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PDL 2168

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2168



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRIMOLDI

Modifica dell'articolo 844 del codice civile in materia di inquinamento acustico e di altre immissioni dal fondo del vicino

Presentata il 24 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di porre rimedi immediati alle controversie legali tra cittadino e impresa in materia di disturbo da rumore. Attualmente, la magistratura applica l'articolo 844 del codice civile (in materia di immissioni di fumo, calore o altro dal fondo del vicino) senza tenere conto delle disposizioni della legge quadro sull'inquinamento acustico, la legge n. 447 del 1995, e dei successivi decreti attuativi, che impongono norme severe ma eque per tutelare i cittadini dal rumore, anche tenendo conto delle zone territoriali di inserimento delle sorgenti sonore.
      Pertanto, le imprese si trovano costrette, oltre che ad affrontare un notevole impegno economico per rispettare i limiti territoriali di emissione e di immissione sonora e il criterio differenziale del rumore (come stabiliti dalla citata legge quadro e dalla successiva zonizzazione comunale), a rispondere alle cause civili dei vicini e ai giudici che, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, chiedono il non superamento della normale tollerabilità, stabilendo quest'ultima con criteri soggettivi, non corrispondenti alla vera condizione dei luoghi. Il risultato è che, mentre le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le aziende sanitarie locali (ASL) accertano il rispetto, da parte dell'impresa, degli obblighi di legge, quest'ultima è indifesa contro il cittadino che, ritenendosi disturbato e non soddisfatto, si rivolge direttamente alla magistratura. Nella maggior parte dei casi, il giudice, applicando il criterio differenziale, ritiene intollerabile qualsiasi emissione sonora che superi di tre decibel il valore del rumore di fondo, senza considerare minimamente i limiti inferiori di applicabilità
 

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di tale criterio differenziale, al disotto dei quali «ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile», come stabilito dalle leggi vigenti.
      Il caso dell'autodromo di Monza è la dimostrazione più eclatante della situazione contraddittoria che si è venuta a creare in merito all'applicazione dell'articolo 844 del codice civile.
      Si protrae infatti dal 2001 la controversia tra la SIAS, società senza fini di lucro gestore dell'autodromo di Monza e controllata dall'Automobile Club di Milano, e i gruppi familiari (complessivamente otto persone) residenti nelle vicinanze dell'autodromo dal 1980, che a causa delle manifestazioni motoristiche lamentano fastidi di ansietà e di alterazione della pressione arteriosa.
      È nota a tutti la storia dell'autodromo, costruito nel 1922, ben prima che i citati ricorrenti si insediassero nelle zone limitrofe allo stesso autodromo. Ed è sotto gli occhi di tutti l'importanza mondiale di tale circuito italiano, sia per il Gran Premio d'Italia di formula 1, sia per le diverse manifestazioni sportive e le prove di autovetture e moto.
      Nella primavera del 2005, un gruppo di persone ha promosso un'azione cautelare diretta ad ottenere una riduzione a 45 giorni complessivi dell'attività motoristica dell'autodromo. I giudici, senza tenere conto della mancanza di prove sui danni effettivi alla salute dei ricorrenti e sottraendosi dall'applicazione della disciplina speciale degli autodromi, dettata dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, con un'applicazione meramente soggettiva dell'articolo 844 del codice civile, peraltro permessa dallo stesso articolo, hanno emesso un provvedimento cautelare, l'11 novembre 2005 (poi confermato in sede di reclamo dal tribunale di Milano il 15 marzo 2006), che inibiva lo svolgimento nell'autodromo di attività motoristiche a scarico libero, tra cui le gare di rilievo nazionale e internazionale e anche lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di formula 1.
      Si tratta dell'esempio più sensazionale e stupefacente dell'applicazione dell'articolo 844 del codice civile, che dimostra come un gruppo di minoranza di appena otto persone, su circa 1700 residenti nelle vicinanze (che, intervistati, hanno escluso qualsiasi fastidio), sia riuscito ad inibire l'attività dell'autodromo basandosi su princìpi di natura esclusivamente soggettiva.
      È evidente che il mero principio giurisprudenziale dell'identificazione del concetto di normale tollerabilità nella soglia dei tre decibel, di provenienza «pseudoscientifica», che non tiene conto della zonizzazione acustica comunale, delle caratteristiche della zona, delle attività prevalenti nella zona e del valore del «rumore di fondo», non può prevalere sulle leggi dello Stato che, puntualmente, negli ultimi anni hanno definito la disciplina della materia dell'inquinamento acustico a tutela della salute dei cittadini.
      In prosecuzione dei lavori svolti dall'VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, si ritiene pertanto indispensabile riesaminare le disposizioni del codice civile, introducendo una norma che raccordi il disposto dell'articolo 844 del medesimo codice con la normativa nazionale vigente in materia di inquinamento acustico, ai fini della definizione di limiti certi che tengano conto della destinazione d'uso delle aree e della distinzione delle aree residenziali da quelle agricole o industriali.
      Tale modifica si ritiene vitale per il mondo imprenditoriale, in quanto darà certezza all'operare quotidiano delle nostre imprese e potrà risolvere casi eclatanti di distorta applicazione della volontà del legislatore, come quello dell'autodromo di Monza che ha, inoltre, effetti dirompenti sullo sport nazionale e internazionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 844 del codice civile).

      1. L'articolo 844 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 844. - (Immissioni). - Il proprietario di un fondo può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi, fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano specifiche sorgenti sonore.
      Nell'applicare le disposizioni di cui al primo comma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Deve, altresì, tenere conto della priorità di un determinato uso».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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