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PDL 2035

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2035



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARUSO, ACERBO

Istituzione del reddito sociale

Presentata il 6 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il testo che qui si propone all'esame della Camera dei deputati riproduce, con limitate modificazioni, la proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione del reddito sociale minimo che, depositata presso la Corte di cassazione nel corso del 1998, raccolse circa 63.000 firme di cittadini, e fu pertanto depositata dal Comitato promotore presso la Camera dei deputati, il 7 dicembre 1999.
      Si ritiene istituzionalmente produttivo sottoporre all'esame delle Camere una proposta di legge nata nella società italiana, e rispondente ad esigenze vivamente avvertite, affinché, nel confronto con altre iniziative legislative parlamentari, possa maturare una soluzione condivisa a un tema ormai ineludibile.
      Il Comitato promotore della proposta di legge di iniziativa popolare era costituito dal CESTES, dalla rivista «Proteo» e da altre numerose realtà sociali dell'associazionismo e del sindacalismo di base, che dal 1997 ad oggi hanno costituito una rete nazionale di mobilitazione, di iniziativa politico-culturale e di confronto con le istituzioni. La proposta di legge nasce dall'elaborazione del CESTES, diretto dal professor Luciano Vasapollo.
      Da circa venticinque anni è in atto un forte processo di «finanziarizzazione» dell'economia; processi di globalizzazione a connotati finanziari che perseguono la loro logica interna tendente alla massimizzazione dei profitti complessivi, attraverso incrementi di dividendi, interessi e capital gains, a scapito della remunerazione del fattore lavoro, dell'occupazione e delle condizioni di vita di tutti i lavoratori, occupati e no. Il risultato più immediato è l'aumento della disoccupazione che va assumendo sempre più carattere strutturale, incrementando la schiera dei precari,
 

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dei marginali, dei disoccupati non ufficiali, «precarizzando» in tale modo la qualità generale della vita.
      Si sottolinea che la previsione di un reddito sociale vuole contrapporsi a queste tendenze attraverso la riqualificazione di tutti gli strumenti di protezione sociale e l'aumento dei livelli delle pensioni sociali e minime. Si impone quindi l'unificazione e il rilancio dell'iniziativa dei nuovi soggetti del lavoro, del non lavoro, del lavoro negato, dai disoccupati, ai precari, ai pensionati, rafforzando nel contempo la capacità contrattuale della forza lavoro occupata.
      Si è in una fase che ha i tratti dell'unicità e si configura come un passaggio epocale nella trasformazione delle modalità di sviluppo nel nostro Paese; una fase in cui si stanno velocemente affacciando sulla scena economico-sociale nuove soggettualità, nuove povertà e quindi nuove figure da riaggregare. Solo partendo dalle nuove soggettualità del conflitto sociale si può riorganizzare, secondo i promotori, l'unità di interessi del mondo del lavoro, la solidarietà e la forza che negli anni '60 e '70 la classe operaia si era data a partire dall'organizzazione in fabbrica.
      Si propone così una iniziativa politica (che va portata a livello europeo) sulla salvaguardia e sulla rivendicazione di distribuzione del reddito a tutti i lavoratori, occupati e no, dell'intero spettante salario sociale prodotto, tralasciando le richieste assistenziali e ultraliberiste basate su rapporti individuali e su forme di elargizione caritatevole di «soccorso agli esclusi». La costruzione di un'Europa del lavoro e delle socio-compatibilità solidali ha bisogno di ridistribuire reddito e ricchezza attraverso un fisco che aumenti la massa dei contribuenti, contraendo l'evasione e l'elusione fiscale e contributiva, colpendo i capitali speculativi, i movimenti di capitale all'estero, tassando i tipi e le modalità di innovazione che provocano disoccupazione.
      La proposta di legge prevede un importo del reddito sociale di 10.000 euro annui (non soggetti a tassazione); i requisiti per l'accesso prevedono la regolare residenza in Italia da almeno diciotto mesi, l'iscrizione agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 2000 da almeno un anno, un reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 8.000 euro. L'importo indicato del reddito sociale va rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT; è previsto per i soggetti che svolgono un'attività lavorativa regolamentata per legge un importo del reddito sociale ridotto di un'entità pari a quella del salario/stipendio percepito e la decadenza dal percepimento dello stesso nell'ipotesi in cui si ottenga un lavoro a tempo pieno e indeterminato; ciò permette di rivolgere tale istituto non solo ai disoccupati ma anche a coloro che svolgono lavoro precario, sottopagato o che hanno forme di sottoccupazione. Il periodo di fruizione del reddito sociale deve essere calcolato ai fini pensionistici e prevede inoltre, in favore di soggetti titolari di tale reddito, forme di reddito indiretto e differito attraverso l'accesso gratuito ai servizi fondamentali (trasporti urbani, servizio sanitario, formazione, anche universitaria, eccetera) e il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua, una tariffa sociale per i servizi di elettricità, telefono e rifiuti, oltre a un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e comunque un sussidio sul canone d'affitto dell'abitazione che copre la parte eccedente il 20 per cento del reddito personale complessivamente percepito.
      Esiste, com'è ovvio, il problema dell'individuazione delle risorse necessarie per le spese derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, quantificate in circa 35 milioni di euro annui. Si propone di reperire tali risorse esclusivamente attraverso varie forme di tassazione sui capitali. Un terreno, infatti, praticabile, è quello di applicare una efficace imposta patrimoniale, di colpire le rendite finanziarie e i grandi patrimoni, di tassare realmente e uniformemente i guadagni in conto capitale (capital gain), di ridurre le agevolazioni e i trasferimenti alle imprese.
 

