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PDL 2133

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2133



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIS

Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Presentata il 16 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - I problemi legati al traffico dei veicoli, e in particolare le sue ripercussioni sulla circolazione stradale e sui parcheggi, sono ormai divenuti un male endemico delle nostre città, di cui tutti abbiamo esperienza. Le situazioni di crisi della circolazione stradale sono diventate sempre più ricorrenti ed estese, e non solo nei grandi centri urbani, ma anche in numerose città di medie e piccole dimensioni. A ciò devono aggiungersi le gravi conseguenze che tutto questo ha per la nostra salute, a causa dell'inquinamento acustico e ambientale, per non parlare delle condizioni di stress psico-fisico che una simile situazione comporta. Da anni si susseguono tentativi volti ad arginare le innumerevoli difficoltà che cittadini e non, siano essi residenti, lavoratori pendolari o semplici turisti, si trovano ogni giorno a dovere affrontare tra ingorghi e rallentamenti o alla disperata ricerca di un parcheggio. In particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, consente alle amministrazioni comunali di limitare la circolazione dei veicoli in particolari aree della città per migliorare la qualità della vita e per ridurre l'inquinamento. Così, da molti anni, aumenta il numero delle zone a traffico limitato e proliferano i divieti di sosta, oltre all'adozione di sempre più frequenti provvedimenti «una tantum», come quelli relativi alla circolazione a targhe alterne e alle cosiddette «domeniche a piedi». Tuttavia, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, simili provvedimenti non hanno quasi mai sortito i risultati sperati, a causa, tra l'altro, delle numerose deroghe e delle frequenti violazioni. Nello specifico, le autorizzazioni in deroga rilasciate ai disabili si rivelano eccessive rispetto al numero delle persone che ne avrebbero un effettivo
 

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bisogno in ragione di seri problemi di deambulazione, unica causa giustificatrice di tali deroghe.
      È appunto in questa direzione che si muove la presente proposta di legge: da un lato, inasprendo le sanzioni previste dal citato decreto legislativo n. 285 del 1992 per chi abusa delle strutture riservate ai veicoli al servizio di invalidi o per chi, pur avendo la prescritta autorizzazione, non ne osserva i limiti e le condizioni; dall'altro, fissando criteri più restrittivi per il rilascio delle suddette autorizzazioni, in particolare stabilendo un coefficiente di capacità deambulatoria più ridotto rispetto al concetto, vago e troppo ampio, di «capacità deambulatoria sensibilmente ridotta». Quest'ultimo, infatti, data proprio la sua vaghezza, rischia di sfociare in valutazioni del tutto soggettive e, quindi, arbitrarie. Si ritiene inoltre opportuno ridurre il periodo di validità dell'autorizzazione, al fine di rendere più frequenti i controlli sulla persistenza dei requisiti che danno diritto al suo rilascio, nonché richiedere, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione medesima, un nuovo accertamento da parte dell'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'interessato, in luogo del semplice certificato del medico curante attualmente previsto.
      Tuttavia, considerato che il citato decreto legislativo n. 285 del 1992 rinvia al suo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, quanto all'individuazione dei casi, delle condizioni e delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione, e che il legislatore non è competente a intervenire direttamente su norme di natura regolamentare, né sembra opportuno inserire direttamente nel testo del decreto legislativo tali elementi, la proposta di legge in esame si limita a modificare l'articolo 188 del medesimo decreto legislativo in relazione alle sanzioni ivi previste, assegnando per il resto un congruo termine al Governo per l'adozione delle opportune modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «da lire centomila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 500»;

          b) al comma 5, le parole: «da lire cinquantamila a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 100 a euro 300».

Art. 2.
(Nuove norme in materia di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adotta norme regolamentari per la modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, al fine di stabilire criteri più restrittivi per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 381, comma 2, del medesimo regolamento.
      2. Nell'emanazione delle norme regolamentari di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti criteri:

          a) la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide sono autorizzate

 

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solo in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

              1) capacità di deambulazione ridotta di almeno il 50 per cento;

              2) insufficienza totale dell'uso delle mani;

              3) perdita funzionale parziale, focomelia, paraparesi spastica o paresi di uno degli arti superiori;

              4) nanismo distrofico accompagnato da malformazione degli arti superiori;

              5) distrofia muscolare progressiva con diminuzione della forza e della mobilità degli arti superiori;

              6) leucodistrofia metacromatica;

              7) limitazione bilaterale all'inclinazione e alla rotazione del rachide cervicale;

          b) l'autorizzazione rilasciata ai sensi della lettera a) ha una validità non superiore a tre anni;

          c) il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla lettera a) avvengono solo a seguito di apposita certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'interessato, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale è chiesta l'autorizzazione si trova in una o più delle condizioni previste dalla lettera a).


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