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PDL 1699

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1699



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZANELLA, BALDUCCI, BOATO, BONELLI, CASSOLA, DE ZULUETA, FRANCESCATO, FUNDARÒ, LION, PELLEGRINO, CAMILLO PIAZZA, POLETTI, TREPICCIONE

Introduzione dell'articolo 154-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il finanziamento di progetti per garantire l'accesso all'acqua nei Paesi in via di sviluppo

Presentata il 26 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a Johannesburg nel 2002, ha evidenziato come la mancanza di accesso all'acqua potabile e di strutture igienico-sanitarie adeguate (quali sistemi di collettamento dei reflui fognari e di depurazione) nei Paesi più poveri siano causa di alta mortalità specialmente tra i bambini. È necessario un forte impegno per garantire, nei Paesi in via di sviluppo, l'accesso all'acqua potabile e realizzare adeguati sistemi idrosanitari che impediscano la contaminazione della risorsa acqua e assicurino adeguate condizioni igienico-sanitarie. In tal modo si darebbe un significativo contributo alla riduzione della povertà e della mortalità nei Paesi poveri del mondo.
      Gli obiettivi del Piano di attuazione di Johannesburg per l'argomento «Acqua potabile» sono di dimezzare entro l'anno 2015 il numero di persone che non hanno accesso all'acqua potabile e purificata e di adottare entro il medesimo anno 2015 i piani per la gestione integrata ed efficiente delle risorse idriche.
      Appare opportuno adottare, così come ha già fatto autonomamente l'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Laguna
 

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di Venezia, una strategia che leghi i nostri consumi di acqua all'individuazione delle risorse necessarie per migliorare le condizioni di chi vive in Paesi in cui questa preziosa risorsa non è disponibile con facilità. In questo modo, in accordo con i princìpi generali stabiliti prima dal capo I della legge n. 36 del 1994 e, successivamente, dalla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e con quelli contenuti nell'Agenda 21 e nel «Manifesto dell'acqua», redatto dal Comitato internazionale per il contratto mondiale sull'acqua, si propone l'istituzione di un fondo denominato «Fondo acqua bene comune», finalizzato al finanziamento di progetti che perseguono lo scopo di favorire l'accesso all'acqua potabile e di migliorare le condizioni igienico-sanitarie (disinfezione dell'acqua, sistemi idrosanitari) nei Paesi sofferenti di penuria di acqua potabile e di mancanza di infrastrutture igienico-sanitarie dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina, con particolare riferimento a specifiche aree dei Paesi più poveri.
      La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di estendere i princìpi che hanno ispirato l'azione della citata Autorità d'ambito territoriale ottimale della Laguna di Venezia a tutti gli omologhi organismi di gestione delle risorse idriche del nostro Paese. L'aumento tariffario per gli utenti finali risulterebbe piuttosto modesto, ma consentirebbe di avviare progetti di grande importanza per le popolazioni meno fortunate del pianeta. Non è, infine, da trascurare il grande significato simbolico che assume questa redistribuzione delle risorse tra chi dispone in abbondanza di un bene primario e prezioso come l'acqua e chi si trova in una situazione in cui è a rischio persino di sopravvivenza proprio a causa della scarsità di acqua.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

      «Art. 154-bis. - (Istituzione del «Fondo acqua bene comune»). - 1. Una quota della tariffa di cui all'articolo 154, pari a 0,01 euro per metro cubo di acqua, è destinata a un apposito fondo, denominato «Fondo acqua bene comune», gestito dall'Autorità d'ambito attraverso la nomina di un comitato etico, al quale sono attribuite le competenze sulla gestione del Fondo.
      2. Le risorse del Fondo sono finalizzate alla realizzazione di interventi per favorire la disponibilità di acqua e una corretta e razionale utilizzazione delle risorse idriche in specifiche aree dei Paesi in via di sviluppo.
      3. Le modalità di accesso e di erogazione delle risorse del Fondo nonché la composizione e le funzioni del comitato etico nominato ai sensi del comma 1 sono stabilite dall'Autorità d'ambito con proprio regolamento.
      4. Il Ministro degli affari esteri esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione delle risorse del Fondo e sull'attività svolta dal comitato etico».


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