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PDL 1992

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1992



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ALESSANDRI, ALLASIA, BRIGANDÌ, DUSSIN, FUGATTI, GARAVAGLIA, GOISIS, GRIMOLDI, STUCCHI, FRANZOSO, D'ALIA, BELTRANDI, PORETTI, FORLANI, BRUSCO, ROMAGNOLI, CARLUCCI, RAO, BIANCOFIORE, HOLZMANN, D'IPPOLITO VITALE, FRASSINETTI, GIULIO CONTI, BUCCHINO, LO MONTE, DE CORATO

Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, recante attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

Presentata il 28 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare il decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, recante attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. In particolare si interviene sulle disposizioni relative alle macellazioni secondo determinati riti religiosi, che vanno solamente ad arrecare ulteriori sofferenze agli animali. Si chiede che qualsiasi tipo di macellazione, anche quella eseguita per determinati riti religiosi, sia preceduta da una preventivo stordimento dell'animale, in modo da ridurne la sofferenza. La macellazione rituale islamica, similmente a quella ebraica, consiste nel far uscire più sangue possibile tagliando di netto la gola dell'animale, ancora in stato di assoluta lucidità, e pronunciando la formula (Bismillàh) che tradotta significa «nel nome di Dio». In Italia, le norme in materia di macellazione sono molto chiare e severe, e tengono conto, prima di tutto, della tutela
 

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della salute del cittadino, imponendo l'osservanza di tutte le necessarie norme igieniche, e poi anche del rispetto degli animali.
      In occasione della Aid el Adha, Festa del sacrificio (che ricorda il miracolo di Allah che sostituisce con un montone il figlio che Abramo gli stava offrendo in sacrificio), avviene un vero e proprio massacro di agnelli, ovviamente seguendo la prescrizione della macellazione rituale.
      Per quanto accade durante questa giornata, in tutta Europa, ogni anno vengono presentate numerose denunce da parte di molti cittadini e delle associazioni ambientaliste, quali ad esempio la Lega antivivisezione (LAV) e l'associazione Persone per il trattamento etico degli animali (PETA).
      In conclusione, si deve aggiungere che la macellazione rituale senza il preventivo stordimento dell'animale è vietata dalle leggi di molti Paesi europei, quali l'Austria, la Germania, l'Olanda, la Svizzera e la Svezia, e che la Federazione dei veterinari europei (FVE) e il Farm Animal Welfare Council (FAWC), in specifici rapporti tecnico-scientifici, hanno condannato senza mezze misure questa pratica.
      Ritenendo doveroso ribadire, a scanso di equivoci e di critiche pretestuose, che la libertà religiosa, di credenza e di coscienza è un diritto inviolabile consolidato nella cultura del popolo italiano e riconosciuto in modo inequivocabile dal combinato disposto degli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, è doveroso sottolineare che, ad esempio, anche in Malesia, Paese a maggioranza islamica, è obbligatorio lo stordimento degli animali prima della macellazione.
      Quindi, anche nel rispetto delle minoranze religiose presenti in Italia, non si può consentire che questi riti continuino ed è pertanto necessario procedere a modificare la normativa vigente, proprio al fine di tutelare le regole di un Paese civile, quale è il nostro; non si può, quindi, essere concordi con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 333 del 1998, in particolare con quelle della lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, le quali prevedono che l'autorità competente in caso di macellazioni compiute per determinati riti religiosi è la stessa autorità religiosa. La presente proposta di legge prevede, invece, che la competenza in materia debba essere attribuita alle regioni, a cui spetta il compito di permettere o vietare tali riti, nonché di stabilirne le modalità di effettuazione, fermo restando l'obbligo dello stordimento preventivo.
      Si confida, pertanto, che la presente proposta di legge sia al più presto esaminata e approvata, non solo per un senso di civiltà nei confronti degli animali, ma anche per rispettare il sentimento della maggioranza dei cittadini italiani.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento e avvengono esclusivamente in luoghi autorizzati dalle autorità competenti. Sono vietati su tutto il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze».

Art. 2.

      1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, è sostituita dalla seguente:

      «h) autorità competente: il Ministero della salute, il servizio veterinario della regione o della provincia autonoma, nonché il veterinario ufficiale definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e di controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi è la regione o la provincia autonoma».

Art. 3.

      1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, la parola: «evitabili» è soppressa.

 

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Art. 4.

      1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, la parola: «evitabili» è soppressa.

Art. 5.

      1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

      «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano anche alle macellazioni che avvengono secondo riti religiosi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)».

      2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, è abrogato.

Art. 6.

      1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 7.

      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. L'inosservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1, nonché agli articoli 9 e 10 è punita con la reclusione da uno a due anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.030 euro a 5.160 euro.
      2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1 è punita con la reclusione di cinque anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.130 euro a 10.330 euro».

 

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Art. 8.

      1. Al punto II.2 dell'allegato A annesso al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, la parola: «inutili» è soppressa.

Art. 9.

      1. Al punto 1 dell'allegato B annesso al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, la parola: «evitabili» è soppressa.
      2. Al punto 2 dell'allegato B annesso al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, il secondo periodo è soppresso.

Art. 10.

      1. Il punto I dell'allegato C annesso al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

      «I. Metodi ammessi.

          A. Stordimento:

              1) pistola a proiettile captivo;

              2) esposizione al biossido di carbonio.

          B. Abbattimento:

              1) pistola o fucile a proiettile libero;

              2) esposizione al biossido di carbonio».
        


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