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Si tratta di reperire, quindi, le risorse finanziarie per l'istituzione del reddito sociale non dalla fiscalità generale, ma dalla tassazione dei capitali, anche attraverso serie ed efficaci iniziative contro l'evasione e l'elusione fiscali, da forme di tassazione del margine operativo lordo realizzato dall'attività produttiva delle imprese private e da modalità di tassazione della speculazione finanziaria, anche in forma di una Tobin tax finalizzata alle prestazioni sociali per la povertà, per la disoccupazione nonché per creare nuovi posti di lavoro a pieno salario e pieni diritti. Ai fini dell'erogazione del reddito sociale si propone l'istituzione, a livello nazionale, di un Fondo per il reddito sociale (FRS) e per l'accesso sussidiario in termini di tariffe gratuite o scontate si propone l'istituzione di un Fondo regionale per i servizi sociali (FRSS).
      La proposta di legge non mira ad inserire elementi di «assistenzialismo», ma si muove nell'ambito delle diverse battaglie per la piena e buona occupazione, a partire dalla constatazione che le politiche occupazionali negli ultimi anni, tendenti alla flessibilizzazione e alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, non hanno portato a un incremento dei livelli occupazionali, e hanno avuto anzi effetti negativi anche sul piano distributivo per il mondo del lavoro.
      Nel momento in cui si discute del futuro dell'Europa, la proposta di legge costituisce anche un appello all'Europa sociale del lavoro per rivendicare il diritto al reddito sociale per i disoccupati, gli inoccupati, i lavoratori precari, sottoccupati e sottopagati; una battaglia civile europea, in armonia con la previsione della Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, resa esecutiva dalla legge n. 30 del 1999, per il lavoro e per la dignità di ogni cittadino.
      Si auspica che attraverso l'introduzione del reddito sociale si avvii una nuova stagione di riforme con al centro il rafforzamento della protezione sociale complessiva, gli incrementi occupazionali con lavori a tempo pieno e a tempo indeterminato, a pieno salario, e diritti garantiti nonché la lotta alla disoccupazione e alla povertà in generale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Requisiti soggettivi di accesso).

      1. È prevista la corresponsione di un reddito sociale in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

          a) residenza in Italia da almeno diciotto mesi;

          b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

          c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 8.000 euro, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 5.

      2. Il reddito sociale è corrisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro.
      3. Presso il Ministero del lavoro e della presidenza sociale è istituito l'Ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale, con specifici compiti di coordinamento dell'attività delle direzioni provinciali del lavoro. L'Ufficio è istituito con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Ai fini dell'erogazione del reddito sociale ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, è istituito il Fondo per il reddito sociale (FRS), finanziato ai sensi dell'articolo 9.

 

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Art. 2.
(Importo del reddito sociale).

      1. L'importo del reddito sociale da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 è di 10.000 euro.
      2. L'importo di cui al comma 1 non è soggetto ad alcuna forma di tassazione.

