uffici di cui si tratta sono dislocati in maniera da rispettare il numero degli italiani residenti all'estero, collocati nei singoli Paesi.
La presente proposta di legge prevede una ristrutturazione definitiva della rete consolare italiana, secondo i criteri che penso essere i più adeguati per l'ammodernamento di una struttura che è ormai obsoleta, ma la cui esistenza risulta sempre più fondamentale con il passare degli anni e con il continuo intensificarsi di relazioni tra chi vive lontano dalla madrepatria e chi, continuando a vivere nella madrepatria, cerca di attivarsi affinché i connazionali all'estero siano tutelati e possano usufruire di servizi efficienti. Una
1. In conformità a quanto disposto dal titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani sono autorizzati ad assumere, tramite contratti di collaborazione a progetto, previa domanda degli interessati, soggetti di cittadinanza italiana da destinare alla copertura degli organici degli uffici delle sedi consolari situati nei rispettivi Paesi di competenza.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di apposite liste predisposte dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari e recanti i dati anagrafici e i curricula dei soggetti di cittadinanza italiana che hanno presentato la domanda di cui al citato comma 1.
3. Ai fini della formazione del personale assunto ai sensi del presente articolo, le rappresentanze consolari e gli uffici consolari provvedono ad istituire appositi corsi, tenuti dal personale già in servizio presso di essi e distinti per le diverse funzioni.
1. Al fine di potenziare i servizi offerti dalla rete consolare italiana, è prevista l'istituzione di una banca dati centrale presso il Ministero degli affari esteri, collegata con tutte le sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, destinata alla raccolta, all'elaborazione e al disbrigo delle pratiche amministrative riguardanti i soggetti di cittadinanza italiana, ivi comprese le imprese, residenti nei Paesi di rispettiva competenza.
1. Presso ogni rappresentanza diplomatica ed ufficio consolare italiani è istituito un ufficio per garantire l'informazione e l'effettiva attuazione del diritto di voto dei soggetti di cittadinanza italiana residenti nei Paesi di rispettiva competenza.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino e il rafforzamento della rete consolare italiana, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il riordino della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, al fine di garantire risparmi di spesa e un saldo attivo di bilancio da destinare alla realizzazione di iniziative in favore dei soggetti di cittadinanza italiana residenti nei Paesi di rispettiva competenza;
b) prevedere il rafforzamento della rete consolare italiana, mediante l'ampliamento del numero delle sedi, il potenziamento degli organici di personale e la collaborazione con i soggetti operanti nel settore dell'associazionismo sociale italiano ed estero;
c) procedere alla revisione delle carriere nell'ambito della rete consolare italiana, al fine di garantire un livello di prestazione dei servizi adeguato alle nuove ed emergenti richieste.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione del parere; decorso il termine di un mese, dalla trasmissione, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza del parere.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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