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PDL 2152

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2152



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPOTOSTI

Modifica all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di ammissione dei praticanti avvocati all'esercizio del patrocinio davanti ai tribunali

Presentata il 22 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di dare voce alle legittime proteste delle rappresentanze associative dei praticanti avvocati che, ormai da diversi anni, chiedono una modifica del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di accesso alla professione forense.
      Il secondo comma dell'articolo 8 del citato regio decreto-legge n. 1578 del 1933, infatti, limita a soli sei anni la durata del periodo per il quale ai praticanti avvocati abilitati è concesso di esercitare il patrocinio davanti ai tribunali (individuati sulla base di precisi criteri di competenza), peraltro limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore.
      Essi divengono, quindi, entro i predetti limiti, avvocati a tutti gli effetti, svolgendo in campo penale l'importante funzione sociale rappresentata dalla difesa d'ufficio e dei non abbienti, spesso ignorata dagli avvocati abilitati.
      Decorsi sei anni dall'iscrizione nel registro speciale di cui al citato articolo 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, se nel frattempo non hanno superato l'esame professionale, i praticanti avvocati perdono il diritto al patrocinio e si trovano costretti a chiudere i propri studi professionali, spesso già ben avviati, con gravissime conseguenze sul piano della loro vita familiare, sociale ed economica.
      La presente proposta di legge intende modificare proprio il limite temporale stabilito
 

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dall'articolo 8 in oggetto, elevandolo da sei a dodici anni.
      È ormai fatto notorio che l'attuale esame di Stato, previsto per l'accesso alla professione forense, lungi dall'essere lo strumento per accertare le conoscenze deontologiche e valutare le attitudini e le capacità di esercizio della professione del candidato, come peraltro richiesto anche dall'Unione europea, è sempre più spesso lo strumento, illegittimo, per sbarrare l'accesso ai futuri avvocati e per limitare la concorrenza.
      È compito del Parlamento rimuovere tali situazioni palesemente incostituzionali anche attraverso una profonda modifica dello svolgimento dell'esame di Stato, riportando questo strumento alla funzione che gli è propria; ed è parimenti compito del Parlamento tutelare i praticanti avvocati che hanno già acquisito un alto livello di professionalità, dopo sei anni di lavoro, consentendo loro di esercitare la loro attività in modo più continuo e proficuo, con positive ripercussioni anche sulla loro sfera personale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «non superiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a dodici anni».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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