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PDL 2101

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2101



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MURA, BELISARIO, OSSORIO, PALOMBA

Disposizioni in materia di reati in ambito familiare, di violenza sessuale e di molestie

Presentata il 21 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di combattere il fenomeno della violenza sessuale ponendo in essere una strategia articolata su più fronti. La violenza sessuale che, lo si sottolinea, nella grande maggioranza dei casi ha come vittime le donne. Le cronache dell'estate 2006 e dei primi mesi autunnali hanno mostrato come i reati di natura sessuale continuino a ripetersi con una frequenza preoccupante. Le statistiche rilevano che molti di questi reati si consumano all'interno delle mura domestiche e hanno come protagonisti familiari o conoscenti delle vittime. Anche le aggressioni che si verificano all'aperto non sono poche, e di volta in volta divengono sempre più feroci e sempre più sfrontate. Le vittime vengono aggredite in pieno giorno mentre stanno attendendo l'autobus, mentre si recano sul posto di lavoro o mentre stanno andando a fare la spesa. L'aggressione si verifica anche in ore in cui sul luogo sono presenti molte persone che non intervengono per paura o perché non si accorgono di quanto sta accadendo oppure, purtroppo, fingono di non accorgersene.
      I reati di violenza sessuale si caratterizzano per una particolare efferatezza e per i danni, spesso permanenti, di natura fisica e psicologica che provocano sulle vittime. Chi ha subìto una violenza sessuale, oltre alla sofferenza fisica, subisce un'estrema umiliazione da parte dell'aggressore che provoca danni ingenti alla psiche e alla personalità tali da non consentire per anni o per sempre una vita normale.
      Oltre alla violenza fisica, posta in essere in maniera esplicita, si verifica sovente
 

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un'altra forma di violenza che influisce sulla libertà e sulla psiche della vittima che la subisce. Tale violenza si configura come una molestia insistente e ripetuta nel tempo finalizzata a porre in essere contatti fisici e momenti di intimità in maniera totalmente unilaterale. Per questo genere di violenza che, proprio perché ripetuta a lungo nel tempo, provoca seri danni alla vittima, non è ancora prevista una specifica forma di reato, e la presente proposta di legge provvede ad introdurla prevedendo la relativa sanzione penale.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge, al fine di consentire una maggiore efficacia alle azioni di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, istituisce corsi di formazione e aggiornamento professionali in materia di violenze sessuali, maltrattamenti ed abusi per le Forze di polizia, con particolare riferimento alla polizia giudiziaria.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge stabilisce che presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio nazionale sui reati in ambito familiare e di violenza sessuale, con il fine di analizzare, prevenire e contrastare i medesimi reati. La nomina dei componenti e le disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disposte con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e della solidarietà sociale.
      L'articolo 3 della presente proposta di legge stabilisce che l'Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, che lo presiede; un rappresentante del Ministero della giustizia, designato dal Ministro della giustizia; un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale, designato dal Ministro della solidarietà sociale; un rappresentante della Polizia di Stato, esperto nel settore dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, designato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza; un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, esperto nel settore dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, designato dal Comandante generale dell'Arma; tre rappresentanti, designati dal coordinamento nazionale delle associazioni e dei centri antiviolenza.
      L'articolo 4 della presente proposta di legge stabilisce che l'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

          a) raccoglie i dati relativi ai reati in ambito familiare e di violenza sessuale commessi su tutto il territorio nazionale, e li elabora con riguardo a modalità, contesti e territori cui fanno riferimento, anche al fine di individuare le zone dove si verifica una maggiore frequenza di tali reati, mettendo tale elaborazione a disposizione della magistratura, delle Forze dell'ordine, degli enti locali e delle sedi scientifiche, culturali ed operative;

          b) individua e propone gli interventi prioritari di prevenzione e di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale;

          c) promuove e coordina campagne informative e campagne educative volte alla prevenzione dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, con particolare attenzione nei confronti delle scuole;

          d) predispone una relazione annuale sul fenomeno dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, che i Ministri dell'interno, della giustizia e della solidarietà sociale illustrano alle competenti Commissioni parlamentari.

      L'articolo 5 della presente proposta di legge stabilisce che gli interventi di cui all'articolo 4 confluiscono in un programma, approvato dal Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della giustizia e della solidarietà sociale, per la realizzazione del quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 200 milioni di euro per l'anno 2008 e di 500 milioni per l'anno 2009.
      L'articolo 6 della presente proposta di legge, al comma 1, stabilisce che per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 400.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il comma 2 del medesimo articolo 6 stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

 

