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PDL 2100

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2100



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MURA, BAFILE, BELISARIO, BELLILLO, BORGHESI,
DE ZULUETA, EVANGELISTI, OSSORIO

Disposizioni per garantire l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra candidati di sesso maschile e candidate di sesso femminile

Presentata il 21 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il tema della rappresentanza femminile in Parlamento e, più in generale, nella vita politica italiana non ha nulla a che fare con la rivendicazione da parte del genere femminile nei confronti di una discriminazione che si verifica da molti secoli, e che si propone di rimuovere, ma è strettamente connessa al funzionamento del sistema democratico.
      In Italia lo squilibrio della rappresentanza tra genere maschile e genere femminile è evidente e molto radicato. I numeri dicono che le donne sono costantemente sottorappresentate all'interno delle assemblee elettive. Alla Camera dei deputati le donne sono 108 su un totale di 630 eletti, pari ad una percentuale del 17,1 per cento. Al Senato della Repubblica, invece, le senatrici 44 su un totale di 322, compresi i senatori a vita, cifra che corrisponde ad una percentuale del 13,7 per cento.
      Nella classifica della rappresentanza femminile all'interno del Parlamento nazionale l'Italia occupa il quarantottesimo posto, dietro molti Paesi europei, ma anche a molti altri Paesi extraeuropei.
      Limitando la comparazione alla sola Europa, la Svezia è al primo posto con il 42 per cento di elette, seguita da Norvegia con il 37,7 per cento, Danimarca, 36,9 per cento, Paesi Bassi, 36,7 per cento, Spagna,
 

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36 per cento, Belgio, 35,3 per cento, Austria, 32,2 per cento, e Germania, 31,8 per cento, solo per citare i Paesi europei con il tasso più elevato di rappresentanza femminile.
      A fronte di tale arretratezza da parte del nostro Paese, che è superato anche da altri Stati europei come la Macedonia, la Polonia, la Croazia e la Slovacchia, l'ordinamento costituzionale italiano prevede esplicitamente la tutela delle pari opportunità tra uomo e donna anche nella vita politica. Dopo la riforma costituzionale del titolo V della parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001, l'articolo 117 stabilisce che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
      L'articolo 51 della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, stabilisce inoltre che «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». Sempre in tema di pari opportunità, in particolar modo per quanto attiene alla rappresentanza elettorale, non si può non considerare la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2003, relativamente alla legge elettorale della regione Valle d'Aosta, che ha ritenuto legittima la scelta operata dal legislatore di inserire almeno una candidatura di genere diverso in una lista con voto di preferenza, considerandola nelle motivazioni come una misura minima.
      Al fine di fornire piena attuazione ai citati articoli della Costituzione, la presente proposta di legge vuole garantire una soglia minima di rappresentanza femminile nel Parlamento italiano, e per realizzare tale scopo stabilisce che nessuno dei due generi possa avere una presenza inferiore ad un terzo all'interno delle liste di candidati per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Come sanzione per le liste che contravvengono a tale norma, la presente proposta di legge prevede una penalizzazione relativa ai rimborsi per le spese elettorali, che saranno ridotti nella misura del 20 per cento rispetto alla cifra totale prevista.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge dispone la modifica dell'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
      L'articolo 2 dispone la modifica dell'articolo 9, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.
      L'articolo 3 stabilisce che per i partiti e i movimenti politici presentatori di liste per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che non abbiano rispettato le disposizioni di cui ai citati articoli dei testi unici per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, come modificati dalla presente proposta di legge, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999 n. 157, e successive modificazioni, è ridotto del 20 per cento.
      L'articolo 4, comma 1, stabilisce che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica verificano la sussistenza delle condizioni previste dai medesimi articoli, come modificati dalla presente legge. L'articolo 4, comma 2, stabilisce che l'esito della verifica è comunicato a ciascuna Camera dal rispettivo Presidente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Elezioni della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni lista, all'atto della presentazione, è formata da candidati e candidate, in ordine alternato. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo del totale».

Art. 2.
(Elezioni del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 9, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni lista, all'atto della presentazione, è formata da candidati e candidate, in ordine alternato. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo del totale».

Art. 3.
(Sanzioni).

      1. Per i partiti e i movimenti politici presentatori di liste per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che non hanno rispettato le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

 

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1957, n. 361, e all'articolo 9, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificati dalla presente legge, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto del 20 per cento.

Art. 4.
(Verifica delle quote).

      1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica verificano la sussistenza delle condizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 9, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificati dalla presente legge.
      2. L'esito della verifica di cui al comma 1 è comunicato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica dai rispettivi Presidenti.


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