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PDL 2107

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2107



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANGELO PIAZZA, GALLETTI

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro

Presentata il 21 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che si sottopone all'esame della Camera dei deputati ha l'intento di abrogare il divieto, per i soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, di espletare tale attività nella forma del consorzio.
      Come è noto, infatti, con il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stato istituito l'«albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale» (articolo 4). L'albo è articolato in cinque sezioni, ciascuna delle quali caratterizzata da una differente tipologia di attività. Sono quindi previsti requisiti economici e di capacità organizzativa per i soggetti che chiedono l'iscrizione a una delle sezioni dell'albo e che aspirano all'esercizio delle attività di selezione e di intermediazione del personale.
      Lo stesso decreto legislativo, all'articolo 6, nella versione originaria (successivamente modificata dal decreto legislativo n. 251 del 2004), prevedeva regimi particolari di autorizzazione, destinati a regolare l'esercizio delle attività in oggetto da parte di enti pubblici (università, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e di alcuni soggetti associativi (associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, albo dei consulenti del lavoro) che sono istituzionalmente chiamati a svolgere la propria attività nell'ambito della preparazione alle professioni e dell'esercizio delle stesse.
      In particolare, il comma 1 dell'articolo 6, dispone che «Sono autorizzate allo svolgimento delle attività di intermediazione
 

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le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17».
      Si tratta, quindi, di un'autorizzazione ex lege, che non abbisogna di alcun provvedimento amministrativo, generale o particolare, per produrre i propri effetti. Le università «sono autorizzate» allo svolgimento delle attività di intermediazione, senza alcuna possibilità per l'amministrazione di limitarne o di condizionarne l'esercizio. La previsione è del tutto ragionevole e conseguente all'espressione del principio di funzionalità. Infatti, poiché la tenuta dell'anagrafe dei laureati e la messa in relazione dei propri laureati con il mondo professionale rappresentano fini istituzionali delle università, il cui esercizio è, dunque, doveroso, il decreto legislativo n. 276 del 2003 altro non ha fatto che prendere atto del dovere di esercizio di quelle attività, esentando gli atenei dall'obbligo di iscrizione all'albo e dalla verifica dei requisiti di ammissione. Le funzioni che la legge attribuisce alle università, in quanto rientranti nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono state, pertanto, rispettate e favorite dal decreto legislativo n. 276 del 2003, che ha per tale motivo sottratto le università stesse da ogni potere amministrativo di controllo.
      L'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, al comma 5, ha poi previsto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, doveva stabilire «le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro».
      Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è stato emanato il 23 dicembre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2004. All'articolo 12, comma 1, dedicato ai regimi particolari di autorizzazione, esso dispone che «le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo, non necessitano di provvedimento autorizzatorio purché l'attività di intermediazione sia svolta senza fini di lucro». Lo stesso comma ha però disposto che «L'autorizzazione è per ogni singola università o fondazione e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma di consorzio di università o di fondazioni».
      È subito parso evidente che la previsione, oltre ad introdurre ex novo un divieto non contemplato né dalla legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, né dal decreto legislativo n. 276 del 2003, contenesse un'illegittima compressione dell'autonomia organizzativa delle università, impedendo loro di fare, per mezzo di un consorzio di diritto pubblico espressamente previsto dalla normativa primaria in tema di università, ciò che veniva riconosciuto possibile per ogni singolo ateneo, essendo peraltro violata la norma primaria da cui il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali traeva legittimazione.
      In tale modo, poi, si è impedito sostanzialmente alle università medie e piccole di poter svolgere la funzione istituzionale di promozione dei propri laureati, con grave nocumento di questi ultimi e con una indubbia disparità di trattamento rispetto alle università di grandi dimensioni.
      Il divieto è stato, poi, ribadito in uno dei decreti attuativi e correttivi della cosiddetta «legge Biagi». Nello specifico, l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 251 del 2004 ha inserito all'articolo
 

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6 del decreto legislativo n. 276 del 2003 il comma 8-bis, ai sensi del quale le università «non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio».
      È evidente che la disposizione, imponendo dei limiti organizzativi alle università, contrasta con le funzioni proprie delle stesse relativamente all'attività di intermediazione; competenze e funzioni confermate e rafforzate proprio dall'esenzione delle università da ogni provvedimento autorizzatorio ministeriale. La scelta di organizzarsi in consorzio universitario è, infatti, finalizzata proprio al più efficace espletamento di tali funzioni.
      Risulta, pertanto, doveroso consentire lo svolgimento di tale importante funzione ai consorzi tra università, proprio in considerazione delle finalità istituzionali di queste ultime, sopprimendo quanto previsto dal comma 8-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 251 del 2004, nella parte in cui pone il predetto divieto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 8-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, le parole: «I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio.» sono soppresse.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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