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PDL 2151

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2151



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPOTOSTI

Disposizioni in materia di difesa di ufficio

Presentata il 22 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di offrire agli studenti universitari delle facoltà di giurisprudenza uno strumento mediante il quale possano approfondire, attraverso una sinergia tra il mondo universitario e i consigli dell'ordine forense, gli studi di diritto penale e di procedura penale da un punto di vista pratico e non meramente teorico.
      In buona sostanza, si intende offrire, con la presente proposta di legge un «anticipo» di quanto gli studenti universitari dovranno affrontare durante il praticantato che svolgeranno nei due anni successivi a conseguimento della laurea.
      È ben noto, infatti, che l'attuale sistema universitario non consente agli studenti delle facoltà di giurisprudenza, come accade invece per altri corsi di studio, di approfondire i propri studi, soprattutto da un punto di vista pratico, mediante il ricorso al praticantato durante gli anni universitari, con l'ovvia conseguenza di immettere nella pratica forense individui che non hanno mai avuto l'opportunità non solo di predisporre un atto giuridico ma, addirittura, neanche di poterlo vedere.
      Con la presente proposta di legge, dunque, si intende, anche se in minima misura, consentire agli studenti delle cattedre universitarie di diritto penale e di procedura penale di acquisire, anzitempo, quelle capacità teorico-pratiche che i futuri avvocati dovranno saper dimostrare di avere nel mondo del lavoro.
      Si intende, cioè, offrire a questi studenti una opportunità per trovare stimoli, suggerimenti, ma anche per confrontarsi con difficoltà che diano loro il senso di quella che sarà la vita professionale, delle tecniche professionali, delle regole deontologiche e delle responsabilità nei confronti dei clienti.
      La proposta di legge prevede, in tale senso, la formazione, a cura dei consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, di un elenco speciale di difensori di ufficio, l'iscrizione al quale è
 

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riservata unicamente ai titolari delle cattedre di diritto penale e di procedura penale che siano anche avvocati.
      Scopo della normativa è quello di permettere che i professori universitari nominati difensori di ufficio possano trasformare la controversia che è stata loro affidata anche in un momento formativo ed educativo per i propri studenti, preparandoli non soltanto da un punto di vista teorico ma anche pratico.
      Lo scopo didattico sotteso a tale modifica della normativa vigente in tema di difesa di ufficio è, poi, la ratio nella previsione della gratuità dell'attività svolta dai professori universitari nominati difensori di ufficio, prevista dall'articolo 2 della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «2-bis. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, predispongono, e aggiornano con cadenza trimestrale, in aggiunta agli elenchi previsti dal comma 2, un elenco speciale dei difensori di ufficio composto dai titolari delle cattedre universitarie di diritto penale e di diritto processuale penale che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 29, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, ne facciano richiesta anche a scopo didattico».

Art. 2.

      1. Al comma 4 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) che sia assicurata la nomina a difensore di ufficio, prevedendo un criterio di rotazione trimestrale, di almeno un soggetto iscritto nell'elenco speciale di cui al comma 2-bis dell'articolo 97 del codice».

      2. Al comma 1 dell'articolo 31 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell'attività prestata dai soggetti di cui all'articolo 97,

 

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comma 2-bis, del codice, che è sempre esercitata a titolo gratuito».

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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