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PDL 1397

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1397



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAMPA, AMORUSO, BARBIERI, BENEDETTI VALENTINI, BERNARDO, BERTOLINI, BRUSCO, COLUCCI, DE CORATO, FABBRI, FERRIGNO, GIUSEPPE FINI, FRANZOSO, LENNA, MARRAS, MAZZOCCHI, MILANATO, MISTRELLO DESTRO, PAOLETTI TANGHERONI, PELINO, ROMAGNOLI, UGGÈ

Norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali

Presentata il 18 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, la legge 16 luglio 1997, n. 230, ha soppresso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, con ciò risolvendo parte dei problemi che, da tempo, la categoria affrontava, relativamente agli aspetti legati al trattamento pensionistico. Tuttavia, è rimasta inalterata la problematica riguardante i lavoratori che non avevano ancora maturato il requisito per l'accesso al pensionamento e che sono rimasti disoccupati a seguito del venire meno della figura dello spedizioniere doganale: infatti, in base alla normativa vigente, gli anni contributivi maturati presso il Fondo e quelli maturati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili e, di conseguenza, molti spedizionieri oggi, pur avendo versato obbligatoriamente decine di anni di contributi, non possono godere di un trattamento pensionistico, nonostante l'età anagrafica avanzata. Peraltro a tale situazione si aggiunge la crisi del settore, derivata dalla nuova disciplina europea che, con l'abbattimento delle frontiere intracomunitarie, ha determinato una pesante flessione della domanda di lavoro di questa specifica categoria.
      La proposta di legge in esame, costituisce, quindi, un necessario passaggio legislativo per consentire il riconoscimento del giusto trattamento pensionistico a lavoratori non più giovani. Essa interviene, infatti, per riconoscere il trattamento pensionistico di anzianità agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre
 

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1960, n. 1612, che abbiano maturato, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza, l'anzianità contributiva ed anagrafica minima previste dalla legislazione vigente per maturare il diritto ad accedere alla pensione di anzianità. Occorre evidenziare che l'intervento legislativo consentirebbe l'accesso al lavoro di nuove forze e permetterebbe di fare posto ai giovani che, attualmente, trovano quei posti ancora preclusi da chi dovrebbe, con ragione, essere in pensione.
      In realtà, si tratta di un numero ristretto di persone - o meglio di lavoratori - che si sono trovati «a cavallo» fra la soppressione del citato Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali e il conseguente passaggio all'INPS di tutta la categoria. Questo significa che, con il tempo, il problema si risolverà automaticamente per via del totale assorbimento da parte dell'INPS.
      La proposta di legge è, dunque, un atto di equità non più procrastinabile che mira a porre rimedio all'ingiusto trattamento al quale gli spedizionieri doganali sono stati sottoposti, garantendo a quelli in età avanzata di poter accedere - usufruendo del principio della totalizzazione dei periodi contributivi - al trattamento pensionistico di anzianità.
      In ragione di quanto detto, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sia riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza, ovvero di un requisito anagrafico di cinquantotto anni e di un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, computata secondo il criterio citato. Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità di cui al comma 1, lettera b), possano essere aggiornati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - ai fini dell'omogeneità con quanto previsto nella legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.
      Il comma 3, infine, chiarisce che il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1 è erogato dall'INPS, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.
      L'articolo 2 reca le disposizioni per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della legge e specifica che, qualora il Ministro dell'economia e delle finanze, nel corso del monitoraggio degli oneri, rilevasse uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa originarie, può intervenire con opportune iniziative legislative correttive degli effetti finanziari di leggi vigenti - secondo quanto previsto dall'articolo 11-ter, comma 7, delle legge n. 468 del 1978 - da inserire nella manovra di finanza pubblica, a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater).
      La presente proposta di legge è già stata esaminata nella scorsa legislatura ed è stata approvata in sede legislativa dalla XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati; per questo motivo si auspica che essa possa godere, nell'espletamento del suo iter, della procedura abbreviata di cui all'articolo 107 del Regolamento della Camera dei deputati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:

          a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;

          b) un requisito anagrafico di cinquantotto anni e un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, computata secondo il criterio di cui alla lettera a).

      2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i requisiti di cui al comma 1, lettera b), possono essere aggiornati per mantenerli omogenei a quelli previsti dai commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.
      3. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.210.000 euro per l'anno 2006, 6.230.000 euro per l'anno 2007 e 5.870.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-

 

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2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e della finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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