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stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, i compensi spettanti ai componenti dell'Osservatorio.
      L'articolo 7 della presente proposta di legge reca una modifica all'articolo 609-bis primo comma, del codice penale, prevedendo che le parole: «da cinque a dieci anni» siano sostituite dalle seguenti: «da sette a tredici anni».
      L'articolo 8 della presente proposta di legge reca modifiche all'articolo 609-ter del codice penale, prevedendo che, al primo comma, alinea, le parole: «da sei a dodici anni» siano sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni» e che, al secondo comma, le parole: «da sette a quattordici anni» siano sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni».
      L'articolo 9 della presente proposta di legge prevede l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 609-quater del codice penale.
      L'articolo 10 della presente proposta di legge reca una modifica all'articolo 609-quinquies del codice penale, prevedendo che le parole: «da sei mesi a tre anni» siano sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».
      L'articolo 11 della presente proposta di legge reca modifiche all'articolo 609-octies del codice penale, prevedendo che, al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» siano sostituite dalle seguenti: «da otto a quindici anni» e che il quarto comma del medesimo articolo 609-octies sia abrogato.
      L'articolo 12 della presente proposta di legge dispone che chiunque, indebitamente ponendo in essere con continuità atti volti alla sorveglianza, alla molestia, all'intrusione nella vita privata e pubblica o al contatto fisico indesiderato, infligge a un'altra persona un grave stato di disagio emotivo, di paura o di soggezione, tale da ledere la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona medesima, è punito con la reclusione fino a due anni.
      L'articolo 13, comma 1, della presente proposta di legge dispone che la persona che si ritiene vittima di taluna delle condotte di cui all'articolo 12 può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida dell'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia reiterata.
      Il comma 2 dell'articolo 13 dispone che, per tutelare l'incolumità fisica o psicologica della persona offesa, il giudice può rivolgere all'indagato ogni opportuna prescrizione, compresi i divieti di avvicinarsi al domicilio e ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi familiari, nonché di contattarla attraverso il mezzo telefonico o altro strumento di comunicazione elettronica.
      Il comma 3 dell'articolo 13 dispone che se, nonostante la diffida formale, l'indagato compie nuovi atti di molestia reiterata la pena della reclusione è aumentata da uno a cinque anni.
      L'articolo 14, comma 1, della presente proposta di legge prevede che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dell'articolo 6, valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      Il comma 2 dell'articolo 14 prevede che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in 100.000.000 di euro per l'anno 2007, in 200.000.000 di euro per l'amo 2008 e in 500.000.000 di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      L'articolo 15 della presente proposta di legge dispone che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di consentire una maggior efficacia delle azioni di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, sono istituiti corsi di formazione e aggiornamento professionali, in materia di violenze sessuali, maltrattamenti e abusi, per le Forze di polizia, con particolare riferimento alla polizia giudiziaria.

Art. 2.

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio nazionale sui reati in ambito familiare e di violenza sessuale, di seguito denominato «Osservatorio», con il fine di analizzare, prevenire e contrastare i medesimi reati. La nomina dei componenti, nonché le disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Osservatorio, sono disposte con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e della solidarietà sociale.

Art. 3.

      1. L'Osservatorio è composto da:

          a) un rappresentante del Ministero dell'interno, designato dal Ministro dell'interno;

          b) un rappresentante del Ministero della giustizia, designato dal Ministro della giustizia;

          c) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale, designato dal Ministro della solidarietà sociale;

          d) un rappresentante della Polizia di Stato, esperto nel settore dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale,

 

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indicato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

          e) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, esperto nel settore dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, indicato dal Comandante generale dell'Arma;

          f) tre rappresentanti designati dal coordinamento nazionale delle associazioni e dei centri antiviolenza.

Art. 4.

      1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

          a) raccoglie i dati relativi ai reati in ambito familiare e di violenza sessuale commessi sul territorio nazionale e li elabora con riguardo alle modalità, ai contesti e ai territori cui fanno riferimento, anche al fine di individuare le zone che registrano una maggiore frequenza di tali reati, mettendo tale elaborazione a disposizione della magistratura, delle Forze dell'ordine, degli enti locali e delle sedi scientifiche, culturali ed operative;

          b) individua e propone gli interventi prioritari di prevenzione e di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale;

          c) promuove e coordina campagne informative e campagne educative volte alla prevenzione dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, con particolare attenzione nei confronti delle scuole;

          d) predispone una relazione annuale sul fenomeno dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, che i Ministri dell'interno, della giustizia della solidarietà sociale illustrano alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 5.

      1. Gli interventi di cui all'articolo 4 sono illustrati in un programma, approvato dal Ministro dell'interno, di concerto

 

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con i Ministri della giustizia della solidarietà sociale, per la realizzazione del quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 200 milioni di euro per l'anno 2008 e di 500 milioni di euro per l'anno 2009.

Art. 6.

      1. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, i compensi spettanti ai componenti dell'Osservatorio.

Art. 7.

      1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a tredici anni».

Art. 8.

      1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;

          b) al secondo comma, le parole: «da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni».

Art. 9.

      1. Il secondo comma dell'articolo 609-quater del codice penale è abrogato.

 

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Art. 10.

      1. All'articolo 609-quinquies del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».

Art. 11.

      1. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quindici anni»;

          b) il quarto comma è abrogato.

Art. 12.

      1. Chiunque, indebitamente ponendo in essere con continuità atti volti alla sorveglianza, alla molestia, all'intrusione nella vita privata e pubblica o al contatto fisico indesiderato, infligge a un'altra persona un grave stato di disagio emotivo, di paura o di soggezione, tale da ledere la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona medesima, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 13.

      1. La persona che si ritiene vittima delle condotte di cui all'articolo 12 può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida dell'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia reiterata.
      2. Per tutelare l'incolumità fisica o psicologica della persona offesa, il giudice può rivolgere all'indagato ogni opportuna prescrizione, compresi i divieti di avvicinarsi al domicilio e ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi familiari, nonché di contattarla

 

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attraverso il mezzo telefonico o un altro strumento di comunicazione elettronica.
      3. Se nonostante la diffida formale irrogata ai sensi del comma 1 l'indagato compie nuovi atti di molestia reiterata, la pena della reclusione è aumentata da uno a cinque anni.

Art. 14.

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dell'articolo 6, valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in 100.000.000 di euro per l'anno 2007, in 200.000.000 di euro per l'anno 2008 e in 500.000.000 di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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