Art. 3.
(Calcolo ai fini pensionistici del reddito sociale).

      1. Il periodo di fruizione del reddito sociale è calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Rivalutazione del reddito sociale).

      1. L'importo del reddito sociale indicato all'articolo 2, comma 1, è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

Art. 5.
(Riduzione del reddito sociale).

      1. L'importo indicato all'articolo 2, comma 1, è ridotto in misura pari a quella del salario o stipendio percepito per i soggetti che svolgono attività lavorative regolamentate per legge.

 

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Capo II
SANZIONI

Art. 6.
(Sanzioni amministrative).

      1. Il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del reddito sociale, è soggetto a una sanzione amministrativa, da comminare a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento agli importi minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

Art. 7.
(Decadenza).

      1. È in ogni caso prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.
(Tariffe sociali nei servizi essenziali).

      1. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale, anche nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 5, è prevista la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e ai servizi sanitari, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi e ad esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.
      2. È previsto altresì, per gli stessi soggetti, il dimezzamento dei costi delle

 

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utenze relative alle forniture di gas e acqua, e la determinazione di una tariffa sociale con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Per gli stessi soggetti è previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, stabilito con apposita legge regionale, e comunque un sussidio sul canone d'affitto dell'abitazione che copre la parte di canone eccedente il 20 per cento del reddito personale complessivamente percepito.
      4. I benefìci previsti dal presente articolo si applicano anche ai soggetti titolari di pensioni sociali e minime.
      5. È istituito il Fondo regionale per i servizi sociali (FRSS), al fine di consentire l'accesso sussidiario alle agevolazioni concernenti tariffe gratuite o ridotte previste dal presente articolo. Il FRSS è finanziato mediante leggi regionali che prevedono una ridefinizione aggiuntiva della tassazione locale sull'uso del territorio relativamente alle imposte di localizzazione e di fabbricato in funzione produttiva da parte di centri commerciali e di altre attività produttive che percepiscono profitti e rendite di posizione sulla base della loro collocazione speciale e dello sfruttamento dei beni comuni e delle infrastrutture esistenti. Al FRSS affluiscono parte dei finanziamenti di cui all'articolo 9, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.
(Finanziamento del Fondo per il reddito sociale e copertura finanziaria).

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, terzo periodo, al finanziamento del FRS si provvede, per il primo anno di attuazione della presente

 

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legge, mediante utilizzazione delle risorse derivanti dall'istituzione di una imposta straordinaria, denominata «labor tax», consistente in una addizionale una tantum del 2,5 per cento sulla tassazione dei redditi di impresa, imponendo in particolare una tassazione sul margine operativo lordo.
      2. Al finanziamento del FRS per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a decorrere dal secondo anno dalla data della sua entrata in vigore, si provvede mediante:

          a) l'incremento al 30 per cento dell'aliquota di imposizione sugli interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati, prevedendo comunque per i possessori di titoli pubblici ed equiparati la possibilità di optare per l'indicazione, nella dichiarazione annuale dei redditi, dei relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell'ammontare dei titoli pubblici ed equiparati posseduti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota di imposta del 20 per cento sui redditi riferiti ad un valore complessivo di titoli posseduti non superiore a 150.000 euro e del 25 per cento sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede i 150.000 euro. In tali casi l'imposta è applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi;

          b) la tassazione dell'incremento di valore di titoli azionari (INVATA), ovvero del guadagno in conto capitale, con previsione di una aliquota di imposta che in ogni caso deve corrispondere a un unico livello del 30 per cento;

          c) l'inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi di ogni reddito da capitale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette; a tale fine anche le aliquote e le ritenute sui redditi da capitale sono accorpate su un unico livello corrispondente al 30 per cento;

          d) la tassazione dei trasferimenti di capitale all'estero riguardanti le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo, con l'applicazione di un'aliquota sino al 3 per cento con riferimento alle operazioni aventi durata

 

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non superiore a sette giorni, di un'aliquota sino al 2,5 per cento per operazioni aventi durata non superiore a trenta giorni, di un'aliquota dell'1,8 per cento su operazioni di durata superiore a trenta giorni e di un'aliquota dello 0,5 per cento su operazioni di durata superiore a novanta giorni.

      3. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        


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