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PDL 2095

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2095



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELI

Disposizioni per il riordino e il rafforzamento della rete consolare italiana

Presentata il 21 dicembre 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - La rete consolare è da sempre considerata la «spina nel fianco» del Ministero degli affari esteri.
      Essendo vissuto più di cinquant'anni in America meridionale, e per la precisione a Rosario, in Argentina, una delle zone con la maggiore presenza di italiani emigrati, potrei enunciare numerosi casi in cui i nostri connazionali hanno trascorso intere giornate presso gli uffici consolari, molte volte costretti anche ad attendere in strada, senza essere ricevuti o magari, dopo una lunga attesa, venendo invitati a tornare il giorno successivo per avere un certificato. Nel caso di richiesta per la concessione della cittadinanza o per la corresponsione dell'assegno pensionistico, la situazione è ancora più drammatica: infatti l'attesa può durare giorni e addirittura mesi.
      Gli esempi riportati e dei quali sono stato testimone riguardano i Paesi dell'America meridionale, dei quali, comunque, continuo ad essere fiero e orgoglioso rappresentante degli italiani ivi residenti; ma è legittimo presumere che tali episodi si verifichino in tutti gli altri Paesi nei quali il numero degli italiani emigrati è elevato e il presonale impiegato negli uffici preposti ai servizi consolari è nettamente inferiore alle necessità e inversamente proporzionale alle richieste da evadere.
      Riportando nuovamente come esempio quello della mia città, Rosario, ricordo che il rapporto tra numero dei funzionari statali e cittadini è di circa 1 a 5.500, ovvero assolutamente inidoneo a garantire un servizio efficiente, e le medesime proporzioni si registrano in tante altre città della Repubblica argentina.
      La legge 27 maggio 2002, n. 104, recante modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e ulteriori disposizioni per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, prevede, all'articolo 2, disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati temporanei al fine di espletare la rilevazione dei cittadini italiani all'estero.
 

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      Sempre per intervenire su tale problema, la legge finanziaria 2005, legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai commi 120 e 121 dell'articolo 1 stabilisce quanto segue:

      «120. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.
      121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005».

      Inoltre vorrei ricordare che per l'attuazione di tali interventi era stato previsto, nella scorsa legislatura, un finanziamento di circa 6 milioni di euro da parte del Ministero degli affari esteri, ma tale importo è stato decurtato dal Ministero dell'economia e delle finanze, fino ad arrivare alla cifra di 1.338.000 euro, cioè con una diminuzione di oltre l'80 per cento. Solo nel mese di marzo 2006, con un successivo provvedimento è stato previsto un ulteriore finanziamento di 4 milioni di euro per l'assunzione di digitatori: decisione giunta, purtroppo, in ritardo rispetto alla necessità rilevata; e, comunque, l'utilizzo di tale finanziamento è stato solo parziale.
      Nel disegno di legge finanziaria 2007, attualmente in fase di approvazione, all'articolo 18, composto da 810 commi, 12 commi riguardano direttamente le nostre comunità all'estero. In particolare, il comma 120 prevede la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri ed, in particolare, «l'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica e consolare e degli istituti di cultura».
      Al comma 249, invece, si autorizza, «a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri».
      Attualmente la mappatura della rete consolare consta di 116 uffici consolari, di cui 71 consolati generali, 32 consolati, 3 vice consolati e 10 agenzie consolari, più della metà dei quali si trova in Europa.
      Ovviamente a tali uffici consolari si aggiungono anche le ambasciate, le quali talvolta hanno al loro interno anche degli uffici con competenze consolari, e, precisamente, 79 cancellerie consolari e 28 sezioni consolari.
      È ovvio che la rete consolare è supportata da altri uffici consolari, per l'esattezza da 514 uffici consolari onorari, cui competono essenzialmente compiti di raccolta di documentazione di pratiche consolari.
      Come è a tutti noto, gli uffici di cui si tratta sono dislocati in maniera da rispettare il numero degli italiani residenti all'estero, collocati nei singoli Paesi.
      La presente proposta di legge prevede una ristrutturazione definitiva della rete consolare italiana, secondo i criteri che penso essere i più adeguati per l'ammodernamento di una struttura che è ormai obsoleta, ma la cui esistenza risulta sempre più fondamentale con il passare degli anni e con il continuo intensificarsi di relazioni tra chi vive lontano dalla madrepatria e chi, continuando a vivere nella madrepatria, cerca di attivarsi affinché i connazionali all'estero siano tutelati e possano usufruire di servizi efficienti. Una

 

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ristrutturazione prevista anche nella manovra finanziaria all'esame del Parlamento, e che la presente proposta di legge vorrebbe attuare per dare una ulteriore certezza che il rapporto tra madrepatria e italiani all'estero diventi sempre più continuo e intenso.
      L'assunzione di personale non solo non comporterebbe alcun onere a carico della finanza pubblica, ma, addirittura, assicurerebbe nuove entrate che potrebbero essere riutilizzate per rendere sempre più ottimali i servizi resi dalla nostra rete consolare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In conformità a quanto disposto dal titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani sono autorizzati ad assumere, tramite contratti di collaborazione a progetto, previa domanda degli interessati, soggetti di cittadinanza italiana da destinare alla copertura degli organici degli uffici delle sedi consolari situati nei rispettivi Paesi di competenza.
      2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di apposite liste predisposte dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari e recanti i dati anagrafici e i curricula dei soggetti di cittadinanza italiana che hanno presentato la domanda di cui al citato comma 1.
      3. Ai fini della formazione del personale assunto ai sensi del presente articolo, le rappresentanze consolari e gli uffici consolari provvedono ad istituire appositi corsi, tenuti dal personale già in servizio presso di essi e distinti per le diverse funzioni.

Art. 2.

      1. Al fine di potenziare i servizi offerti dalla rete consolare italiana, è prevista l'istituzione di una banca dati centrale presso il Ministero degli affari esteri, collegata con tutte le sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, destinata alla raccolta, all'elaborazione e al disbrigo delle pratiche amministrative riguardanti i soggetti di cittadinanza italiana, ivi comprese le imprese, residenti nei Paesi di rispettiva competenza.

 

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Art. 3.

      1. Presso ogni rappresentanza diplomatica ed ufficio consolare italiani è istituito un ufficio per garantire l'informazione e l'effettiva attuazione del diritto di voto dei soggetti di cittadinanza italiana residenti nei Paesi di rispettiva competenza.

Art. 4.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino e il rafforzamento della rete consolare italiana, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) assicurare il riordino della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, al fine di garantire risparmi di spesa e un saldo attivo di bilancio da destinare alla realizzazione di iniziative in favore dei soggetti di cittadinanza italiana residenti nei Paesi di rispettiva competenza;

          b) prevedere il rafforzamento della rete consolare italiana, mediante l'ampliamento del numero delle sedi, il potenziamento degli organici di personale e la collaborazione con i soggetti operanti nel settore dell'associazionismo sociale italiano ed estero;

          c) procedere alla revisione delle carriere nell'ambito della rete consolare italiana, al fine di garantire un livello di prestazione dei servizi adeguato alle nuove ed emergenti richieste.

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione del parere; decorso il termine di un mese, dalla trasmissione, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza del parere.

 

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Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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