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PDL 1989

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1989



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAMPA

Disposizioni in materia di cumulabilità della pensione di inabilità e dell'assegno ordinario di invalidità corrisposti dall'INPS con la rendita vitalizia corrisposta dall'INAIL

Presentata il 28 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Per effetto dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, non sono erogati quando, allo stesso titolo, è liquidata la rendita vitalizia da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), salvo che la pensione di inabilità ovvero l'assegno ordinario di invalidità siano di importo superiore a quello della rendita, nel qual caso è corrisposta l'eccedenza della pensione di inabilità ovvero dell'assegno rispetto alla rendita.
      Nella realtà, tuttavia, in base alle indicazioni fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL, raramente si verifica che l'effetto previsto dalla predetta disposizione trovi completa realizzazione e cioè che la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità superino le rendite INAIL, in maniera da consentire la corresponsione dell'eccedenza. Ciò in considerazione dell'elevato importo della rendita INAIL, la cui misura, peraltro, è stata notevolmente incrementata per effetto del nuovo sistema di indennizzo, introdotto dal decreto legislativo n. 38 del 2000, che prende in considerazione, oltre al danno patrimoniale, anche il danno biologico subìto dal lavoratore.
      La presente proposta di legge, abrogando il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introduce nel nostro ordinamento il cumulo tra la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, con la rendita vitalizia erogata ai sensi del testo unico di cui al decreto del
 

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Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.
      La presente proposta di legge intende migliorare il sistema pensionistico eliminando una discriminazione grave nei confronti dei lavoratori e, in caso di morte di questi, dei superstiti. Infatti, attualmente, nel caso di incidente sul lavoro, al lavoratore è corrisposta soltanto la rendita vitalizia dell'INAIL e non quella corrisposta dall'INPS. Nel caso in cui dall'incidente derivi la morte del lavoratore, ai superstiti è riconosciuta, soltanto, l'erogazione della rendita INAIL e non i benefìci corrisposti dall'INPS.
      Si tratta di intervenire per superare una penalizzazione palese nei confronti dei lavoratori che hanno subìto gravi danni, per effetto di incidenti avvenuti sul luogo di lavoro, e che hanno subìto pesanti ripercussioni sulla propria salute. È quindi necessario approvare questa proposta di legge che obbedisce a canoni di equità, giustificati da ragioni sociali, per permettere una vita dignitosa a lavoratori colpiti da eventi penalizzanti che si sono ripercossi sulla qualità della loro vita e di quella delle loro famiglie.
      Da ultimo, la proposta di legge intende introdurre il cumulo tra la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità erogati dall'INPS con la rendita vitalizia erogata dall'INAIL, nel rispetto dei princìpi di solidarietà sociale di cui all'articolo 38 della Costituzione e di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della medesima, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore colpito da danni alla sua integrità fisica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio o di malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. L'importo della pensione di inabilità è calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti e all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità, calcolata esclusivamente con il metodo contributivo, si assume il coefficiente contributivo di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.
      2. Dalla data prevista dal comma 1 del presente articolo, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia corrisposta dall'INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura

 

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corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, con esclusione dell'integrazione prevista dal predetto articolo 1, comma 3, della legge n. 222 del 1984.
      3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
      4. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15,5 milioni di euro per l'anno 2006, 17,8 milioni di euro per l'anno 2007 e 20,7 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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