Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2165

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2165



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZACCHERA

Disposizioni a tutela dei piccoli risparmiatori danneggiati dal default dei titoli del debito pubblico argentino

Presentata il 24 gennaio 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Circa mezzo milione di risparmiatori italiani - spesso piccoli o minimi risparmiatori e molto spesso persone anziane o pensionati, sicuramente persone che difficilmente potevano valutare l'entità del rischio - sono stati in vario modo indotti ad acquistare oltre undici miliardi di euro di bond argentini, spesso fino alla stessa vigilia della dichiarazione di default dei titoli del debito pubblico della Repubblica argentina. In favore di questi risparmiatori si ritiene ora necessario chiedere - ed è il fine della presente proposta di legge - un intervento equitativo per agevolare il loro ricorso alla giustizia per, ove del caso, agire nei confronti delle banche collocatrici di tali titoli.
      Si tratta di un atto risarcitorio anche se tardivo, per dare giustizia, a tanti nostri connazionali danneggiati economicamente, finanziariamente e socialmente dalla vicenda dei bond argentini.
      Va ricordato che gli intermediari bancari e finanziari hanno potuto «godere» dei proventi di negoziazione dei suddetti bond, non di rado però omettendo il rispetto dei criteri prudenziali stabiliti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dai relativi regolamenti attuativi della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
      La possibilità che i risparmiatori coinvolti nel tracollo del sistema economico argentino possano ottenere il risarcimento dei danni subiti, in assenza di effettive norme di tutela del risparmio e di procedure di indennizzo stragiudiziali, deve passare per ora necessariamente attraverso le azioni legali che i singoli risparmiatori
 

Pag. 2

possono intentare nei confronti degli intermediari bancari e finanziari, chiaramente in presenza di inadempimenti degli stessi rispetto alle regole di comportamento.
      Tuttavia, proprio gli alti costi che i risparmiatori devono sopportare per esercitare un loro diritto riconosciuto dall'articolo 24 della Costituzione (cioè quello di ricorrere a un giudice), nonché il pericolo della condanna al pagamento di ingenti spese legali in caso di soccombenza per liti anche non temerarie, fanno poi sì che solamente una minima parte dei risparmiatori sia stata indotta a tutelare concretamente i propri diritti.
      Si rende pertanto necessario intervenire al fine di restituire e di garantire ai cittadini il diritto di tutelare i propri interessi economici e finanziari, e allo stesso tempo è necessario responsabilizzare gli intermediari bancari e finanziari affinché trovino delle soluzioni conciliative stragiudiziali.
      Anche per l'esigenza di rapidità che deriva dal rischio dei termini di prescrizione a danno dei risparmiatori che non hanno finora agito contro gli intermediari, la presente proposta di legge esonera dal pagamento del contributo unificato i ricorsi giudiziari contro gli intermediari bancari e finanziari negoziatori dei bond argentini nel limite individuale di investimento di 200.000 euro, limite entro il quale si prevede anche un significativo credito di imposta a favore degli intermediari che sceglieranno di evitare il ricorso alle aule di giustizia, accedendo, invece, a procedure individuali o collettive di conciliazione stragiudiziale.
      Come ricordato, al doveroso fine di sostenere la parte debole del rapporto fra il risparmiatore e la finanza, è inoltre disposta la compensazione delle spese legali anche in caso di soccombenza dell'investitore, salvo il caso di riconosciuta lite temeraria.
      La copertura finanziaria del provvedimento, reperita attraverso il meccanismo del recupero dei conti, depositi e rapporti «dormienti» del sistema bancario e finanziario, così come opportunamente già previsto nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), viene perfezionata nell'articolo 3 della presente proposta di legge rispetto a quella prevista dal comma 345 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005, oltre che per ragioni sistematiche, anche per tenere conto delle puntuali e condivisibili osservazioni del Consiglio di Stato dell'11 aprile 2006.
      Il testo della presente proposta di legge riprende parzialmente un disegno di legge presentato il 22 settembre 2006 al Senato della Repubblica dal senatore Benvenuto (atto Senato n. 1051).
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al default dei titoli del debito pubblico argentino collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1994-2001 senza adeguata informazione sui rischi del l'investimento o senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, le disposizioni della presente legge si applicano alle persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, che alla data della dichiarazione del default erano in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina o da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici».
      2. I risparmiatori di cui al comma 1 possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria al fine di ottenere la restituzione, da parte delle banche collocatrici, di quanto investito, con esonero dal pagamento del contributo unificato previsto dalla legislazione vigente.
      3. In caso di soccombenza dei risparmiatori il giudice dichiara la compensazione delle spese legali, con l'eccezione dei casi in cui sia riconosciuta la manifesta temerarietà della lite.
      4. Nel caso di risparmiatori che hanno aderito alla offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica argentina in data 9 gennaio 2005, le disposizioni della presente legge si applicano alla differenza fra il valore nominale delle originarie obbligazioni e quello degli strumenti finanziari ricevuti in scambio.

 

Pag. 4


      5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi risarcitori aventi ad oggetto richieste non superiori a 200.000 euro per ciascun risparmiatore.

Art. 2.

      1. Le somme erogate dalle banche collocatrici al fine di risarcire, in sede di conciliazione stragiudiziale individuale o collettiva, i risparmiatori di cui all'articolo 1 danno diritto a un credito di imposta per la banca pari al 15 per cento dell'importo corrisposto a titolo conciliativo, nel limite, per ciascun risparmiatore, di 250.000 euro. Alle predette procedure di conciliazione si applicano le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo alimentato dall'importo dei conti, depositi e rapporti definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, individuati con regolamento adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti, depositi e rapporti.

Art. 4.

      1. I commi 343, 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su