Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2108

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2108


 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLETTI

Disposizioni per la corresponsione delle pensioni di inabilità e degli assegni per invalidità civile ai cittadini ultrasessantacinquenni

Presentata il 22 dicembre 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La legge 30 marzo 1971, n. 118, agli articoli 12 e 13, prevede, per i cittadini che sono riconosciuti invalidi civili totali o parziali in misura superiore al 74 per cento, il diritto, rispettivamente, alla pensione di inabilità o all'assegno mensile di invalidità in presenza di condizioni di reddito limitate.
      Il decreto legislativo n. 509 del 1988 ha escluso dalle citate prestazioni i cittadini che presentano domanda di invalidità civile dopo il compimento dei sessantacinque anni di età.
      Il decreto-legge n. 25 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 1988, all'articolo 1, ha consentito di continuare l'erogazione delle citate prestazioni a coloro che, pur avendo già compiuto i sessantacinque anni di età, avevano già ottenuto la liquidazione della pensione o dell'assegno di invalidità.
      Le successive interpretazioni degli organi giudiziari, tra cui la Corte di cassazione e la Corte costituzionale, hanno confermato e consolidato tale ultima interpretazione della normativa, con il risultato che attualmente queste pensioni sono in pagamento a favore di chiunque ne faccia richiesta purché più «giovane» di sessantacinque anni, mentre non vengono prese in considerazione le domande inoltrate da cittadini con più di sessantacinque anni di età.
      Il fatto sicuramente anomalo è che per chi inoltra la domanda di pensione in età «consentita», cioè prima dei sessantacinque anni, la pensione viene corrisposta anche successivamente al compimento di tale età: pertanto oggi vi sono invalidi al 100 per cento nelle medesime condizioni di reddito che beneficiano o meno della provvidenza economica a seconda della data di inoltro della domanda, ovvero
 

Pag. 2

prima o dopo il compimento dei sessantacinque anni di età.
      Da rilevare è, poi, l'altra anomalia per cui vi sono alcune centinaia di migliaia di cittadini che inoltrarono queste domande di pensione nei primi anni di vigore di alcune modifiche legislative, cioè dal 1o luglio 1980 al 1986 circa, e ai quali furono concesse queste pensioni anche se richieste dopo il compimento dei sessantacinque anni di età e che tuttora ne beneficiano.
      L'esclusione dalla concessione di queste pensioni degli ultrasessantacinquenni punisce, comunque, proprio i cittadini più meritevoli e bisognosi di assistenza economica perché più anziani, più ammalati e più necessitanti cure mediche suppletive.
      La presente proposta di legge intende modificare la normativa in vigore nel senso di consentire anche a coloro che divengono invalidi, e quindi presentano la domanda di pensione di invalidità, dopo il compimento dei sessantacinque anni di età, di ottenere il riconoscimento al pagamento della relativa prestazione economica.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le pensioni di inabilità e gli assegni per invalidità civile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, sono corrisposti anche ai cittadini ultrasessantacinquenni che presentano la relativa domanda dopo il compimento dei sessantacinque anni di età.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su